Sentenza 30 giugno 2016
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'appello che, riqualificando il fatto in ipotesi meno grave, impedisca all'imputato di beneficiare della sospensione dell'ordine di esecuzione ex art.656, comma quinto, cod. proc. pen., ostandovi il nuovo titolo di reato, ai sensi del comma nono del citato articolo.(Fattispecie relativa a derubricazione, richiesta dall'imputato nei motivi di appello, dal reato di cui all'art. 648 cod. pen. a quello di cui all'art. 624 bis cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/06/2016, n. 42396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42396 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2016 |
Testo completo
4239 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/06/2016 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. GIOVANNI DIOTALLEVI -- Presidente SENTENZA 1963 dott. LUCIANO IMPERIALI Rel. Consigliere N. dott. MARCO MARIA ALMA - Consigliere dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere REGISTRO GENERALE dott. GIOVANNI ARIOLLI - Consigliere N. 8185/2015 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LZ SI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza n. 448/2014 della CORTE di APPELLO di MILANO, del 22/09/2014 visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/6/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Aniello che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/11/2013 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano riconosceva la penale responsabilità di SC JE in ordine ai delitti di tentata rapina aggravata in concorso, detenzione e porto di arma comune da sparo in luogo pubblico e ricettazione dell'arma medesima e, riconosciutele le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. in relazione al primo reato, la condannava alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa.
2. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 22/9/2014, decidendo sull'appello proposto dall'imputata, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, riqualificando ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen. il reato originariamente qualificato come ricettazione, e rideterminava la pena inflitta all'appellante in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa, pena così corrispondente, però, alla stessa misura di quella già inflitta in primo grado.
3. Avverso tale pronunzia propone ricorso per cassazione la SC chiedendone l'annullamento e sollevando, a tal fine, i seguenti motivi di impugnazione:
3.1. violazione del divieto di reformatio in peius perché il giudice pur riqualificando il fatto in ipotesi meno grave della ricettazione di fatto ha reso impossibile all'imputata di vedere sospeso ex art. 656 comma 5 cod. proc. pen. l'ordine di carcerazione, ostandovi per il disposto del successivo comma 9 il titolo del reato riconosciuto.
3.2. violazione dell'art. 133 cod. pen. per essere stata irrogata una pena sproporzionata, nonostante l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non può trovare accoglimento.
1. Il primo motivo di impugnazione è privo di fondamento, atteso che, pur rideterminando la pena a seguito della diversa qualificazione giuridica di uno dei reati contestati, la Corte di Appello di Milano ha inflitto alla ricorrente la stessa pena, anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa, inflittale dal giudice di prime cure, sicché non può riconoscersi la violazione del divieto di reformatio in peius invocata in questa sede dalla SC, atteso che tale divieto, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità, riguarda solo il trattamento sanzionatorio (Cass. sez. 5, n. 10445 del 14/12/2011, Rv. 252007). Peraltro, giova in primo luogo rilevare che la stessa ricorrente, con il primo dei motivi di appello proposti, aveva chiesto alla Corte territoriale di derubricare il reato di ricettazione in quello di furto, sicché non può dolersi che tale derubricazione oggi le precluderebbe la sospensione dell'ordine di carcerazione ex art. 656 comma 5 cod. proc. pen.: quanto agli asseriti riflessi negativi della diversa qualificazione del fatto in sede esecutiva, comunque, va rammentato che questa Corte ha puntualizzato che, anche in presenza della sola impugnazione 2 dell'imputato, non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius nemmeno una nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell'appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario (sez. 2, n. 2884 del 16/01/2015, Rv. 262286; sez. 5, n. 10445 del 14/12/2011, Rv. 252007; Sez. 5, n. 42611 del 20/04/2005, Rv. 232995).
2. Quanto alle censure in ordine al trattamento sanzionatorio, di cui al secondo motivo di ricorso, deve ricordarsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, non apparendo - determinante il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 166 cod. pen. in relazione al tentativo di rapina pluriaggravata, considerato non più reato base, bensì uno dei reati cd. satellite tra quelli in continuazione. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596).
3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 30 giugno 2016 Il Consigliere estensore Presidente LucianoDott. Luciano Imperiali Dott. Giovanni Diotallevi Woteller DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 6 OTT, 2016 N Canopie CANCELLIERE Daniele Colapinto 3