Sentenza 13 dicembre 2011
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È inammissibile il ricorso per cassazione proposto - avverso il decreto di archiviazione - con atto sottoscritto personalmente dalla persona offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2011, n. 10832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10832 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 13/12/2011
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 2196
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 25201/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NU OR N. IL 18/06/1989 C/;
IGNOTI;
avverso il decreto n. 6885/2008 GIP TRIBUNALE di LECCE, del 07/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NU AL, personalmente propone ricorso per Cassazione avverso il decreto di archiviazione reso in data 7.1.2010 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce nel procedimento penale n. 6885/08.
Il ricorrente si duole che l'Ufficio del Pubblico ministero, nel richiedere l'archiviazione del procedimento penale, ha omesso di dare avviso alla parte offesa, che ne aveva fatto richiesta ai sensi dell'art. 408 c.p.p.. RITENUTO IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevato che il ricorso è inammissibile per difetto di forma. L'atto, infatti risulta essere stato sottoscritto personalmente dalla parte offesa in violazione dell'art. 613 c.p.p.. Al riguardo, giova ribadire il principio di diritto secondo cui la disposizione ex art. 613 c.p.p., comma 1 per la quale l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, salvo "che la parte non vi provveda personalmente", deve essere interpretata come ricognitiva della facoltà di proposizione personale dell'impugnazione, che l'art. 571 c.p.p., comma 1, riconosce al solo imputato. Tale disposizione,
configurandosi come deroga alla regola generale della rappresentanza tecnica, non può valere nei confronti di soggetti processuali, quali la persona offesa o danneggiata dal reato, che diversi dall'imputato, non risultano in essa contemplati (cfr. in termini Cass. pen. Sez. Unite, 13.7.2000, n. 19, Adragna). Di qui l'inammissibilità del gravame da pronunciarsi in via preliminare, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2012