CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2026, n. 20344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20344 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Lo AS RM, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa in data 01/07/2025 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato Giuseppe Caltanissetta, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha disposto il rinvio a giudizio di RM e LE Lo AS per i delitti di cui agli artt. 110, 56, 81, secondo comma, 353, terzo comma, cod. pen., commessi in Palermo, in data 23 settembre 2016 e 12 ottobre 2016; fatti aggravati per RM Lo AS dalla Penale Sent. Sez. 6 Num. 20344 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 04/03/2026 recidiva reiterata. Secondo l'ipotesi di accusa, gli imputati, in concorso tra loro, ricorrendo a minacce di morte, avrebbero compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a turbare la partecipazione di EL RT AR all'asta pubblica per la vendita senza incanto_dell'immobile pignorato sito a Palermo, Fondo Petix n. 83, da loro abitato, intimandogli di non partecipare all'asta all'atto della visita dell'immobile e del deposito delle offerte di acquisto;
l'aggiudicazione, tuttavia, si sarebbe verificata per cause indipendenti dalla volontà degli imputati, in quanto la vittima ha reagito alle minacce, partecipando alla gara e denunciando l'accaduto. 2. Il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 16 aprile 2024, ha dichiarato gli imputati responsabili del reato loro ascritto e, ritenuta sussistente la recidiva contestata a RM Lo AS, ha condannato RM Lo AS alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa e LE Lo AS alla pena sospesa di sei mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre al pagamento pro quota delle spese processuali. 3. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza impugnata, appellata dagli imputati, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di LE Lo AS, in quanto il reato a lui ascritto è estinto per intervenuta prescrizione, e ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di RM Lo AS, che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado. 4. L'avvocato Giuseppe Caltanissetta, difensore di fiducia di RM Lo AS, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo sette motivi di ricorso e, segnatamente: - 1) l'inosservanza degli artt. 56, 81, secondo comma, 353, terzo comma, cod. pen., 125 e 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'accertamento del delitto contestato e all'errata interpretazione delle risultanze istruttorie;
- 2) l'inosservanza degli artt. 56, 81, secondo comma, 353, terzo comma, cod. pen. e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del tentativo del delitto contestato;
- 3) l'inosservanza dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., in ragione della mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per consentire l'audizione dei testi RI CH AL e dell'avvocato Antonio Amorello, al fine di verificare la sussistenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa;
- 4) l'inosservanza degli artt. 131-bis e 133 cod. pen. in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti dell'esclusione della punibilità per la 2 particolare tenuità del fatto e il vizio di motivazione, meramente apparente sul punto;
- 5) l'inosservanza degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
- 6) l'erronea applicazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva;
- 7) l'inosservanza dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., in relazione alla determinazione dell'aumento di pena applicato per effetto della recidiva reiterata, in quanto parametrato sulla fattispecie, invero non contestata, della recidiva reiterata "aggravata", in luogo della mera recidiva reiterata "semplice". 5. In data 28 gennaio 2026 l'avvocato Giuseppe Caltanissetta ha chiesto la trattazione del ricorso in pubblica udienza. - Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 11 febbraio 2026, il Procuratore generale, Vincenzo Senatore, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo di ricorso il difensore sostiene che le dichiarazioni della persona offesa non sarebbero state riscontrate dagli altri testi (LU MB, FA MB e ES CO) e, dunque, non sarebbe possibile pervenire ad una affermazione della responsabilità penale dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. I giudici di appello avrebbero, infatti, ignorato le macroscopiche incongruenze emerse tra tali dichiarazioni. Le intimidazioni poste in essere dall'imputato, peraltro, si sarebbero limitate a mere domande sulle future azioni della persona offesa, manifestamente prive di idoneità intimidatoria. Le dichiarazioni della persona offesa, pertanto, sarebbero prive di credibilità e frutto di mera autosuggestione. 2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita un rinnovato apprezzamento delle risultanze istruttorie, non consentito nel giudizio di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, [...], Rv. 207944). 3 L Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, [...], Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, [...], Rv. 265482). 