Sentenza 17 febbraio 2004
Massime • 5
La successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ. concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione ( c.d. "legitimatio ad causam" ), e non già la capacità di agire applicata al processo ( c.d. "legitimatio ad processum" )( In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito che, ha affermato l'inidoneità della cessione del bene oggetto di controversie, in quanto successiva all'inizio della controversia, a far venire meno l'interesse ad agire e a resistere in giudizio in capo alle parti originarie, affermando che tra le stesse il processo deve pertanto proseguire ).
La vendita di una porzione di terreno edificabile, facente parte di un fondo di maggiore estensione di proprietà del venditore, non implica di per sè la realizzazione da parte di quest'ultimo di una lottizzazione soggetta a preventiva autorizzazione, ricorrendo quest'ultima ipotesi soltanto quando il frazionamento di un terreno edificabile si accompagni alla predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per una pluralità di insediamenti. Ne consegue che, in difetto di tale presupposto, non configura un'ipotesi di lottizzazione abusiva la vendita di una porzione di area edificabile, ne' è nulla per illiceità della causa la vendita di parte di un fondo che, ancorché analoga ad altri atti di disposizione di ulteriori frazioni dello stesso, non faccia riferimento ne' preveda infrastrutture di urbanizzazione.
Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse. Il mancato esame di un'istanza istruttoria può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione solo se le risultanze processuali o mal valutate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale. Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l'individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuato con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, dovendo conseguentemente considerarsi principale il ricorso depositato per primo ed incidentale quello depositato per secondo.
In materia di risarcimento del danno, secondo un principio che trova applicazione anche in materia contrattuale, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito ( il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità ) attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente anziché in forma specifica come domandato dall'attore( la valutazione di cui all'art. 2058, secondo comma, cod. civ. del pari essendo insindacabile in sede di legittimità risolvendosi in un giudizio di fatto ). Tale facoltà si tramuta in dovere solamente quando la demolizione della cosa sia di pregiudizio all'economia nazionale, ai sensi della previsione di cui all'art. 2933, secondo comma, cod. civ., che limita l'eseguibilità in forma specifica degli obblighi di non fare riferendosi esclusivamente alle cose insostituibili ovvero di eccezionale importanza per l'economia nazionale la cui perdita risulti pregiudizievole per l'intera collettività là dove viene ad incidere sulle fonti di produzione o di distribuzione della ricchezza, a tale stregua pertanto non invocabile ( nemmeno in tempi di crisi edilizia ) al fine di evitare la demolizione totale o parziale di un edificio ad uso di abitazione.
Commentari • 10
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/02/2004, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 316/2001
Dott. CORONA Rafaele - Presidente - 317/2001
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - 318/2001
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanni - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT MO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio dall'avvocato NICOLÒ PAOLETTI, che lo difende unitamente agli avvocati PAOLO MONTI, GIUSEPPE GREPPI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA OR MO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 23118/00 proposto da:
LI NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato NICOLÒ PAOLETTI, che lo difende unitamente agli avvocati PAOLO MONTI, GIUSEPPE GREPPI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA OR MO;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n. 23272/00 proposto da:
RZ ID, PA IT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che li difende unitamente all'avvocato PAOLO FUBINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CA OR MO;
- intimato e sul 4^ ricorso n. 0316/01 proposto da:
