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Sentenza 29 settembre 2023
Sentenza 29 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/09/2023, n. 39695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39695 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NI MO nato a [...]( ITALIA) il 30/10/1956 NI DA nato a [...]( ITALIA) il 26/12/1975 FL LG nato a [...]( ITALIA) il 22/09/1954 avverso il decreto del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Andrea Venegoni, il quale ha richiesto il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 39695 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 07/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Torino ha confermato il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca di prevenzione di titoli e danaro nella disponibilità di BR DA, ritenuta intestataria fittizia di tali beni per conto dei genitori, BR MO e AL GA, contestualmente ritenuti portatori di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs. n. 159/2011. 2. Avverso il decreto ricorrono con unico atto a firma del comune difensore i proposti e, in qualità di terza interessata, la figlia, deducendo violazione di legge per la natura meramente apparente della motivazione relativa alla sussistenza dei presupposti per la confisca dei beni sopra descritti, nonostante gli stessi sarebbero frutto del reinvestimento di risorse lecite acquisite dai medesimi proposti in epoca anteriore a quella dell'asserita manifestazione della pericolosità di cui sono stati ritenuti portatori. In tal senso lamentano i ricorrenti come lo stesso provvedimento impugnato ammetta tale circostanza, dando atto che i beni confiscati costituirebbero il reinvestimento della provvista ricavata dalla rivendita di beni immobili acquistati dalla coppia tra il 1991 e il 1992, ma in maniera apodittica avrebbe retrodatato a tale epoca l'insorgenza della pericolosità, la cui dimostrazione viene connessa a reati contro il patrimonio consumati dieci anni dopo i menzionati acquisti e in maniera solo apparente a isolati episodi criminosi contestuali ai medesimi o ai precedenti penali da cui il BR e la AL risultano gravati, ma risalenti a diversi anni prima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Anzitutto inammissibile è il ricorso proposto da BR DA. Va infatti ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte per cui, nel procedimento finalizzato alla confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro, può contestare esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, che solo costui può avere interesse a far valere (ex multis Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc. coop., Rv. 277225; Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249). Inammissibili sono dunque le censure proposte dalla ricorrente, che mirano esclusivamente a mettere in discussione l'effettiva pericolosità 1 dei genitori all'epoca dell'acquisizione dei beni successivamente trasformati nelle risorse formalmente a lei intestate. 3. Astrattamente ammissibili sono invece i ricorsi di BR MO e AL GA in relazione all'oggetto delle doglianze formulate. Infatti nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario, mentre il suo ricorso è ammissibile qualora egli, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento (Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389). Ciò premesso i suddetti ricorsi sono però in concreto parimenti inammissibili. Sono gli stessi ricorrenti a rammentare come nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione sia ammesso soltanto per violazione di legge, conseguendone che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246). In tal senso deve dunque rilevarsi che le censure rivolte al provvedimento impugnato si riducono alla critica della sua motivazione prospettando meri vizi della medesima, come detto, indeducibili in questa sede, nonostante i ricorrenti abbiano dedotto il vizio di violazione di legge in quanto la stessa motivazione presenterebbe uno iato logico di tale pregnanza da renderla sostanzialmente apparente. Deduzione che appare però priva di fondamento. Fermo il principio per cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo, con la conseguenza che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605), la Corte territoriale ha infatti ricollegato l'insorgenza della pericolosità del BR e della AL ad un momento anteriore all'acquisto - avvenuto nel 1991 e nel 1992 - dei due immobili la cui successiva rivendita ha fornito la provvista che, a seguito di un ulteriore reimpiego, si è infine tradotta nelle risorse finanziarie trasferite alla figlia oggetto di ablazione, tracciando una linea di continuità tra le condanne subite dai proposti alla fine degli anni settanta, 2 Così deciso il 7/ 023 il tenore di vita tenuto dalla coppia negli anni successivi, nonostante l'assenza di fonti reddituali lecite, le condanno subite nel 1990 e infine quelle scaturite dall'indagine condotta nel 2003. Il ragionamento sviluppato dai giudici del merito è dunque sostenuto da una motivazione tutt'altro che apparente e non presenta l'irrimediabile frattura logica prospettata dai ricorrenti, le cui doglianze, pertanto e per l'appunto, si rivelano mirate ad evidenziare vizi riconducibili, a tutto concedere, all'alveo della previsione di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p., come detto indeducibili nel giudizio di prevenzione nella sede di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Andrea Venegoni, il quale ha richiesto il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 39695 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 07/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Torino ha confermato il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca di prevenzione di titoli e danaro nella disponibilità di BR DA, ritenuta intestataria fittizia di tali beni per conto dei genitori, BR MO e AL GA, contestualmente ritenuti portatori di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs. n. 159/2011. 