Sentenza 20 gennaio 2009
Massime • 1
L'iscrizione di una tipologia di arma nel catalogo della armi comuni da sparo costituisce accertamento definitivo della qualità dell'arma, a meno che non vi siano state trasformazioni atte ad aumentare, nel caso concreto, l'offensività di essa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2009, n. 9034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9034 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 20/01/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 113
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 015580/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI RI N. IL 03/09/1976;
avverso SENTENZA del 02/12/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. FALCOLINI Enrico Egidio, che si è riportato ai motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 2.12.2003 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del 6.7.2001 del Tribunale di Roma, con la quale LI DE era stato dichiarato colpevole dei reati: a) di illegale detenzione di una LT MK4 cal. 45, con matricola abrasa, considerata arma da guerra (L. n. 895 del 1967, art. 2, in relazione alla L. n. 110 del 1975, art. 1); b) di ricettazione della arma di cui al capo a), provento del delitto di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 4, seconda parte, (art. 648 c.p.); c) di detenzione al fine di spaccio di grammi 868 lordi di hashish (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), e ritenuta la continuazione tra i delitti di cui ai capi a) e b), e concesse le attenuanti generiche, condannato alle pene ritenute di giustizia.
La Corte di merito, disattendendo i motivi di appello, ha confermato che Tarma in questione era da ritenere da guerra, e non arma comune da sparo, in quanto in dotazione all'esercito degli USA, e non catalogata.
Da tale considerazione è derivato, come logica conseguenza, il rigetto della richiesta della concessione della attenuante del fatto di lieve entità di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5, che riconnette la riduzione della pena alla minima offensività del fatto.
Per ciò che concerne il reato di cui al capo e), la Corte territoriale ha ritenuto di escludere che nella specie si possa configurare l'uso personale della sostanza stupefacente detenuta, considerato il dato ponderale, e le dichiarazioni dello stesso imputato, che ha affermato unicamente di fare di solito uso di hashish e non ha allegato esigenze di consumo particolarmente elevate.
Infine, è stato ribadito il diniego della continuazione tra i fatti attinenti ai reati sulle armi e quelli riguardanti la detenzione dello stupefacente, in quanto l'identità del disegno criminoso non può essere oggetto di presunzione, non vi è prova alcuna di una volontà attuativa, neppure a grandi linee, comune ai vari reati, e non avendo neppure il LI dichiarato di avere detenuto l'arma come corredo "professionale" dello spaccio, come assunto dalla difesa.
LI DE, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la succitata sentenza, chiedendone l'annullamento per vari motivi.
Con il primo, il ricorrente ha assunto la violazione della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 7, deducendo che la pistola LT 45 è
inserita al n. 10467 del catalogo delle armi comuni da sparo, come da documentazione allegata, e come già risultava dalle dichiarazioni dell'ispettore RL. Pertanto, siccome la Corte di merito ha affermato il principio della qualificazione dell'arma in assenza di catalogazione, tale principio non può applicarsi nel caso di specie. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione in relazione al diniego della attenuante di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5, assumendo che non si trattava di arma da guerra, e che il contesto della detenzione collegata allo spaccio e la personalità dell'imputato, sicuramente non noto come trafficante di droga, ne facevano diminuire la pericolosità. Con il terzo motivo di gravame il ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione in relazione alla esclusione dell'uso personale della sostanza stupefacente, basata solo sul dato quantitativo, e non tenendosi conto di altre circostanze tipiche per ritenere il fine di spaccio. In particolare, durante la perquisizione non sono stati rinvenuti alcun bilancino ne' sostanze da taglio, ne' lo stupefacente era suddiviso in dosi.
Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, il LI ha censurato il diniego della continuazione tra tutti i reati, non valutandosi che la detenzione dell'arma era finalizzata a proteggersi per la pericolosa attività di spaccio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. La L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 7, ha previsto la istituzione presso il Ministero
dell'Interno del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, disponendo altresì che "l'iscrizione dell'arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo".