CA OR MO, in qualità di erede della Sig.ra TI IA RL nonché successore della SOC. CO MO VERCELLESE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA CIABATTINI, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCESCO CAPPA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NI EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FAÀ DI BRUNO 79, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI NERVI, che lo difende unitamente all'avvocato PIERO GRIGNOLIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
RZ ID, PA IT, LI NO, AT MO, BE IA;
- intimati -
e sul 5^ ricorso n. 0317/01 proposto da:
CA OR MO, in qualità di erede della Sig.ra IO NI RL nonché successore della Soc. CO MO VERCELLESE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA CIABATTINI, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCESCO CAPPA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LI NO, AT MO, RZ ID, PA IT, NI EL, BE IA;
- intimati -
e sul 6^ ricorso 0318/01 proposto da:
CA OR MO, nella sua qualità di erede di RL TI IA, anche di successore della SOC. AGRCOLA MO VERCELLESE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA CIABATTINI, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCESCO CAPPA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrente incidentale -
contro
AT MO, LI NO, RZ ID, PA IT, NI EL, BE IA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 763/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 11/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/10/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CBLSO;
Udito l'Avvocato PAOLETTI Nicolò (rg. 23117/00, 23118/00), difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento dei propri ricorsi e rigetto nel resto;
Udito l'Avvocato GIABATTINI Lidia (rg. 318/01+ 317/01+ 316/01) difensore del resistente che ha chiesto accoglimento dei propri ricorsi e rigetto nel resto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso accoglimento terzo motivo dei ricorsi CA OR CO. Rigetto nel resto. Rigetto degli altri ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TI IN CA e la soc. AG EL CE convenivano in giudizio GL OR, AN NE, LI IL, AT CO, ST UI e DA EL esponendo: che esse istanti erano proprietarie di immobili (castello e accessori) siti in Gabiano;
che avevano stipulato con ciascun convenuto un complesso accordo con il quale i singoli acquirenti del terreno ad ognuno alienato si erano impegnati a rispettare una serie di obblighi concernenti le modalità ed i termini con cui avrebbero dovuto erigere una casa di civile abitazione con indice massimo di fabbricabilità di metri cubi 0,50 per metro quadro con altezza massima di metri 6,50; che nel contratto i compratori avevano dichiarato "di essere a conoscenza che non esiste una lottizzazione autorizzata che interessi il terreno acquistato"; che tutti i convenuti avevano costruito in violazione di detta clausola e, in particolare, con cubatura superiore a quella pattuita. Le attrici chiedevano quindi che i compratori fossero condannati alla eliminazione delle opere difformi rispetto agli accordi contrattuali.
I convenuti, costituitisi, resistevano alla domanda eccependo, tra l'altro, la nullità della clausola limitativa dello ius aedificandi. L'adito tribunale di Casale Monferrato accoglieva la domanda proposta nei confronti di GL OR, AT CO, ST UI e DA EL e respingeva la detta domanda avanzata
contro
AN NE e LI IL.
La sentenza di primo grado veniva appellata da TT OR - nella qualità sia di erede di TI IN CA, sia quale successore della s.p.a. AG EL CE - nei confronti di AN NE e LI IL i quali resistevano al gravame. Proponevano appelli separati GL OR, AT CO, ST UI e DA EL.
Con sentenza 11/5/2000 la corte di appello di Torino rigettava tutti i gravami osservando: che la costruzione AN e LI, diversa dalle altre esaminate, aveva due diverse altezze relativamente al piano stradale ed a quello del terreno;
che il diverso dislivello era rappresentato da un terrapieno;
che dalla relazione del c.t.u. non si evinceva chiaramente quale parte del terreno fosse stata edificata;
che l'onere di provare i fatti a fondamento dell'appello spettava all'appellante il quale non aveva adempiuto a tale onere, ma aveva solo richiamato parti della relazione del c.t.u. per nulla chiare o si era limitato a riportare asserzioni del suo consulente di parte non suffragate da alcuna concreta prova;
che detto confuso quadro probatorio aveva portato il tribunale ad assumere, relativamente alla cubatura, una decisione diversa da quella presa nelle altre cause riunite con il medesimo oggetto;
che giustamente il tribunale aveva calcolato la superficie del terrazzo utile ai fini della cubatura solo al 50% poiché non risultava chiaro quale superficie di tale terrazzo fosse coperta e quale no;
