Sentenza 28 marzo 2008
Massime • 1
Integra il tentativo del delitto di turbata libertà degli incanti la condotta di minacce rivolte ad un soggetto per indurlo, senza riuscirvi per cause indipendenti dalla volontà dell'autore, a non prendere parte all'udienza di una procedura esecutiva concorsuale per la vendita di alcuni beni. (Fattispecie in cui il soggetto agente aveva minacciato uno dei potenziali offerenti nella procedura per la vendita di un fabbricato e di un'area edificabile dicendo che gli "avrebbe messo sempre il bastone tra le ruote").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2008, n. 31676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31676 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/03/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 555
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO NC - Consigliere - N. 7504/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE ME, nato [...];
avverso la sentenza 11/11/2005 della Corte d'Appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Mura A., che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente all'omessa trattazione dei motivi d'appello inerenti al trattamento sanzionatorio, e inammissibilità nel resto;
non è comparso il difensore.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Messina, con sentenza 11/11/2005, confermava la decisione 10/12/2002 del locale Tribunale, che aveva dichiarato ME LE colpevole del reato di turbata libertà degli incanti nella forma tentata e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni venti di reclusione ed Euro 200,00 di multa. L'addebito specifico mosso al LE è di avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a turbare la gara relativa alla vendita di alcuni immobili oggetto di procedura esecutiva concorsuale, nell'ambito del fallimento "Cavallaro", minacciando Di NC IU per indurla a non partecipare all'udienza di vendita di un fabbricato e di un'area edificabile, altrimenti "le avrebbe messo sempre il bastone tra le ruote".
Riteneva il Giudice distrettuale che tale accusa aveva trovato puntuale riscontro nelle emergenze dibattimentali e, in particolare, nelle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare, avv. Pace, il quale aveva riferito che, dopo la fissazione della vendita, la signora Di NC aveva lamentato di essere stata perentoriamente invitata dall'imputato ad astenersi dal partecipare alla gara, il che integrava il contestato tentativo.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo il vizio di motivazione sul formulato giudizio di responsabilità, nonché la violazione di legge e l'omessa motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla denegata sostituzione della pena detentiva inflitta con la corrispondente pena pecuniaria.
Il ricorso è solo in parte fondato.
La sentenza impugnata, che si integra con quella di primo grado, analizza e valuta in maniera adeguata e logica le emergenze processuali e, in stretta aderenza a queste, da conto delle ragioni che giustificano la pronuncia di colpevolezza dell'imputato. L'interferenza implicitamente minacciosa di costui sulla Di NC era chiaramente finalizzata ad allontanare dalla gara una offerente, con conseguente alterazione, attraversò tale intervento perturbatore, del regolare svolgimento della gara medesima e compromissione del principio della libera concorrenza che deve naturalmente incidere sul relativo esito. Poiché, nel caso in esame, però, l'iniziativa criminosa dell'imputato, per cause indipendenti dalla sua volontà, non risulta essere entrata in contatto con l'iter procedimentale della gara e avere prodotto concretamente l'effetto della turbativa, non essendosi la Di NC lasciata intimorire ed avendo la stessa partecipato alla gara, si versa nell'ipotesi del tentativo.
Le circostanze attenuanti generiche risultano essere state già concesse in primo grado.
Nessuna risposta la sentenza impugnata da alla pur sollecitata sostituzione, L. n. 689 del 1981, ex art. 53, della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria della specie corrispondente. Limitatamente a quest'ultimo punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, che dovrà valutare, nell'ambito del potere discrezionale riservato al giudice di merito, l'accoglibilità o meno della richiesta. Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva, e rinvia per il giudizio sul punto alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2008