Cass. pen., sez. II, sentenza 17/09/2003, n. 47669
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Sentenza 17 settembre 2003

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In tema di patrocinio a spese dello Stato, la nullità prevista dall'art. 96, comma primo, D.Lgs. n. 115 del 2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), conseguente all'inosservanza, da parte del giudice, dell'obbligo di decidere sull'istanza dell'imputato di ammissione al beneficio entro dieci giorni dalla sua presentazione ovvero immediatamente in caso di presentazione in udienza, colpisce unicamente gli atti dello specifico procedimento al quale la domanda si riferisce che, compiuti successivamente allo spirare del termine per la decisione o alla presentazione della domanda stessa in caso di obbligo di deliberazione immediata, abbiano determinato una violazione effettiva del diritto di difesa dell'imputato medesimo. (Nella specie, si è escluso che potesse essere travolta da nullità l'emissione del decreto di citazione per il giudizio d'appello, atto dell'ufficio, di mera propulsione processuale, non immediatamente incidente sull'esercizio di atti difensivi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/09/2003, n. 47669
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47669
    Data del deposito : 17 settembre 2003

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