che secondo gli appellanti GL OR, AT CO, ST UI e DA EL il frazionamento e la vendita in questione costituivano un caso scolastico di lottizzazione abusiva negoziale con conseguente nullità del contratto che li conteneva ad esclusione della parte relativa al trasferimento di proprietà; che la tesi dei citati appellanti era infondata alla luce della giurisprudenza formatasi in tema di interpretazione dell'articolo 10 legge 765 del 1967; che la sentenza di primo grado, ribadendo i principi affermati nella detta giurisprudenza, correttamente aveva riconosciuto la validità del contratto concluso dagli appellanti e del loro obbligo di rispettare le clausole contrattuali contenenti convenzioni derogative delle norme dei regolamenti comunali in materia di tipologia edilizia e volume di costruzioni;
che, come dimostrato dal c.t.u. ing. Mongiò, le costruzioni realizzate dagli appellanti avevano un eccesso di cubatura pari a 275,8 mc;
che il metodo usato dal c.t.u., era immune di vizi logici in quanto le misurazioni erano avvenute nel rispetto della volontà espressa dalle parti di considerare l'effettiva cubatura per cui non potevano applicarsi nella fattispecie in esame le norme riduttive previste da leggi speciali o da regolamenti comunali valide soli in relazione ai casi in esse espressamente previsti;
che era irrilevante la vendita del bene da parte del GL posto che, in applicazione dell'articolo 111 c.p.c., il processo doveva proseguire tra le parti originarie;
che, al contrario di quanto sostenuto dal TT, nel caso in esame doveva ritenersi sussistente la fattispecie della lottizzazione abusiva ravvisabile a seguito della sola realizzazione di un frazionamento di terreni in vista di un insediamento urbanistico (con nuove o vecchie costruzioni) a prescindere dall'avvenuta o meno trasformazione urbanistica del territorio;
che appunto nella specie era avvenuta pacificamente una vendita a scopo edilizio di distinte quote di un'area fabbricabile in assenza del piano regolatore o del programma di fabbricazione.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Torino è stata chiesta da GL OR e da AT CO - con separati ricorsi affidati ciascuno a tre motivi - e da ST UI e HI EL con altro autonomo ricorso sorretto da tre motivi. CO TT OR ha resistito a ciascun ricorso con singoli controricorsi ed ha proposto distinti ricorsi incidentali nei confronti di tutti i citati ricorrenti nonché nei confronti di AN NE e LI IL. AN NE ha resistito con controricorso al ricorso incidentale del TT. LI IL non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Il GL, il AT ed il TT hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno riuniti a noma dell'articolo 335 c.p.c. trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza. Va preliminarmente segnalato che, secondo quanto sostenuto dal resistente AN NE nel controricorso al ricorso incidentale del TT, l'altra intimata LI IL (moglie del AN) sarebbe deceduta. Tale circostanza, però, non risulta dagli atti dei giudizio di secondo grado e non è stata documentata dal AN, con indicazione della data della morte della LI, per cui quest'ultima deve essere considerata ancora parte del processo e non costituita in questa fase di legittimità.
In relazione ai tre autonomi ricorsi occorre osservare che, per il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, dopo la notifica del primo ricorso (principale) tutte le altre impugnazioni devono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso del ricorso per Cassazione, nell'atto contenente il controricorso indipendentemente dalla forma espressa dalla parte ed ancorché proposto con atto a sè stante: tale modalità non è però essenziale per cui si verifica la conversione di ogni ricorso successivo al primo in ricorso incidentale. Nel caso in cui i due ricorsi siano stati notificati nella stessa data, l'individuazione, tra essi, del ricorso principale e di quello incidentale va effettuato con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, considerandosi principale il ricorso depositato per primo e, di conseguenza, incidentale quello depositato successivamente. Pertanto i due ricorsi, proposti come impugnazioni autonome da GL OR e da AT CO, notificati entrambi al TT il 10/11/2000 e depositati contemporaneamente il 20/11/2000, sono da riguardare come principali mentre quello di ST UI e HI EL (notificato il 14/11/2000) si converte in ricorso incidentale.
Valgono poi come incidentali (così come qualificati dallo stesso ricorrente) i quattro ricorsi contenuti nei controricorsi di NO TT OR.
