Sentenza 20 novembre 2020
Massime • 1
Nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2020, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2020 |
Testo completo
00333-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: 980 Grazia Miccoli /2020 Presidente - Sent. n. sez. Maria Teresa Belmonte CC 20/11/2020- Angelo Caputo R.G.N. 15650/2020 Matilde Brancaccio Giuseppe Riccardi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BA, nata il [...] a [...] avverso il decreto del 03/03/2020 della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso 03/03/2020 la Corte di Appello di Genova ha rigettato l'appello proposto da AR BA, in qualità di terza interessata, avverso il decreto del Tribunale di Genova del 11/12/2019, che aveva disposto la confisca di un terreno ubicato in Mignanego e dell'immobile su di esso edificato nei confronti di Basile Arturo, in quanto rientrante nella categoria di pericolosità c.d. generica di coloro che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose (art. 1, lett. b, d.lgs. 159/2011) e sul presupposto della sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati. CR La Corte territoriale, rilevato che il proposto non aveva impugnato il decreto, ha dichiarato inammissibili i motivi di censura proposti dalla AR in merito ai requisiti della pericolosità e della attualità, in quanto non legittimata, sul rilievo che la terza interessata potesse contestare unicamente il requisito della titolarità/intestazione fittizia del bene, essendo la sproporzione non contestata. Sotto altro profilo, ha rigettato quarto motivo proposto con l'appello, ritenendo inverosimile e contraddittorio che la AR avesse effettivamente finanziato i lavori di edificazione dell'immobile.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AR BA, Avv. Igor Dante, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con un primo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione alla declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello concernenti i presupposti soggettivi di applicazione della misura di prevenzione. Con l'atto di appello la terza interessata aveva proposto specifiche doglianze concernenti l'insussistenza della pericolosità sociale del proposto e la mancanza di correlazione temporale: in seguito alla sentenza De AS della Corte EDU, ed alla declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Cost. n. 24 del 2019, veniva sollecitata la revoca del decreto di confisca nei confronti del proposto, Basile Arturo, non potendo più i soggetti abitualmente dediti ai traffici delittuosi (art. 1 lett. a, d.lgs. 159/2011) essere destinatari di misure di prevenzione;
inoltre, l'accertamento della pericolosità sociale deve essere ancorata alla correlazione temporale tra questa e l'acquisto dei beni. Ciò posto, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere precluse alla terza interessata tali censure, non essendovi preclusioni normative in merito alle doglianze proponibili dagli interessati.
2.2. Con un secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 23 e 24 d.lgs. 159/2011, ritenendo erronea la declaratoria ul inammissibilità dei motivi di appello concernenti i presupposti soggettivi e oggettivi della misura di prevenzione. Con l'appello era stata infatti evidenziata l'assenza del presupposto della pericolosità sociale del proposto, nonostante le diverse condanne per reati contro il patrimonio, mancando l'effettiva percezione abituali di profitti illeciti. Veniva inoltre rilevato che i proventi necessari per l'acquisto del terreno da parte della AR provenivano dal Basile, ma che la provvista per l'edificazione dell'immobile proveniva dal residuo di un mutuo fondiario ottenuto in relazione Cf 2 ad altra operazione, ed impiegata per la costruzione del manufatto confiscato a partire dal 2009, allorquando il Basile era detenuto (dal marzo 2008 al 2013), ed i lavori erano stati affidati non all'impresa del Basile, ma ad altra impresa edile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. E' assorbente rilevare, infatti, la carenza di interesse dell'impugnazione proposta da AR BA, in qualità di terza interessata. Secondo un orientamento giurisprudenziale, invero rimasto isolato, in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto (Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, La Porta, Rv. 272608). Secondo altra più consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, invece, nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply Soc. Coop, Rv. 27722504); in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro, può contestare esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti de い proposto (Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 27845403). Pur non essendo il terzo interessato gravato da alcun onere probatorio, egli ha, tuttavia, un onere di allegazione che consiste nel confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli è un mero intestatario formale) ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità, visto che tale profilo incide sulla confisca: per cf il terzo interessato, il procedimento deve ruotare intorno al suddetto onere probatorio, essendo per esso irrilevanti (perché inidonee a provare la proprietà o la disponibilità del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (ad es., la sussistenza della condizione di