3. Con il secondo motivo il difensore ha denunciato che la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare la specifica censura formulata con l'atto di appello, volta a far constatare, attraverso l'esame di alcuni passi della deposizione della persona offesa e del teste FA AM, l'inidoneità degli atti posti in essere dagli imputati a determinare un reale effetto intimidatorio nei confronti della persona offesa e, dunque, l'insussistenza del delitto contestato. 3.1. Il motivo è diverso da quelli consentiti dalla legge e, dunque, inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze istruttorie. Secondo la giurisprudenza di legittimità, integrano il tentativo del delitto di turbata libertà degli incanti le minacce rivolte ad un soggetto per indurlo, senza riuscirvi per cause indipendenti dalla volontà dell'autore, a non prendere parte all'udienza di una procedura esecutiva concorsuale per la vendita di alcuni beni (Sez. 6, n. 31676 del 28/03/2008, [...], Rv. 241811 - 01; Sez. 6, n. 3588 del 19/12/1985, dep. 1986, Forleo, Rv. 172637 - 01). La Corte di appello di Palermo ha fatto corretta applicazione di questi principi di diritto, in quanto ha ritenuto, con motivazione tutt'altro che manifestamente illogica, che le minacce poste in essere dal ricorrente nei confronti della persona offesa sono state chiaramente finalizzate ad allontanare dalla gara un'offerente. Le minacce dell'imputato, nella valutazione congrua dei giudici di appello, sono state idonee a determinare una costrizione dell'autonomia negoziale della persona offesa, che ha dovuto richiedere l'intervento delle forze dell'ordine e che, immediatamente dopo la presentazione dell'offerta, si è recato con l'auto di servizio presso la Questura di Palermo al fine di denunciare quanto accaduto. Poiché, tuttavia, l'iniziativa criminosa dell'imputato, per cause indipendenti dalla sua volontà, non ha inciso sull'iter procedimentale della gara e non ha prodotto concretamente l'effetto della turbativa, in quanto la persona offesa non si è lasciata intimorire e ha partecipato alla gara, ricorre l'ipotesi del tentativo. 4. Con il terzo motivo il difensore ha rilevato la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per consentire l'audizione dei testi RI CH AL e dell'avvocato Antonio Amorello, al fine di verificare la sussistenza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa. 4 4.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). Qualora, dunque, il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., questo giudizio non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata (ex plurimis: Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, [...], Rv. 274230 - 01; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353 - 01; Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997, [...], Finocchi, Rv. 211001 - 01). Il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, non può, peraltro, mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, me deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, [...], Rv. 203764 - 01; conf. Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, [...], Rv. 283522 - 01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373 - 01). Il motivo è, dunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione non illogica, ha escluso la necessità di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'assunzione delle testimonianze richieste dall'appellante, stante la «completezza e definitività del quadro probatorio emerso in primo grado», che di seguito ha diffusamente e congruamente descritto. 5. Il difensore, con il quarto motivo, ha censurato la sentenza impugnata per aver rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con valutazioni meramente congetturali e, inoltre, per non aver considerato il particolare contesto in cui si sarebbero svolte le condotte contestate e, segnatamente, il forte impatto emotivo indotto sull'imputato dal rischio di subire la vendita forzata dell'abitazione familiare. 5.1. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha motivato non incongruamente la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in ragione delle modalità della condotta e della gravità delle intimidazioni reiteratamente poste in essere dall'imputato ai danni della vittima, tanto da rendere necessario l'intervento delle forze dell'ordine sia durante la fase di presentazione delle offerte, che durante la vendita all'asta. 5 6. Il difensore ha poi censurato la Corte di appello, rilevando che ben avrebbe potuto applicare le circostanze attenuanti generiche, in considerazione della pressione emotiva vissuta da chi subisce l'esperienza traumatica e umiliante dell'espropriazione della propria abitazione. 6.1. Il motivo è manifestamente infondato. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, [...], Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto;