2. Avverso il decreto ricorrono con unico atto a firma del comune difensore i proposti e, in qualità di terza interessata, la figlia, deducendo violazione di legge per la natura meramente apparente della motivazione relativa alla sussistenza dei presupposti per la confisca dei beni sopra descritti, nonostante gli stessi sarebbero frutto del reinvestimento di risorse lecite acquisite dai medesimi proposti in epoca anteriore a quella dell'asserita manifestazione della pericolosità di cui sono stati ritenuti portatori. In tal senso lamentano i ricorrenti come lo stesso provvedimento impugnato ammetta tale circostanza, dando atto che i beni confiscati costituirebbero il reinvestimento della provvista ricavata dalla rivendita di beni immobili acquistati dalla coppia tra il 1991 e il 1992, ma in maniera apodittica avrebbe retrodatato a tale epoca l'insorgenza della pericolosità, la cui dimostrazione viene connessa a reati contro il patrimonio consumati dieci anni dopo i menzionati acquisti e in maniera solo apparente a isolati episodi criminosi contestuali ai medesimi o ai precedenti penali da cui il BR e la AL risultano gravati, ma risalenti a diversi anni prima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Anzitutto inammissibile è il ricorso proposto da BR DA. Va infatti ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte per cui, nel procedimento finalizzato alla confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro, può contestare esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, che solo costui può avere interesse a far valere (ex multis Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc. coop., Rv. 277225; Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249). Inammissibili sono dunque le censure proposte dalla ricorrente, che mirano esclusivamente a mettere in discussione l'effettiva pericolosità 1 dei genitori all'epoca dell'acquisizione dei beni successivamente trasformati nelle risorse formalmente a lei intestate. 3. Astrattamente ammissibili sono invece i ricorsi di BR MO e AL GA in relazione all'oggetto delle doglianze formulate. Infatti nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario, mentre il suo ricorso è ammissibile qualora egli, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento (Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389). Ciò premesso i suddetti ricorsi sono però in concreto parimenti inammissibili. Sono gli stessi ricorrenti a rammentare come nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione sia ammesso soltanto per violazione di legge, conseguendone che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246). In tal senso deve dunque rilevarsi che le censure rivolte al provvedimento impugnato si riducono alla critica della sua motivazione prospettando meri vizi della medesima, come detto, indeducibili in questa sede, nonostante i ricorrenti abbiano dedotto il vizio di violazione di legge in quanto la stessa motivazione presenterebbe uno iato logico di tale pregnanza da renderla sostanzialmente apparente. Deduzione che appare però priva di fondamento. Fermo il principio per cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo, con la conseguenza che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605), la Corte territoriale ha infatti ricollegato l'insorgenza della pericolosità del BR e della AL ad un momento anteriore all'acquisto - avvenuto nel 1991 e nel 1992 - dei due immobili la cui successiva rivendita ha fornito la provvista che, a seguito di un ulteriore reimpiego, si è infine tradotta nelle risorse finanziarie trasferite alla figlia oggetto di ablazione, tracciando una linea di continuità tra le condanne subite dai proposti alla fine degli anni settanta, 2 Così deciso il 7/ 023 il tenore di vita tenuto dalla coppia negli anni successivi, nonostante l'assenza di fonti reddituali lecite, le condanno subite nel 1990 e infine quelle scaturite dall'indagine condotta nel 2003. Il ragionamento sviluppato dai giudici del merito è dunque sostenuto da una motivazione tutt'altro che apparente e non presenta l'irrimediabile frattura logica prospettata dai ricorrenti, le cui doglianze, pertanto e per l'appunto, si rivelano mirate ad evidenziare vizi riconducibili, a tutto concedere, all'alveo della previsione di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p., come detto indeducibili nel giudizio di prevenzione nella sede di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.