Sentenza 17 settembre 2003
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la nullità prevista dall'art. 96, comma primo, D.Lgs. n. 115 del 2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), conseguente all'inosservanza, da parte del giudice, dell'obbligo di decidere sull'istanza dell'imputato di ammissione al beneficio entro dieci giorni dalla sua presentazione ovvero immediatamente in caso di presentazione in udienza, colpisce unicamente gli atti dello specifico procedimento al quale la domanda si riferisce che, compiuti successivamente allo spirare del termine per la decisione o alla presentazione della domanda stessa in caso di obbligo di deliberazione immediata, abbiano determinato una violazione effettiva del diritto di difesa dell'imputato medesimo. (Nella specie, si è escluso che potesse essere travolta da nullità l'emissione del decreto di citazione per il giudizio d'appello, atto dell'ufficio, di mera propulsione processuale, non immediatamente incidente sull'esercizio di atti difensivi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/09/2003, n. 47669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47669 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Pietro Sirena Presidente
1. Dott. Nicola Bottalico Consigliere
2. Dott. Michele Besson Consigliere
3. Dott. Carla Podo Consigliere
4. Dott. Giacomo Fumu Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO VI ST;
avverso la sentenza in data 29 ottobre 2002 con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Benevento che, con sentenza del 7 maggio 2001, aveva affermato la sua responsabilità per delitti di violazione di domicilio, lesioni personali e rapina riuniti in continuazione condannandolo alla pena stimata di giustizia.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Sentita in udienza pubblica la relazione della causa svolta dal Consigliere M. Besson;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. G. Galati, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. La Corte napoletana nei preliminari al giudizio, con cui ha ritenuto infondata la doglianza avanzata con il gravame, ha dato atto che con ordinanza era stata disposta l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
Ricorre per cassazione l'imputato che denuncia nullità assoluta ai sensi dell'art. 179.2 c.p.p. in conseguenza del fatto che la sua istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata decisa a distanza di quasi due mesi dalla prima presentazione e di venti giorni dalla seconda, in violazione dell'art. 6, comma primo della legge n. 217/1990 come modificato dall'art.
6.1 della legge 29 marzo 2001, n. 134.
2. Tale censura non è ammissibile.
Con essa infatti non viene in alcun modo precisato quale sacrificio del diritto di difesa abbia comportato il "ritardo" nella decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio cosiddetto gratuito e sopra quali specifici atti del difensore esso abbia potuto incidere. E l'assunto proposto si rivela comunque totalmente infondato. Deve invero ritenersi - alla stregua della stessa ratio legis, intesa all'attuazione del diritto di difesa con la disciplina generale del patrocinio dei non abbienti avanti ogni giurisdizione - che la nullità assoluta ai sensi dell'art. 179.2 c.p.p., comminata dall'art.
6.1 della legge n. 134/2001 per il caso in cui la decisione di ammissione non intervenga nel termine di dieci giorni ivi previsto, colpisca esclusivamente le attività processuali, compiute successivamente alla scadenza del termine stesso, colpisca esclusivamente le attività processuali, compiute successivamente alla scadenza del termine stesso, che importino un coinvolgimento diretto della difesa.
Nel caso in esame l'unico atto compiuto, dopo la presentazione dell'istanza e prima della decisione di ammissione, è quello rappresentato dall'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello, atto dell'ufficio, da questo punto di vista di mera propulsione processuale non ancora immediatamente incidente cioè sull'esercizio di atti difensivi.
Alla declaratoria che pertanto si impone segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e inoltre - in ragione del coefficiente di colpevolezza nella determinazione delle cause dell'inammissibilità medesima, riconoscibile nel motivo dedotto (cfr. Corte cost. n. 186/2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di seicento euro, affatto congrua rispetto ai caratteri della fattispecie.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 600,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 DICEMBRE 2003.