Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2001, n. 6532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6532 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
TRE 6 5 365 32 / 0 1 ITALIANA REPUBBLICA IN NOME DEL PO LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe JANNIRUBERTO Presidente R.G.N.10808/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Cron.14585 Dott. OV MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 6/3/2001 Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IZ NA, RI EL, RI TT, RI RE, RI LO, elettivamente domiciliati in Roma alla via F. Cesi n.21 presso l'avv. Carlo Taormina, rappresentati e difesi giusta mandato a margine dall'avv. Antonio Siracusa;
- ricorrenti -
contro
CASA EDITRICE UNIVERSO s.p.a., in persona dell'Amministratore gia a da ultimo, d'ufficio presso Cancelleria Corte Cassedione delegato sig. Roberto Zecchini, elettivamente domiciliata in Roma via G. B. Vico n.29, presso l'avv. Piero D'Amelio/che, unitamente agli avv.ti Salvatore Trifirò e Bonaventura Minutolo la rappresenta e difende giusta 1051 procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.259 del 5 marzo 1999, Reg. Gen. n. 16 del 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RO SE chiese nel 1988 al Pretore di Monza che la datrice di lavoro Casa Editrice Universo fosse condannata a risarcirgli tutti i danni conseguenti ad un incidente stradale occorsogli per perdita di coscienza, per effetto di una crisi comiziale, mentre era alla guida di un auto aziendale. Precisava di avere preventivamente comunicato alla datrice di lavoro la sua malattia e di avere chiesto inutilmente di essere adibito ad altre mansioni. Il Pretore prima ed il Tribunale poi rigettarono la domanda. Il RO propose ricorso per cassazione deducendo che l'appello era stato rigettato sulla base del disconoscimento di un documento esibito in fotocopia ed attestante la ricezione da parte della Casa editrice di una certificazione attestante la malattia sofferta dal RO e la sua inidoneità alla guida, disconoscimento tardivo perché non effettuato nell'udienza successiva a quella della produzione ma in altra 3 udienza. -2- La Corte accoglieva il ricorso affermando che a norma dell'art.215 c.p.c. la scrittura si ha per riconosciuta se non viene disconosciuta nell'udienza immediatamente successiva a quella della sua produzione anche nel caso di esibizione del documento in fotocopia. In motivazione aggiungeva che il giudice del rinvio doveva esaminare la causa considerando il preminente aspetto della sussistenza o no del dovere del datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni confacenti il suo personale e specifico stato di salute e della sua conseguente responsabilità anche alla luce della più recente giurisprudenza di cui alle sentenze della Corte n.11127 del 1996 e n.11700 del 1995. Con sentenza del 5.3.1999 il Tribunale di Busto Arsizio, decidendo in sede di rinvio sull'appello, riassunto dagli eredi di RO OV, deceduto nelle more, rigettava la loro domanda. Osservava in motivazione che la Corte di Cassazione aveva enunciato, oltre al principio di diritto processuale sulla tardività del disconoscimento, altro principio di diritto sostanziale richiamando quello enunciato dalle sentenze n.11127 del 1996 e 11700 del 1995, secondo il quale non sussiste l'obbligo del datore di lavoro di ricercare per ciascun lavoratore un posto di lavoro che si attagli alle sue condizioni di salute. Consegue a tale regola che la conoscenza dello stato morboso del dipendente non determinava l'obbligo della società di adibirlo a mansioni diverse. Né valeva invocare l'art.2087 c.c., che secondo il principio enunciato, fissa solo un obbligo generale di tutela e non anche quello di apprestare per ogni singolo lavoratore malato un ambiente confacente alle sue condizioni, tale da - 3 - consentirgli lo svolgimento della sua attività lavorativa, nonostante la patologia che lo affligge. Riteneva, infine, inapplicabile l'art.2043 c.c. in quanto mancava il presupposto dell'inadempimento di un obbligo di fare o di non fare. Propongono ricorso per cassazione affidati a due motivi gli eredi di RO OV, resiste con controricorso la Casa Editrice Universo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi del ricorso, che si esaminano congiuntamente perché connessi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere disapplicato l'art.2087 c.c. per non avere ritenuto che il diritto del lavoratore alla integrità fisica, tutelato dalla norma, avesse primario rilievo rispetto alle altre norme del rapporto di lavoro. Osservano poi che la facoltà di licenziare il dipendente divenuto inidoneo alle mansioni, non poteva eludere il diritto di quest'ultimo, permanendo il rapporto, a che fossero mutate le mansioni nel rispetto di quella tutela della integrità fisica del lavoratore imposta dal 2087 c.c. al datore di lavoro. Si afferma quindi con il secondo motivo che, ritenendo inapplicabile alla fattispecie l'art.2087 c.c., il Tribunale ha violato anche l'art.2043 c.c. Le censure non tengono conto che il Tribunale, interpretando la sentenza della ÷ Corte di Cassazione n.3275 del 1998, che aveva rinviato la causa al suo giudizio, ha ritenuto che la Corte, oltre al principio di diritto sulla questione per la quale era stata investița con il ricorso, abbia fissato un secondo principio di diritto e con esso abbia escluso l'obbligo del datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni ! # : -4- confacenti il suo specifico stato di salute e, conseguentemente, la sua responsabilità. Il Tribunale, come si legge nella parte iniziale della motivazione, si è ritenuto vincolato a siffatto principio di diritto. I ricorrenti non hanno censurato questa parte della motivazione, ponendo la questione se Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso per una questione processuale, potesse 'enunciare un principio di diritto su una questione della quale non era stata investita dalle parti e, soprattutto, se la sentenza della Corte fosse stata rettamente interpretata, ma hanno riproposto le successive questioni di una diversa applicazione alla fattispecie degli artt.2087 e 2043 c.c., cioè di una diversa regola rispetto a quella cui il Tribunale ha ritenuto doversi uniformare ex art.384 c.p.c.. E' evidente però che, restando fermo perché non investito dal ricorso per cassazione il ritenuto principio di diritto adottato dal Tribunale, non possono trovare ingresso censure che non pongano in questione la corretta applicazione di quel principio, ma ne propongano altri. Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 6 marzo 2001 Consigliere est. Il Presidente Решашева -5- ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 L