i giudici di appello, con motivazione non certo illogica, hanno escluso l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione della gravità della condotta accertata, della capacità a delinquere dell'imputato, desunta anche dall'intensità del dolo. 7. Con riferimento al motivo sulla recidiva, il ricorrente assume che la Corte di appello avrebbe motivato la sussistenza dell'aggravante solo sulla base dell'esistenza di precedenti condanne e la sentenza di primo grado avrebbe obliterato che i precedenti, indicati nel numero di sei, sarebbero assai risalenti (essendo relativi a fatti commessi nel 2006) e di modesta entità. Sarebbe, dunque, oscura la ragione per la quale la condotta contestata costituisca la prosecuzione di un processo criminale già avviato, oltre che espressione di una maggiore pericolosità e capacità a delinquere dell'imputato. 7.1. Il motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni unite di questa Corte, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale (ex plurimis: C. cost. sent., n. 192 del 2007 n. 192; sent. n. 198 del 2007 n. 198), hanno statuito che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i 6 fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35378 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della recidiva reiterata, è, dunque, necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze derivanti dal proprio "status" di recidivo reiterato (Sez. 3, n. 10219, del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381-01; Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, [...], Raccuia, Rv. 282515 - 03; Sez. 3, n. 57983 del 25/09/2018, [...], Rv. 274692 - 01). Le Sezioni unite di questa Corte hanno, inoltre, precisato che, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, [...], Rv. 284878 - 01). 7.2. La Corte di appello di Palermo, nella sentenza impugnata, ha correttamente posto a fondamento dell'applicazione della recidiva reiterata e specifica il dato della ricaduta dell'imputato nella commissione di delitti della stessa indole (rispetto a pregresse condanne per i delitti di lesioni personali e di minacce), quale elemento espressivo della rinnovata pericolosità dell'imputato (pag. 16 della sentenza impugnata). 8. Con il settimo motivo, riguardante ancora la recidiva, il difensore ha sostenuto che l'aumento di due terzi della pena base indicata sarebbe erroneo, in quanto la Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata "semplice" di cui all'art. 99, quarto comma, prima parte, cod. pen. e non già la recidiva reiterata "aggravata", di cui alla seconda parte della medesima disposizione. L'aumento di pena, dunque, avrebbe dovuto essere determinato nella metà e non già in due terzi della pena base. Il difensore ha, inoltre, censurato l'assenza di specifica indicazione del calcolo che ha condotto al calcolo della pena finale per il delitto tentato accertato. 8.1. Il motivo è fondato nei limiti che di seguito si precisano. Il Tribunale di Palermo ha determinato la pena per il reato contestato nei confronti dell'imputato in sei mesi di reclusione ed euro seicento di multa, aumentata per la recidiva ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. alla pena 7 di dieci mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa e la Corte di appello ha confermato questo computo. L'aumento di pena per la recidiva è, dunque, stato determinato in due terzi della pena base. Secondo il costante orientamento di questa Corte, ai fini della puntuale contestazione della recidiva, non è necessaria la corretta indicazione del comma di riferimento dell'art. 99 cod. pen., ma è sufficiente la sola individuazione del tipo di recidiva, ovvero di una delle ipotesi previste dalla norma (ex plurimis: Sez. 5, n. 21866 del 13/03/2025, [...], Rv. 288293 - 02; Sez. 5, n. 50510 del 20/09/2018, La Cava, Rv. 274446 - 01). Il Pubblico Ministero, nell'imputazione, ha, tuttavia, contestato all'imputato la mera «recidiva reiterata» e le sentenze di merito hanno ritenuto integrata la recidiva reiterata semplice e non già quella aggravata. L'aumento di pena per la recidiva deve, dunque, essere determinato nella metà della pena base, ai sensi della prima parte del quarto comma dell'art. 99 cod. pen., e non già di due terzi della stessa, secondo quanto previsto dalla seconda parte della medesima disposizione. 8.2. Manifestamente infondata è, invece, la censura relativa alla determinazione della pena per il reato accertato. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, che ha determinato la pena base per il reato accertato in sei mesi di reclusione ed euro seicento di multa, tenendo conto della riduzione per il tentativo e della mancata applicazione dell'aumento per la continuazione in misura prossima ai minimi edittali. Questa determinazione della pena non viola alcun parametro legale ed è stata congruamente motivata dai giudici di appello in ragione degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. e, dunque, per quanto diffusamente indicato nella motivazione della sentenza impugnata, in ragione della gravità delle condotte accertate e dell'intensità del dolo dell'imputato. 9. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento all'aumento di pena per la ritenuta recidiva, che deve essere riqualificata in recidiva reiterata semplice (e non aggravata). La pena finale deve, dunque, essere rideterminata in nove mesi ed euro 900,00 di multa (pena base: sei mesi di reclusione ed euro seicento di multa, aumentata, per la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, prima parte, alla pena predetta); il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
8 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento all'aumento di pena per la ritenuta recidiva, che riqualifica in recidiva reiterata, rideterminando la pena complessiva in mesi nove ed euro 900,00 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2026.
