Sentenza 16 marzo 2006
Massime • 1
In tema di notificazioni urgenti, qualora la notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame sia effettuata per telegramma, ex art. 149, comma quinto, cod. proc. pen., la prova richiesta ai fini della sua validità ed efficacia è costituita, ex art. 55 disp. att. cod. proc. pen., dalla sola copia del telegramma e dalla ricevuta di spedizione dello stesso, mentre non è richiesta la firma del destinatario, per ricezione del telegramma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2006, n. 15901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15901 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 16/03/2006
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 539
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 5050/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS ER, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano - Sezione per il Riesame - in data 5 - 7 gennaio 2006;
udita la relazione del Consigliere Dott. Podo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Rilevato:
IN FATTO
Con ordinanza del Tribunale di Milano - Sezione per il Riesame - in data 5 - 7 gennaio 2006, è stata confermata quella resa il 23 dicembre 2005 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di SU ER, indagato per il delitto di ricettazione, perché trovato in possesso di una play station e di un telefono cellulare Nokia, sottratti il 19 dicembre precedente a Decorato Sabino, nonché di un televisore Irradio, provento di furto in danno di De LE IG, che ne aveva sporto denuncia il 17 ottobre 2005. Il provvedimento restrittivo è stato invece annullato nei riguardi di altri due coindagati.
SU ha proposto ricorso, per eccepire l'inosservanza degli artt. 171, 178, 179 e 309 c.p.p., deducendo che la comunicazione dell'udienza fissata per il riesame era stata data al difensore per telegramma, spedito dall'ufficio postale, ma non pervenuto al destinatario, tanto che nessuna firma per ricezione compariva sul prodotto avviso telegrafico, in cui figurava la parola "casella", anziché la firma "Castella", letta dal Tribunale.
Ritenuto:
IN DIRITTO
Il ricorso, proposto per violazione di legge e pertanto non compreso nelle previsioni della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 5, non è fondato.
La notifica al difensore dell'avviso contenente la data fissata per l'udienza nel procedimento di riesame - prescritta dall'art. 309 c.p.p., comma 8 - può essere eseguita, nei casi di urgenza, mediante il telegramma, di cui all'art. 149 c.p.p., comma 5: la prova richiesta dall'art. 55 disp. att. c.p.p., perché la comunicazione sia oggetto di conoscenza legale da parte del destinatario, è data dalla sola copia del telegramma e dalla ricevuta di spedizione dello stesso, che a tale scopo vanno allegate agli atti, essendo ritenute dalla legge sufficienti a garantire la certezza di una pronta consegna all'interessato, data l'affidabilità del mezzo telegrafico (da ultimo, Cass. 07/07/2004, Riv. 229980). La prova della mancata conoscenza effettiva dell'avviso, così notificato (ammessa dalla giurisprudenza maggioritaria e più recente: Cass. S.U. 12/10/1993, Riv. 195624; Cass. 20/09/2001, Riv. 220299; Cass. 06/03/2003, Riv. 224483; cfr. anche Cass. S.U. 10/02/2002, Riv. 222554 e Cass. S.U. 27/10/2004, Riv. 229539) non può consistere nella documentazione fatta pervenire in udienza dal difensore dell'indagato, poiché l'omessa firma del destinatario, per ricezione del telegramma, non costituisce elemento richiesto a fini di validità e di efficacia della notifica speciale: anzi, la circostanza che l'avviso fosse stato inserito nella casella postale del destinatario, come dedotto dallo stesso ricorrente, lascia indurre che il suo contenuto fosse noto a quest'ultimo, il quale ha chiesto infatti il rinvio dell'udienza nel giorno stesso della fissazione ed al giudice che procedeva, pur senza comparire ai fini di cui all'art. 184 c.p.p. e senza dedurre violazione di termini. Il ricorso deve essere conseguentemente respinto ed il ricorrente è tenuto, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2006