Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2006, n. 15901
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Sentenza 16 marzo 2006

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In tema di notificazioni urgenti, qualora la notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame sia effettuata per telegramma, ex art. 149, comma quinto, cod. proc. pen., la prova richiesta ai fini della sua validità ed efficacia è costituita, ex art. 55 disp. att. cod. proc. pen., dalla sola copia del telegramma e dalla ricevuta di spedizione dello stesso, mentre non è richiesta la firma del destinatario, per ricezione del telegramma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2006, n. 15901
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15901
    Data del deposito : 16 marzo 2006

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