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato Giuseppe Caltanissetta, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha disposto il rinvio a giudizio di RM e LE Lo AS per i delitti di cui agli artt. 110, 56, 81, secondo comma, 353, terzo comma, cod. pen., commessi in Palermo, in data 23 settembre 2016 e 12 ottobre 2016; fatti aggravati per RM Lo AS dalla Penale Sent. Sez. 6 Num. 20344 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 04/03/2026 recidiva reiterata. Secondo l'ipotesi di accusa, gli imputati, in concorso tra loro, ricorrendo a minacce di morte, avrebbero compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a turbare la partecipazione di EL RT AR all'asta pubblica per la vendita senza incanto_dell'immobile pignorato sito a Palermo, Fondo Petix n. 83, da loro abitato, intimandogli di non partecipare all'asta all'atto della visita dell'immobile e del deposito delle offerte di acquisto;
l'aggiudicazione, tuttavia, si sarebbe verificata per cause indipendenti dalla volontà degli imputati, in quanto la vittima ha reagito alle minacce, partecipando alla gara e denunciando l'accaduto. 2. Il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 16 aprile 2024, ha dichiarato gli imputati responsabili del reato loro ascritto e, ritenuta sussistente la recidiva contestata a RM Lo AS, ha condannato RM Lo AS alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa e LE Lo AS alla pena sospesa di sei mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre al pagamento pro quota delle spese processuali. 3. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza impugnata, appellata dagli imputati, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di LE Lo AS, in quanto il reato a lui ascritto è estinto per intervenuta prescrizione, e ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di RM Lo AS, che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado. 4. L'avvocato Giuseppe Caltanissetta, difensore di fiducia di RM Lo AS, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo sette motivi di ricorso e, segnatamente: - 1) l'inosservanza degli artt. 56, 81, secondo comma, 353, terzo comma, cod. pen., 125 e 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'accertamento del delitto contestato e all'errata interpretazione delle risultanze istruttorie;
- 2) l'inosservanza degli artt. 56, 81, secondo comma, 353, terzo comma, cod. pen. e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del tentativo del delitto contestato;
- 3) l'inosservanza dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., in ragione della mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per consentire l'audizione dei testi RI CH AL e dell'avvocato Antonio Amorello, al fine di verificare la sussistenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa;
- 4) l'inosservanza degli artt. 131-bis e 133 cod. pen. in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti dell'esclusione della punibilità per la 2 particolare tenuità del fatto e il vizio di motivazione, meramente apparente sul punto;
- 5) l'inosservanza degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
- 6) l'erronea applicazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva;
- 7) l'inosservanza dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., in relazione alla determinazione dell'aumento di pena applicato per effetto della recidiva reiterata, in quanto parametrato sulla fattispecie, invero non contestata, della recidiva reiterata "aggravata", in luogo della mera recidiva reiterata "semplice". 5. In data 28 gennaio 2026 l'avvocato Giuseppe Caltanissetta ha chiesto la trattazione del ricorso in pubblica udienza. - Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 11 febbraio 2026, il Procuratore generale, Vincenzo Senatore, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo di ricorso il difensore sostiene che le dichiarazioni della persona offesa non sarebbero state riscontrate dagli altri testi (LU MB, FA MB e ES CO) e, dunque, non sarebbe possibile pervenire ad una affermazione della responsabilità penale dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. I giudici di appello avrebbero, infatti, ignorato le macroscopiche incongruenze emerse tra tali dichiarazioni. Le intimidazioni poste in essere dall'imputato, peraltro, si sarebbero limitate a mere domande sulle future azioni della persona offesa, manifestamente prive di idoneità intimidatoria. Le dichiarazioni della persona offesa, pertanto, sarebbero prive di credibilità e frutto di mera autosuggestione. 2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita un rinnovato apprezzamento delle risultanze istruttorie, non consentito nel giudizio di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, [...], Rv. 207944). 3 L Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, [...], Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, [...], Rv. 265482). 3. Con il secondo motivo il difensore ha denunciato che la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare la specifica censura formulata con l'atto di appello, volta a far constatare, attraverso l'esame di alcuni passi della deposizione della persona offesa e del teste FA AM, l'inidoneità degli atti posti in essere dagli imputati a determinare un reale effetto intimidatorio nei confronti della persona offesa e, dunque, l'insussistenza del delitto contestato. 