Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 9987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9987 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
Composta da US UC RA FI NA RI AV OL VALIANTE
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
-Presidente -
CO RI AC
- Relatore -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9987/2026 Roma, li, 16/03/2026
Sent. n. sez. 937/2026 CC 05/03/2026 R.G.N. 39039/2025
Firmato Da: US UC Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 39012580c902c667-Firmato Da: CO RI AC Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 58471378288bd8e7 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
HE ON nata in [...] il [...]
avverso l'ordinanza emessa il 06/11/2025 dal Tribunale di Sorveglianza di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Cristina Marzagalli per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 6 novembre 2025, ha rigettato l'istanza di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale proposta da ON HE.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'interessata che, a mezzo del difensore, in quattro distinti ma coordinati e complementari motivi ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 47 ord. pen. con riferimento: a) ad avere considerato in termini di assenza della revisione critica la dichiarazione della ricorrente di essere estranea ai fatti, conclusione questa che sarebbe errata in considerazione della giurisprudenza di legittimità per cui è sufficiente che il percorso di revisione sia anche solo iniziato;
b) ad avere fondato il giudizio di pericolosità sui soli fatti emersi dall'istruttoria dibattimentale, così esprimendo un giudizio di collegamenti con la criminalità organizzata che non può ritenersi attuale in quanto dopo i fatti oggetto del processo, risalenti a circa 9 anni fa, non sono emersi contatti con IA o con altri soggetti, tanto che la ricorrente non ha avuto altre condanne e non risultano altri processi pendenti a suo carico;
c) ad avere omesso di valutare gli elementi positivi emersi (come la relazione U.e.p.e. che si esprime in senso favorevole) e di non avere così compiuto un'effettiva prognosi circa il buon esito della prova;
d) a non avere considerato che il domicilio indicato è idoneo e che la HE ha un'attività lavorativa, gestisce un bar da 13 anni e che questo, dopo i fatti avvenuti nel 2017, non è stato più oggetto di segnalazioni di polizia.
3. In data 24 gennaio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Cristina Marzagalli chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Nei quattro complementari motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 47 ord. pen. quanto alla valutazione complessivamente effettuata.
Le doglianze sono fondate.
2.1. La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è la forma di esecuzione della pena esterna al carcere che l'ordinamento prevede per i condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, è possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura stessa. Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza è tenuto a fare riferimento alle fonti di conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicano nel reato commesso, che è comunque il punto di partenza della valutazione, nei precedenti penali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia ma anche nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, elementi questi particolarmente significativi a livello prognostico in quanto in queste specifiche risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855-01). Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale devono essere valutati i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell'interessato, deve comunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità al servizio sociale, ma, al contrario il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l'esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo. Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi, quali i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante. Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativa richiesta, in quanto l'analisi della condotta successivamente serbata dal condannato e dei suoi comportamenti attuali è essenziale per valutare l'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva (sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855-01). In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che la mancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non può indurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perché nel processo penale l'imputato non ha obbligo di verità, sia perché l'assenza di confessione può essere dettata
2
Firmato Da: US UC Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: CO RI AC Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 58471378288bd8e7 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
dai più svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità sociale o dell'intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306-01). Né, d'altro canto, è necessaria la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, non corrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cui concessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazione non postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindi formularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizio prognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con gli strumenti propri dell'ordinamento penitenziario (Sez. 1, Sentenza n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001, Pilo, Rv. 218235-01; Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995, Litizia, Rv. 202131-01). Come di recente evidenziato si deve in conclusione ribadire che «ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855-01; Sez. 1, n.773 del 3 dicembre 2013, Naretto, Rv. 258402).
2.2. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato è contraddittoria e
carente.
Il tribunale di sorveglianza, che pure dà atto del tenore positivo della relazione dell'Uepe, delle informazioni di polizia circa l'assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata o di elementi di pericolosità sociale e dell'assenza di procedimenti penali pendenti, ha fondato il proprio giudizio negativo esclusivamente sulla gravità del reato commesso, sulla presunta assenza di revisione critica e sull'inidoneità lavorativa senza confrontarsi con gli elementi positivi acquisiti e con gli indici di assenza di attuale pericolosità sociale. In prima battuta, come evidenziato dal Procuratore generale, il provvedimento impugnato incorre nell'errore di sovrapporre il concetto di revisione critica con quello di ammissione di responsabilità Più in generale, inoltre, il giudizio negativo sull'attività lavorativa e sul supporto familiare, così come il rischio di recidiva risulta essere formulato in termini apodittici. Nella motivazione, infatti, il tribunale non ha dato conto di avere effettuato il necessario giudizio prognostico basato sull'osservazione del comportamento tenuto dalla ricorrente successivamente alla commissione del reato in quanto, da una parte, ha omesso di confrontarsi compiutamente e in termini effettivi e concreti con la relazione in atti, e, dall'altra, non ha dimostrato di avere considerato il tempo trascorso dai fatti e la reale consistenza della denuncia per abbandono di minore, oggetto di una mera citazione e non della valutazione incidentale comunque indicata dalla sentenza Corte cost. n. 24 del 2025. 3. A fronte delle considerazioni esposte il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il Tribunale di Sorveglianza di Roma, conformandosi ai principi indicati e libero nell'esito, proveda a un nuovo giudizio.
P.Q.M.
3
Firmato Da: US UC Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: CO RI AC Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 56471378288bd8e7 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Sorveglianza di Roma. Così è deciso, 05/03/2026
Il Consigliere estensore
CO RI AC
US UC Il Presidente
Firmato Da: US UC Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: CO RI AC Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 58471378288bd8e7 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951