Ne consegue che, nella specie, la LT calibro 45 - essendo inserita in tale catalogo al numero 10467, come risulta dalla documentazione allegata agli atti, nonché dalle dichiarazioni testimoniali dell'ispettore di polizia RL - è senz'altro da ritenere "arma comune da sparo", non dovendosi nemmeno ricorrere ad un accertamento peritale, opportuno solo là dove si tratti di un'arma non inserita nel catalogo, e sia quindi necessario accertare se si tratti di arma comune da sparo ovvero di arma da guerra (Cass. Sez. 2, 9.7.2008 n. 28911 riv. 240636; Cass. Sez. 1, 20.3.1996 n. 3672 riv. 204335), e ovviamente qualora si tratti di arma alterata, circostanza non ricorrente nella specie.
Va quindi affermato il principio di diritto, secondo il quale l'iscrizione di una tipologia di arma nel catalogo delle armi comuni da sparo costituisce accertamento definitivo della qualità dell'arma, a norma della L. n. 110 del 1975, art. 7, a meno che non vi siano state trasformazioni atte ad aumentare, nel caso concreto, l'offensività dell'arma.
D'altronde, la motivazione della Corte territoriale - secondo la quale l'arma in questione era da ritenere da guerra, e non arma comune da sparo, in quanto in dotazione all'esercito degli USA - si riferisce ad una giurisprudenza remota (Cass. Sez. 1, 24.4.1992 n. 8048 riv. 191305), e trascura del tutto l'esame della disposizione di cui al citato art. 7.
Ne consegue che la sentenza impugnata viene annullata limitatamente al delitto sub a), ai sensi dell'art. 623 c.p.p., lett. c), e il giudice di rinvio dovrà applicare il principio di diritto succitato, valutando altresì, in presenza di arma comune da sparo, la concedibilità o meno della attenuante di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5, che ovviamente comporta una valutazione di merito
(secondo motivo di ricorso). Resta ferma la ritenuta continuazione con il delitto di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 4, seconda parte, per il quale non vi è stata impugnazione alcuna, per cui il giudice di rinvio dovrà provvedere ad una nuova determinazione della pena, ritenendo per il capo a) che si tratta di arma comune da sparo, valutando la sussistenza o meno della citata attenuante, e poi applicando l'aumento per la continuazione con il reato sub b).
È invece infondato, e va rigettato, il terzo motivo di impugnazione, con il quale è stato dedotto il difetto di motivazione in relazione alla esclusione dell'uso personale della sostanza stupefacente. Invece, correttamente la Corte territoriale ha escluso che possa ritenersi l'uso personale dell'hashish, trattandosi di un quantitativo di circa 860 grammi, idoneo a confezionare un numero di dosi tra le 1146 e le 1376. La mancanza di strumenti tipici per la pesatura e il confezionamento delle dosi è ininfluente, essendo completamente inverosimile che un tale quantitativo fosse destinato al solo uso personale, essendo anche impossibile la corretta conservazione dello stupefacente per un periodo così prolungato nel tempo per esaurire il consumo da parte di una sola persona. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per il quarto ed ultimo motivo di gravame, essendo stato, giustamente esclusa l'identità del disegno criminoso tra i delitti attinenti all'arma e quello riguardante la detenzione illecita di hashish, in modo da configurare la continuazione di cui all'art. 81 cpv c.p.. Come condivisibilmente ritenuto, "ai fini della configurabilità del reato continuato, occorre la prova certa che le singole violazioni furono tutte deliberate e volute, almeno a grandi linee, ma pur sempre con una precisa definizione di contorni e circostanze operative, fin dal momento in cui l'agente decise di dare inizio alla sua attività illecita, programmandone la durata, la portata e l'esecuzione, delineandosi, quando tale condizione ricorra, una figura criminosa nuova - connotata dalla unicità dell'elemento soggettivo e dalla pluralità di quello oggettivo - che, in quanto rivelatrice di una minore pericolosità sociale, unico essendo stato l'impulso psichico criminoso del soggetto, giustifica un trattamento sanzionatorio più mite di quello conseguente al rigido cumulo materiale delle pene" (Cass. Sez. 1, 27.11.1996 n. 6248 riv. 206607). Nella specie, come adeguatamente e logicamente ritenuto dal giudice di merito, non vi è alcuna identità del disegno criminoso, e la tesi difensiva dell'uso dell'arma a tutela della illecita attività di spaccio, oltre che non provata, non costituisce neppure una ipotesi di esperienza giudiziaria, se non molto rara, e pressocche sempre nei casi di reati associativi, in continuazione con quelli satellite.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto sub a) della rubrica, con rinvio su tale capo ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2009