È infondata l'eccezione preliminare sollevata dal TT relativa all'asserita inammissibilità dei tre autonomi ricorsi proposti dal GL, dal AT e (congiuntamente) dallo ST e dalla HI. I detti ricorsi - al contrario di quanto sostenuto dal TT - sono basati su ampie, articolate e specifiche censure mosse alla decisione impugnata e contengono la precisa indicazione delle norme che si assumono violate dalla corte di appello torinese (con riferimento sia a parti ben identificabili del giudizio espresso nella sentenza gravata ed alle affermazioni in diritto ivi contenute, sia all'interpretazione delle dette norme fornita dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina) rendendo così possibile la delimitazione delle questioni sollevate con le impugnazioni e consentendo a questa Corte di individuare il collegamento tra l'enunciazione delle violazione di legge e dei vizi motivazionali con la pronuncia e, quindi, di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento dei motivi posti a base dei ricorsi in esame.
Per il suo carattere eventualmente in parte assorbente - in relazione alla questione della nullità o meno delle clausole contrattuali volte a realizzare lo scopo lottizzatorio proibito - va esaminato innanzitutto il primo motivo dei ricorsi incidentali del TT con il quale questi contesta la ritenuta sussistenza della lottizzazione abusiva sostenendo che la corte di appello ha errato nell'affermare che vi sarebbe lottizzazione abusiva già solo con la stipula di atti di compravendita di porzioni di terreni, anche quando il venditore non abbia progettato e tanto meno realizzato opere di urbanizzazione. Infatti, secondo il TT, l'articolo 10 della legge 765/1967 si riferisce non a fattispecie di mero frazionamento di terreno, bensì a lottizzazioni in senso stretto: nella specie le venditrici si erano limitate a stipulare l'atto negoziale senza essere coinvolte nelle successive fasi di progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Il motivo è fondato in quanto il giudice di appello si è posto contro il copioso indirizzo di questa Corte - da tempo più volte ribadito e consolidato e che il Collegio condivide - secondo cui la nullità della vendita di terreno abusivamente lottizzato, e della cui abusività l'acquirente non sia a conoscenza, non riguarda il mero frazionamento di terreno, bensì la lottizzazione in senso stretto (secondo la nozione desumibile dall'art. 8 della legge n. 765 del 1967 c.d. legge ponte) che presuppone fondi destinati ad insediamenti edilizi urbani, con previsione, progettazione ed esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. La norma dell'art. 31, comma 4, della l. n. 1150 del 1942, nel testo fissato dall'art. 10 della l. n. 765 del 1967, si riferisce infatti non a fattispecie di mero frazionamento del terreno, sia pure in porzioni destinate ad essere sede di edificazione, ma a fattispecie di lottizzazioni in senso stretto, che sono configurabili laddove sussistano fondi destinati ad insediamenti edilizi urbani, cioè alla realizzazione d'una pluralità di edifici residenziali o turistici o industriali, che deve avere necessariamente comportato la previsione, la progettazione e l'esecuzione di opere di urbanizzazione non solo primaria, ma anche secondaria, trattandosi di asservire per la prima volta un'area non ancora urbanizzata ad un insediamento di quella natura ed essendovi l'obbiettiva esigenza, per l'armonico raccordo dell'insediamento stesso con il preesistente aggregato abitativo, della realizzazione di quelle opere.
Pertanto, ai sensi e nel vigore della norma citata, la vendita di una porzione di terreno edificabile, facente parte di un fondo di maggiore estensione di proprietà del venditore, non implica di per sè la realizzazione da parte di quest'ultimo di una lottizzazione soggetta a preventiva autorizzazione, ricorrendo tale ipotesi soltanto quando il frazionamento di un terreno edificabile si accompagni alla predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per una pluralità di insediamenti. In difetto di tale presupposto la vendita di una porzione di area edificabile non può essere ricondotta nell'ambito di applicazione della citata norma. Sicché non configura l'ipotesi di lottizzazione abusiva ne' di conseguenza è nulla per illiceità della relativa causa, la vendita di parte di un fondo che, ancorché analoga ad altri atti di disposizione di ulteriori frazioni dello stesso, non faccia riferimento ne' preveda infrastrutture di urbanizzazione (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 14/12/1999 n. 13569; 24/7/ 1999 n. 8021; 27/3/1998 n. 3247; 22/5/1992 n. 6164; 4/2/1992 n. 1194;
29/3/1989 n. 1521; 2/2/1988 n. 949; 10/7/1985 n. 4107; 20/6/1985 n. 3710).