3.1. Il motivo è diverso da quelli consentiti dalla legge e, dunque, inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze istruttorie. Secondo la giurisprudenza di legittimità, integrano il tentativo del delitto di turbata libertà degli incanti le minacce rivolte ad un soggetto per indurlo, senza riuscirvi per cause indipendenti dalla volontà dell'autore, a non prendere parte all'udienza di una procedura esecutiva concorsuale per la vendita di alcuni beni (Sez. 6, n. 31676 del 28/03/2008, [...], Rv. 241811 - 01; Sez. 6, n. 3588 del 19/12/1985, dep. 1986, Forleo, Rv. 172637 - 01). La Corte di appello di Palermo ha fatto corretta applicazione di questi principi di diritto, in quanto ha ritenuto, con motivazione tutt'altro che manifestamente illogica, che le minacce poste in essere dal ricorrente nei confronti della persona offesa sono state chiaramente finalizzate ad allontanare dalla gara un'offerente. Le minacce dell'imputato, nella valutazione congrua dei giudici di appello, sono state idonee a determinare una costrizione dell'autonomia negoziale della persona offesa, che ha dovuto richiedere l'intervento delle forze dell'ordine e che, immediatamente dopo la presentazione dell'offerta, si è recato con l'auto di servizio presso la Questura di Palermo al fine di denunciare quanto accaduto. Poiché, tuttavia, l'iniziativa criminosa dell'imputato, per cause indipendenti dalla sua volontà, non ha inciso sull'iter procedimentale della gara e non ha prodotto concretamente l'effetto della turbativa, in quanto la persona offesa non si è lasciata intimorire e ha partecipato alla gara, ricorre l'ipotesi del tentativo. 4. Con il terzo motivo il difensore ha rilevato la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per consentire l'audizione dei testi RI CH AL e dell'avvocato Antonio Amorello, al fine di verificare la sussistenza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa. 4 4.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). Qualora, dunque, il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., questo giudizio non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata (ex plurimis: Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, [...], Rv. 274230 - 01; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353 - 01; Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997, [...], Finocchi, Rv. 211001 - 01). Il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, non può, peraltro, mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, me deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, [...], Rv. 203764 - 01; conf. Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, [...], Rv. 283522 - 01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373 - 01). Il motivo è, dunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione non illogica, ha escluso la necessità di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'assunzione delle testimonianze richieste dall'appellante, stante la «completezza e definitività del quadro probatorio emerso in primo grado», che di seguito ha diffusamente e congruamente descritto. 5. Il difensore, con il quarto motivo, ha censurato la sentenza impugnata per aver rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con valutazioni meramente congetturali e, inoltre, per non aver considerato il particolare contesto in cui si sarebbero svolte le condotte contestate e, segnatamente, il forte impatto emotivo indotto sull'imputato dal rischio di subire la vendita forzata dell'abitazione familiare. 5.1. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha motivato non incongruamente la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in ragione delle modalità della condotta e della gravità delle intimidazioni reiteratamente poste in essere dall'imputato ai danni della vittima, tanto da rendere necessario l'intervento delle forze dell'ordine sia durante la fase di presentazione delle offerte, che durante la vendita all'asta. 5 6. Il difensore ha poi censurato la Corte di appello, rilevando che ben avrebbe potuto applicare le circostanze attenuanti generiche, in considerazione della pressione emotiva vissuta da chi subisce l'esperienza traumatica e umiliante dell'espropriazione della propria abitazione. 6.1. Il motivo è manifestamente infondato. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, [...], Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto;
