Sentenza 7 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora l'istanza di ammissione sia presentata in udienza, la decisione deve intervenire immediatamente e comunque prima della pronuncia di merito a pena di nullità assoluta ed insanibile della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2005, n. 41009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41009 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 07/10/2005
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 1218
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 30980/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL FR, nato l'[...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 18 marzo 2004 n. 2374;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Aurelio GALASSO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Sentita l'arringa del difensore, avv. PIOLETTI Ugo, il quale ha concluso conformemente;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 18 marzo 2004 n. 2374 - con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Roma 16 luglio 2003 n., è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 385 c.p., commesso in Roma il 13 giugno 2003 - FR EL ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
- Inosservanza dell'art. 96 comma 1 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (art. 606 lett. c) c.p.p.) perché nel giudizio di appello, all'udienza del 18 marzo 2004 la difesa del ricorrente ha depositato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la Corte ha omesso di provvedere immediatamente, decidendo con decreto del 25 marzo 2004, notificato all'imputato il 2 aprile 2004, con conseguente nullità ex art. 179 c.p.p., che travolge gli atti successivi. La nullità assoluta prevista dall'art. 6 comma 1 L. 30 luglio 1990 n. 217 sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, modif.
dall'art. 6 comma 1 L. 29 marzo 2001 n. 134, per l'ipotesi che sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata in udienza il giudice non provveda immediatamente non può che riferirsi agli atti processuali compiuti dopo la presentazione dell'istanza stessa e fino a che su di essa non intervenga il provvedimento ammissivo del giudice.
Infatti, la sanzione della nullità è funzionale alla tutela del non abbiente e dev'essere perciò applicata nei limiti delle esigenze della difesa, affinché non subisca alcun pregiudizio per effetto del ritardo con cui interviene il provvedimento che ammette la relativa istanza. Di conseguenza la nullità assoluta deve ritenersi limitata agli atti processuali compiuti finché la tutela non venga attuata con l'ammissione al gratuito patrocinio, restando esclusa così riguardo agli atti successivi al provvedimento ammissivo, come nell'ipotesi di rigetto dell'istanza per insussistenza per qualsiasi motivo dei relativi presupposti (Cass., Sez. 6^, 18 settembre 2003 n. 1129, ric. Lo Castro). Pertanto, pur essendo ultronea rispetto al fine perseguito e quindi infondata la tesi che la nullità degli atti del procedimento successivi alla presentazione dell'istanza in udienza, conseguente all'intempestività della pronuncia sul gratuito patrocinio, si estenda agli atti processuali successivi all'adozione del relativo provvedimento, è certo tuttavia che la nullità coinvolge gli atti compiuti anteriormente alla pronuncia di esso.
Pertanto, nell'ipotesi in cui la pronuncia sull'istanza di gratuito patrocinio presentata in udienza avvenga non immediatamente, bensì in data successiva alla pronuncia della sentenza, questa è sicuramente travolta dalla nullità assoluta verificatasi (Corte cost. 1 ottobre 2003 n. 304; Cass., Sez. 6^ 2 dicembre 2003 n. 12577, rie. Aloisio;
Sez. 4^, 16 marzo 2004 n. 33635, ric. P.G. in proc. Pisciotta e altro: Sez. 4^, 18 marzo 2004 n. 23609, ric. Hamemi;
Sez. 2^, 7 settembre 2003 n. 47669, ric. Pop;
Sez. 2^, 29 maggio 2003 n. 37097, ric. Vottis;
Sez. 2^, 16 ottobre 2003 n. 42800, ric. P.M. in proc. Sciuto;
Sez. 6^, 18 settembre 2003 n. 46185, ric. Lo Castro;
Sez. 1^, 27 giugno 2003 n. 41941, ric. Squilla;
Sez. 1^, 5 marzo 2003 n. 18611, ric. Grammuto). Nella specie risulta dal verbale del dibattimento d'appello l'avvenuta presentazione dell'istanza di ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato all'udienza del 18 marzo 2004, mentre il provvedimento di ammissione è stato emesso il 25 marzo 2004, in data successiva alla pronuncia della sentenza.
Non v'è dubbio perciò che la nullità disposta dall'art. 96 cit. investa la sentenza di appello impugnata, pronunciata dalla Corte d'appello nella medesima udienza senza provvedere sull'istanza proposta. Questa dev'essere, quindi, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2005