Tali erano dunque, i parametri di riferimento che la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere in considerazione onde pervenire all'accertamento della sussistenza o meno d'una lottizzazione in senso tecnico che nella specie il giudice del merito avrebbe dovuto escludere posto che - come dedotto dal ricorrente incidentale e come risulta implicitamente dalla lettura sentenza impugnata - le danti causa del TT con i negozi traslativi in questione si limitarono a vendere i terreni senza prevedere o progettare contemporaneamente opere di urbanizzazione realizzate solo successivamente. La fondatezza del motivo in esame non comporta però - secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 384 c.p.c. - la cassazione della sentenza impugnata il cui dispositivo è conforme a legge. Va solo corretta la motivazione in diritto di tale sentenza con l'affermazione che la nullità degli accordi limitativi dello ius aedificandi non sussiste perché nella specie non ricorre (al contrario di quanto invece affermato dai giudici del merito) l'ipotesi della invalidità dell'atto traslativo di una porzione di suolo edificatorio - contemplata dall'articolo 31 legge 17/8/1942 n. 1150 (nel testo fissato dall'articolo 10 della legge 6/8/1967 n. 765)
- e non perché la detta invalidità dovrebbe essere esclusa (in applicazione del citato articolo 10 legge 765/67) per essere l'asserita (ma inesistente nel caso in esame) abusiva lottizzazione nota ai singoli acquirenti.
Da quanto precede deriva logicamente l'assorbimento (in quanto travolti e superati) del primo motivo dei ricorsi principali (di identico contenuto) del GL e del AT e del secondo motivo del ricorso incidentale di ST UI e HI EL relativi al lamentato errore che, secondo i detti ricorrenti, la corte di appello avrebbe commesso nell'applicare alla fattispecie in esame la disciplina speciale prevista dal più volte citato articolo 10 legge 765/67 (che prevede una sanzione diversa dalla nullità assoluta per il contratto di vendita di un terreno abusivamente lottizzato) e nell'escludere la configurabilità delle nullità di ordine generale previste dagli articoli 1418 e 1345 c.c. GL OR e AT CO con il terzo motivo (di identico contenuto) dei rispettivi ricorsi principali, denunciando violazione degli articoli 2058 e 872 c.c. nonché difetto di motivazione, sostengono che nel caso di specie l'eliminazione della cubatura in eccesso provoca l'inservibilità dell'intera costruzione con conseguente sproporzione tra l'interesse dell'attrice e l'esecuzione in forma specifica. Manca inoltre nella sentenza impugnata qualsiasi motivazione in ordine al mancato esercizio del potere di cui all'articolo 872 c.c. che consente al giudice di sostituire il risarcimento per equivalente alla esecuzione in forma specifica ogni volta che quest'ultima risulti eccessivamente onerosa. Peraltro l'esecuzione in forma specifica nella specie finisce per assicurare all'attore un risultato addirittura vietato dall'articolo 872 c.c. con riferimento alle violazioni dei regolamenti locali in materia diversa rispetto alla distanza tra le costruzioni. Il motivo - come eccepito dal TT - è inammissibile in quanto dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che le problematiche esposte con le censure in esame abbiano formato, tra il GL ed il AT da una parte ed il TT dall'altra, oggetto del giudizio di secondo grado, in quanto rientranti tra le questioni dibattute in appello, ne' i ricorrenti hanno affermato di aver inserito nei motivi di gravame le dette problematiche. Incombeva invece al GL ed al AT dedurre di aver prospettato tali questioni onde dar modo alla corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione.
