Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2003, n. 12577
CASS
Sentenza 2 dicembre 2003

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La nullità assoluta prevista dall'art. 6, comma 1, della legge 30 luglio 1990 n. 217 sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (oggi art. 96, comma 1, d.p.r. n. 115 del 2002 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nell'ipotesi di intempestiva decisione del giudice sull'istanza di ammissione presentatagli in udienza riguarda esclusivamente gli atti processuali compiuti dopo la presentazione dell'istanza medesima e finché su di essa non intervenga il provvedimento di ammissione, mentre non è configurabile in caso di rigetto dell'istanza per insussistenza, per qualsiasi motivo, dei relativi presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2003, n. 12577
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12577
    Data del deposito : 2 dicembre 2003

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