Sentenza 10 luglio 2008
Massime • 1
In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente faccia uso di sassi, rientrando gli stessi nella nozione d'arma impropria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2008, n. 43348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43348 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/07/2008
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 1020
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 010431/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ANCONA;
nei confronti di:
1) MA UI N. IL 17/02/1966;
avverso SENTENZA del 21/12/2006 GIUDICE DI PACE di SANT'ELPIDIO A MARE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIZZUTI GIUSEPPE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Di Popolo Angelo (annullamento senza rinvio).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 21.12.2006 il giudice di pace di Sant'Elpidio a Mare dichiarava non doversi procedere nei confronti di MA UI in ordine al reato di cui all'art. 582 c.p. (lesione personale con uso di sassi), perché estinto per remissione di querela. Avverso la predetta sentenza il procuratore generale presso la corte d'appello di Ancona proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione della legge sostanziale e processuale penale. In particolare, il p.g. lamentava che il reato di lesione personale era aggravato, ai sensi dell'art. 585 c.p., comma 1, u.p. e comma 2, dall'uso di arma impropria (sassi) e, quindi era perseguibile d'ufficio e di competenza del tribunale.
Il ricorso è fondato.
I sassi, invero, costituiscono arma impropria a norma dell'art. 585 c.p., comma 2, n. 2 (Cass. Pen. Sez. 1, 3.12.1993, n. 503).
Sussiste, quindi, nella specie, l'aggravante di cui all'art. 585 c.p., comma 1, u.p. e comma 2, n. 2 (contestata in fatto all'imputata), che rende il reato di lesione personale procedibile di ufficio e di competenza del tribunale.
Evidente è, perciò, l'errore, in cui è incorso il giudice di pace, che non solo ha preso cognizione di un reato di competenza del tribunale, ma ha anche dichiarato estinto per remissione di querela un reato procedibile di ufficio.
Pertanto, la sentenza (predibattimentale) impugnata deve essere annullata senza rinvio con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Fermo per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2008