pericolosità, il valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, la legittima provenienza delle risorse) e che solo costui potrebbe avere interesse a far valere (Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani, non mass.). Tale interpretazione appare conforme ai principi generali che regolano i requisiti di ammissibilità delle impugnazioni: ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., invero, l'impugnazione è inammissibile quando è proposta de chi (...) "non ha interesse". L'interpretazione sistematica di tale norma sulle impugnazioni, coordinata con le norme che disciplinano le impugnazioni in materia di misure di prevenzione (artt. 10 e 27 d.lgs. 159/2011), consente di affermare che il terzo intestatario dei beni confiscati ha un interesse concreto all'impugnazione se, assolvendo i relativi oneri di allegazione, rivendica l'effettiva titolarità dei beni, contestando esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, atteso che, in caso di accoglimento, la restituzione dei beni non spetterebbe al proposto, bensì al terzo intestatario. Al contrario, il terzo intestatario dei beni non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, per carenza di interesse concreto, in quanto, in caso di accoglimento dell'impugnazione, i beni dovrebbero essere restituiti al proposto che dimostri - l'insussistenza della condizione di pericolosità, o la proporzione del valore dei beni confiscati rispetto ai redditi dichiarati e la legittima provenienza delle risorse -, non certo al fittizio intestatario. Né tale conclusione può ritenersi inficiata dalla previsione, espressamente disciplinata dal c.d. Codice Antimafia, dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale anche in caso di morte del proposto (art. 18, commi 2 e 3, d.lgs. 159/2011); premesso che si tratta di disposizione speciale, insuscettibile di interpretazione estensiva, in tal caso, la divaricazione tra intestazione formale e disponibilità effettiva dei beni confiscati viene meno con G la morte del proposto, e i terzi intestatari dei beni, nell'impossibilità del proposto di contestarne requisiti, hanno un interesse concreto ad impugnare anche i profili concernenti i presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione patrimoniale, in quanto "il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa" (comma 2) o, comunque, la richiesta può essere proposta "nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare" if 4 (comma 3), e dall'accoglimento dell'impugnazione conseguirebbe la restituzione dei beni ai medesimi terzi intestatari. Ciò posto, è dunque corretta la declaratoria di inammissibilità dei primi tre motivi di appello, concernenti la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione applicata al proposto, pronunciata dalla Corte territoriale, e che va ribadita con riferimento ai medesimi motivi riproposti con il ricorso per cassazione.
3. Giova rilevare che, in ogni caso, il motivo di impugnazione con cui si era dedotto che, in seguito alla sentenza "De ASo" della Corte EDU, ed alla declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Cost. n. 24 del 2019, doveva essere disposta la revoca del decreto di confisca nei confronti del proposto, Basile Arturo, non potendo più i soggetti abitualmente dediti ai traffici delittuosi (art. 1 lett. a), d.lgs. 159/2011) essere destinatari di misure di prevenzione, oltre ad essere inammissibile per carenza di interesse, è manifestamente infondato, in quanto al proposto è stata applicata la misura di prevenzione in quanto rientrante nella categoria di cui alla lett. b) dell'art. 1 cit., di coloro che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose. Al riguardo, giova rammentare che le misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti c.d. pericolosi generici che rientrano in entrambe le categorie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non perdono la loro validità a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n 24 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sola prima categoria di soggetti, a condizione che nella proposta e nel provvedimento applicativo non solo sia stata richiamata anche la categoria di cui alla lett. b) della norma citata, ma, altresì, che il giudice della misura abbia accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, che il proposto si sia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che costituisca ovvero abbia costituito in una determinata epoca -- il suo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo (Sez. 2, n. 12001 del 15/01/2020, Leuzzi, Rv. 278681; Sez. 5, n. 49480 del 13/11/2019, Pulpito, Rv. 277752). Le residue doglianze proposte con il secondo motivo, infine, deducono vizi logici concernenti la valutazione della provenienza delle risorse economiche f l'edificazione del manufatto che esulano dal perimetro dei motivi deducibili con il ricorso per cassazione, poiché, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 5 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato;
Sez. 1, ^ 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa de' Ammende. Così deciso in Roma il 20/11/2020 Il Presidente Il Consigliere estensore Giuseppe Riccardi Grazia Miccoli Gru pe Riccorde i DIO SITATA IN CANCELLENIA addi "7 GEN 2021 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lantise ми 1 06