Sentenza 13 agosto 2001
Massime • 1
Alla elezione di domicilio contenuta nel precetto (a norma e con l'effetto di cui all'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ.) notificato unitamente alla sentenza o al lodo esecutivo non può essere ricondotto l'effetto di cui all'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., che consegue - invece - unicamente alla elezione di domicilio contenuta "nell'atto di notificazione della sentenza".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2001, n. 11088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11088 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2001 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERNANDO LUPI - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FE RS, elettivamente domiciliata in Catania, via Francesco Riso n. 12, presso l'avv. Angelo Tomaselli, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI,
in persona del Presidente e legale rappresentante, dott. ing. Marcello Conti, elettivamente domiciliata in Roma, via Pisistrato n.11, presso l'avv. Gianni Romoli che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Francesco Paolo Rossi del Foro di Venezia;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 14 novembre 1997 - 20 gennaio 1998, n. 121 del 1998, RGAC 2491 del 1997, cron. 129 del 1998;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 maggio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Francesco Paolo Rossi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 4 novembre 1997 - 20 gennaio 1998, il Tribunale di Catania accoglieva l'appello proposto dalla cassa nazionale di Previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, rigettando la domanda proposta da RS RI, diretta ad ottenere l'indennità economica di maternità prevista per i professionisti dalla legge n. 379 del 1990. Il Tribunale osservava che, poiché l'architetto si era iscritta alla Cassa un mese dopo la nascita della figlia, avvenuta il 5 marzo 1991, al momento in cui era venuto ad esistenza il presupposto oggettivo (gravidanza e puerperio) non era ancora sorto il rapporto assicurativo.
Secondo i giudici di appello, infatti, la legge ora richiamata prevede il diritto all'indennità solo in favore di chi fosse già assicurato al momento del verificarsi dell'evento coperto da assicurativo.
Avverso tale decisione, la RI ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da tre motivi.
Resiste la Cassa con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art.330 codice di procedura civile. La Cassa, infatti, aveva notificato ricorso in appello e decreto presidenziale presso il procuratore domiciliatario nominato dall'architetto RI ai soli fini dell'esecuzione della sentenza pretorile, con procura a margine dell'atto di precetto.
Tale notificazione - osserva la ricorrente - deve considerarsi del tutto irrituale, in quanto disposta in violazione dell'art. 330 codice di procedura civile, il quale, al primo comma, espressamente obbliga alla notificazione al procuratore costituito o nel domicilio eletto per il giudizio - che nel caso di specie corrispondeva con lo studio del difensore nominato con il ricorso introduttivo del giudizio.
Il motivo è fondato.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'elezione di domicilio fatta dalla parte all'atto della notificazione della sentenza deve ritenersi operante anche agli effetti di cui al primo comma, qualora non risulti limitata al procedimento di esecuzione (Cass. 27 dicembre 1995 n. 13115). Questa Corte, del resto, ha sempre negato che all'elezione di domicilio contenuta nel precetto (a norma e con l'effetto di cui all'art. 480, comma 3, codice di procedura civile), notificato unitamente alla sentenza o al lodo esecutivo, possa essere ricondotto l'effetto di cui all'art. 330, primo comma, prima ipotesi, codice di procedura civile, che consegue unicamente all'elezione di domicilio contenuta nell'atto di notificazione della sentenza (Cass. 3 maggio 1999 n. 4397, cfr. anche Cass. 18 aprile 2000, n. 5011). Tale orientamento non si pone in contrasto con l'osservazione, anch'essa riferita alla prescrizione dettata dall'art. 330 ora citato, che "l'elezione di domicilio costituisce atto ontologicamente distinto dal conferimento del mandato alle liti e conserva la sua validità, quale elezione di domicilio per un determinato affare, ex art. 47 codice civile, in relazione ad ogni stato e grado del giudizio, esplicando la diversa funzione (del tutto diversa dal conferimento della procura) di individuare il luogo che la parte ritiene più idonei ai fini della conoscenza degli atti che le sono notificati"
L'elezione di domicilio contenuta nell'atto di precetto, avente tra l'altro natura sostanziale, nel caso di specie, si riferiva esclusivamente al procedimento di esecuzione e doveva pertanto ritenersi effettuata solo agli effetti dell'ultimo comma dell'art.480 codice di procedura civile.
L'inosservanza della disposizione dettata dall'art. 330, primo comma, codice di procedura civile comporta, ai sensi dell'art. 160 codice di procedura civile, la nullità della notificazione e tale vizio - non rilevato dal giudice di appello (che avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art. 291 codice di procedura civile) e non sanato dalla costituzione dell'appellata,
rimasta contumace - comporta, a sua volta, la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito, ma non anche l'inammissibilità dell'impugnazione tempestivamente proposta, trattandosi di nullità attinente non all'impugnazione in senso sostanziale, ma soltanto alla sua notificazione, con la conseguenza che, qualora tale vizio sia rilevato in sede di legittimità, questa Corte, nel dichiarare la nullità della notifica e dell'intero processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice (Cass. SS.UU. 29 luglio 1996 n. 6841 e 25 ottobre 1996 n. 9331). Tali decisioni sono intervenute a dirimere il contrasto di giurisprudenza formatosi sull'art. 291 codice di procedura civile, che era stato ritenuto da alcune pronunce non applicabile ai casi di omissione materiale o giuridica inesistenza della notifica, ma solo nella ipotesi di nullità della stessa (Cass. 9 dicembre 1994, n. 10584, 12 agosto 1994 n. 7411, 1 febbraio 1994 n. 989, 27 luglio 1993, n. 8419) e da altre pronunce ritenute estensibile anche a detti casi di radicale nullità o inesistenza (Cass. 26 febbraio 1994 n. 1976 e 9 settembre 1993 n. 9445, che afferma l'efficacia ex nunc della sanatoria).
A seguito del richiamato intervento delle Sezioni Unite, ad avviso del Collegio, deve ritenersi superato anche quell'orientamento pure espresso in alcune decisioni di questa Corte (Cass. 9 novembre 1985, n. 5497), secondo il quale nel caso di cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice, per accertata violazione del primo comma dell'art. 330 codice di procedura (e a seguito di dichiarata nullità della notifica, del processo e della sentenza) sarebbe comunque superflua una nuova notificazione dell'atto di impugnazione, per essere questo oramai pervenuto a conoscenza dell'appellato, essendo sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 codice di procedura civile, con gli adattamenti derivanti dal rito del lavoro, di cui alla legge 533 del 1973, ove si tratti di controversie di lavoro.
Il giudice di rinvio, il quale dovrà decidere anche in ordine alle spese di questo giudizio, dovrà provvedere, pertanto, ai sensi dell'art. 291 codice di procedura civile ordinando la rinnovazione della notifica dell'atto di appello.
Rimangono assorbiti gli altri due motivi di ricorso della RI, come l'eccezione di improcedibilità dello stesso, formulata dalla Cassa, per non avere la assicurata provveduto ad esperire la fase del precontenzioso amministrativo, di cui all'art. 443 codice di procedura civile.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2001