i giudici di appello, con motivazione non certo illogica, hanno escluso l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione della gravità della condotta accertata, della capacità a delinquere dell'imputato, desunta anche dall'intensità del dolo. 7. Con riferimento al motivo sulla recidiva, il ricorrente assume che la Corte di appello avrebbe motivato la sussistenza dell'aggravante solo sulla base dell'esistenza di precedenti condanne e la sentenza di primo grado avrebbe obliterato che i precedenti, indicati nel numero di sei, sarebbero assai risalenti (essendo relativi a fatti commessi nel 2006) e di modesta entità. Sarebbe, dunque, oscura la ragione per la quale la condotta contestata costituisca la prosecuzione di un processo criminale già avviato, oltre che espressione di una maggiore pericolosità e capacità a delinquere dell'imputato. 7.1. Il motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni unite di questa Corte, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale (ex plurimis: C. cost. sent., n. 192 del 2007 n. 192; sent. n. 198 del 2007 n. 198), hanno statuito che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i 6 fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35378 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della recidiva reiterata, è, dunque, necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze derivanti dal proprio "status" di recidivo reiterato (Sez. 3, n. 10219, del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381-01; Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, [...], Raccuia, Rv. 282515 - 03; Sez. 3, n. 57983 del 25/09/2018, [...], Rv. 274692 - 01). Le Sezioni unite di questa Corte hanno, inoltre, precisato che, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, [...], Rv. 284878 - 01). 7.2. La Corte di appello di Palermo, nella sentenza impugnata, ha correttamente posto a fondamento dell'applicazione della recidiva reiterata e specifica il dato della ricaduta dell'imputato nella commissione di delitti della stessa indole (rispetto a pregresse condanne per i delitti di lesioni personali e di minacce), quale elemento espressivo della rinnovata pericolosità dell'imputato (pag. 16 della sentenza impugnata). 8. Con il settimo motivo, riguardante ancora la recidiva, il difensore ha sostenuto che l'aumento di due terzi della pena base indicata sarebbe erroneo, in quanto la Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata "semplice" di cui all'art. 99, quarto comma, prima parte, cod. pen. e non già la recidiva reiterata "aggravata", di cui alla seconda parte della medesima disposizione. L'aumento di pena, dunque, avrebbe dovuto essere determinato nella metà e non già in due terzi della pena base. Il difensore ha, inoltre, censurato l'assenza di specifica indicazione del calcolo che ha condotto al calcolo della pena finale per il delitto tentato accertato. 8.1. Il motivo è fondato nei limiti che di seguito si precisano. Il Tribunale di Palermo ha determinato la pena per il reato contestato nei confronti dell'imputato in sei mesi di reclusione ed euro seicento di multa, aumentata per la recidiva ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. alla pena 7 di dieci mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa e la Corte di appello ha confermato questo computo. L'aumento di pena per la recidiva è, dunque, stato determinato in due terzi della pena base. Secondo il costante orientamento di questa Corte, ai fini della puntuale contestazione della recidiva, non è necessaria la corretta indicazione del comma di riferimento dell'art. 99 cod. pen., ma è sufficiente la sola individuazione del tipo di recidiva, ovvero di una delle ipotesi previste dalla norma (ex plurimis: Sez. 5, n. 21866 del 13/03/2025, [...], Rv. 288293 - 02; Sez. 5, n. 50510 del 20/09/2018, La Cava, Rv. 274446 - 01). Il Pubblico Ministero, nell'imputazione, ha, tuttavia, contestato all'imputato la mera «recidiva reiterata» e le sentenze di merito hanno ritenuto integrata la recidiva reiterata semplice e non già quella aggravata. L'aumento di pena per la recidiva deve, dunque, essere determinato nella metà della pena base, ai sensi della prima parte del quarto comma dell'art. 99 cod. pen., e non già di due terzi della stessa, secondo quanto previsto dalla seconda parte della medesima disposizione. 8.2. Manifestamente infondata è, invece, la censura relativa alla determinazione della pena per il reato accertato. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, che ha determinato la pena base per il reato accertato in sei mesi di reclusione ed euro seicento di multa, tenendo conto della riduzione per il tentativo e della mancata applicazione dell'aumento per la continuazione in misura prossima ai minimi edittali. Questa determinazione della pena non viola alcun parametro legale ed è stata congruamente motivata dai giudici di appello in ragione degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. e, dunque, per quanto diffusamente indicato nella motivazione della sentenza impugnata, in ragione della gravità delle condotte accertate e dell'intensità del dolo dell'imputato. 9. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento all'aumento di pena per la ritenuta recidiva, che deve essere riqualificata in recidiva reiterata semplice (e non aggravata). La pena finale deve, dunque, essere rideterminata in nove mesi ed euro 900,00 di multa (pena base: sei mesi di reclusione ed euro seicento di multa, aumentata, per la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, prima parte, alla pena predetta); il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
8 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento all'aumento di pena per la ritenuta recidiva, che riqualifica in recidiva reiterata, rideterminando la pena complessiva in mesi nove ed euro 900,00 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2026.