Sentenza 2 dicembre 2003
Massime • 1
La nullità assoluta prevista dall'art. 6, comma 1, della legge 30 luglio 1990 n. 217 sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (oggi art. 96, comma 1, d.p.r. n. 115 del 2002 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nell'ipotesi di intempestiva decisione del giudice sull'istanza di ammissione presentatagli in udienza riguarda esclusivamente gli atti processuali compiuti dopo la presentazione dell'istanza medesima e finché su di essa non intervenga il provvedimento di ammissione, mentre non è configurabile in caso di rigetto dell'istanza per insussistenza, per qualsiasi motivo, dei relativi presupposti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2003, n. 12577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12577 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 02/12/2003
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1601
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 1530/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- OI TO NI, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 12 luglio 2002 n. 4189, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano/Legnano 25 marzo 2002 n., è stato dichiarato colpevole del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 337, 582 e 585 in relaz. all'art. 576 c.p., commesso in Parabiago il 5 marzo 2002, e condannato alla pena di nove mesi di reclusione.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Vito MONETTI, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 25 marzo 2002 n. il Tribunale di Milano/Legnano dichiarava TO NI LO colpevole del reato ascrittogli - per essersi opposto con violenza ai Carabinieri che controllavano gli occupanti dell'autovettura su cui si trovava, rifiutando di fornire le proprie generalità, pronunciando frasi ingiuriose e iniziando una colluttazione con uno dei Carabinieri che riportava lesioni personali - e lo condannava alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. Contro tale decisione proponeva appello il difensore dell'imputato, chiedendo che l'imputato fosse assolto.
A seguito del giudizio la Corte d'appello di Milano con sentenza n. 4189 del 12 luglio 2002, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva la pena a nove mesi di reclusione, confermandola nel resto.
Avverso la suddetta sentenza TO NI LO ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 6 L. 217/90, modif. dall'art. 6 L. 134/01 e dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, e dell'art. 179 c. 2 c.p.p. illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.) perché la Corte d'appello ha ritenuto che la decisione sull'istanza di gratuito patrocinio il giorno successivo a quello della sua presentazione in udienza, oltre a non costituire alcuna concreta violazione del diritto di difesa, neppure comporterebbe la nullità assoluta di tutti gli atti successivi al provvedimento adottato in ritardo oppure omesso;
2. violazione degli artt. 81 cpv., 337, 582, 585 in relaz. all'art. 576 c.p. (art. 606 lett. e) c.p.p.) perché era dovere del Giudice
valutare anche le dichiarazione rese dall'imputato nel corso del suo esame e pure il diario clinico dell'LO, dal quale risulta l'accertamento di ematomi e ferite, in particolare sulla piramide nasale, e un'ecchimosi sull'elice dell'orecchio sinistro, nonché l'esistenza di frattura delle ossa nasali, e che documenta la dichiarazione dell'imputato di essere stato percosso al momento dell'arresto; e, infine, l'inverosimiglianza della versione dei Carabinieri, secondo la quale, dopo che l'LO ebbe torto il polso del carabiniere De Pasquale, erano caduti entrambi, il primo in avanti e il secondo sul lato destro, e la testimonianza di EF ON, il quale ha smentito i Carabinieri, escludendo qualsiasi comportamento di resistenza, anche solo passiva, dell'LO. L'impugnazione è infondata.
Riguardo al primo motivo si osserva che la nullità assoluta prevista dall'art. 6 c. 1 L. 30 luglio 1990 n. 217 sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, modif. dall'art. 6 c. 1 L. 29 marzo 2001 n. 134, per l'ipotesi che sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata in udienza il giudice non provveda immediatamente non può che riferirsi agli atti processuali compiuti dopo la presentazione dell'istanza stessa e fino a che su di essa non intervenga il provvedimento ammissivo del giudice. Infatti, la sanzione della nullità è funzionale alla tutela del non abbiente e dev'essere perciò applicata nei limiti delle esigenze della difesa, affinché non subisca alcun pregiudizio per effetto del ritardo con cui interviene il provvedimento che ammette la relativa istanza. Di conseguenza la nullità assoluta deve ritenersi limitata agli atti processuali compiuti finché la tutela non venga attuata con l'ammissione al gratuito patrocinio, restando esclusa così riguardo agli atti successivi al provvedimento ammissivo, come nell'ipotesi di rigetto dell'istanza per insussistenza per qualsiasi motivo dei relativi presupposti (Cass., Sez. 6^, 18 settembre 2003 n. 1129, ric. Lo Castro). Appare, quindi, ultronea rispetto al fine perseguito e quindi infondata la tesi che la nullità degli atti del procedimento successivi alla presentazione dell'istanza in udienza, conseguente all'intempestività della pronuncia sul gratuito patrocinio, si estenda agli atti processuali successivi all'adozione del relativo provvedimento.
Pertanto, nell'ipotesi in cui la pronuncia sull'istanza di gratuito patrocinio presentata in udienza avvenga non immediatamente, bensì il giorno successivo, non può ritenersi la nullità degli atti processuali compiuti successivamente al provvedimento ammissivo adottato.
In conformità a questo principio ha deciso la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che la pronuncia del provvedimento di ammissione il giorno successivo all'udienza in cui l'istanza di gratuito patrocinio era stato presentata non determinasse la nullità degli atti del processo successivamente compiuti.
Per questa ragione devono considerarsi inesistenti i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione eccepiti col primo motivo di ricorso.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto prospetta censure in fatto della sentenza impugnata, insuscettibili, per natura propria, sindacato in sede di legittimità, con la prospettazione di una ricostruzione dei fatti alternativa a quella compiuta dai Giudici di merito.
La versione dei fatti prospettata dal ricorrente risulta, peraltro, smentita in fatto nella sentenza impugnata, dalla quale emerge che era stato l'imputato - pregiudicato, uscito dal carcere solo tre mesi prima - a far resistenza, rifiutando di fornire le proprie generalità e opponendosi con frasi ingiuriose alla sua identificazione da parte dei Carabinieri che lo avevano visto accanto a un'automobile con quattro persone a bordo, automobile risultata rubata. Ed era stato lui a dare inizio alla colluttazione, allorché il carabiniere Gianluca De Pasquale lo aveva trattenuto per un braccio per impedirgli di allontanarsi.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2004