Le tesi esposte dai ricorrenti con il motivo in esame non sono quindi deducibili in questa sede di legittimità perché introducono per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste.
I motivi del ricorso per Cassazione devono infatti investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudizio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richiesti in sede di merito. Il giudizio di Cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata in relazione alla regolarità formale del processo ed agli aspetti in diritto segnalati e non sono proponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di secondo grado ed involgenti accertamenti non compiuti in detto giudizio, tranne nell'ipotesi - che non ricorre nella specie - in cui si tratti di questioni rilevabili di ufficio (in ogni stato e grado del giudizio) fondate però sugli stessi elementi di fatto esposti e la cui soluzione non presupponga o non richieda nuovi accertamenti ed apprezzamenti di fatto.
Con il primo motivo del ricorso - definito incidentale - ST UI e HI EL, denunciando violazione degli articoli 872 e 2058 c.c. nonché vizi di motivazione, deducono che la corte di appello non ha considerato che nella specie non andava disposta la demolizione ma la liquidazione per equivalente a norma del citato articolo 2058 c.c.. Il motivo è infondato essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio - che trova applicazione anche in materia contrattuale - secondo cui rientra nel potere discrezionale del giudice del merito di attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente invece della richiesta reintegrazione in forma specifica:
il mancato esercizio di detto potere non è sindacabile in sede di legittimità, così come è insindacabile in detta sede la valutazione richiesta dal secondo comma dell'articolo 2058 c.c. e che si risolve in un giudizio di fatto. La detta facoltà si traduce in dovere solo se la demolizione della cosa sia di pregiudizio all'economia nazionale secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2933 c.c. che limita l'eseguibilità in forma specifica degli obblighi di non fare e che - come questa Corte ha avuto modo di chiarire - si riferisce alle sole cose insostituibili, ovvero di eccezionale importanza per l'economia nazionale la cui perdita è in grado di incidere negativamente sull'intera collettività in quanto incidenti sulle fonti di produzione o di distribuzione della ricchezza, e, pertanto, non è invocabile al fine di evitare la demolizione totale o parziale di un edificio ad uso abitazione, sia pure in tempi di crisi edilizia. (tra le tante, sentenze 15/2/1999 n. 1272; 24/5/1996 n. 4770). Nella specie la sussistenza dei cennati requisiti non risulta essere stata dedotta e dimostrata dai ricorrenti sui quali gravava il relativo onere probatorio. È invece inammissibile la parte della censura relativa alla denunciata violazione dell'articolo 872 c.c. riguardando una questione non prospettata dai ricorrenti nei giudizi di merito. GL OR, con il secondo motivo del ricorso, denuncia violazione degli articoli 100 e 111 c.p.c. nonché difetto e contraddittorietà di motivazione deducendo che la corte di appello è incorsa in errore nell'esaminare il motivo dell'appello con il quale esso ricorrente aveva eccepito la carenza di interesse alla domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo contrattuale per essere il bene in questione caduto in comproprietà prima della notifica dell'atto di citazione in primo grado a seguito della cessione della comproprietà dell'immobile da parte di esso GL in favore di altro soggetto non citato in giudizio. La corte di merito ha affermato la persistenza dell'interesse invocando l'articolo 111 c.p.c. che regola la successione nel diritto controverso in corso di causa e che, quindi, è irrilevante nella fattispecie ove la successione è avvenuta con contratto trascritto prima della notifica dell'atto di citazione.
La censura non merita accoglimento in quanto si basa su circostanze di fatto (asserita successione nel diritto controverso con atto regolarmente trascritto ed anteriore alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio) che ne costituiscono il necessario ed indispensabile presupposto ma che non trovano conferma dalla lettura della sentenza impugnata.
Dalla consultazione degli atti processuali - attività consentita in questa sede attesa la natura del vizio denunciato - non risulta ritualmente e tempestivamente prodotto dal GL ed acquisito nel corso del giudizio di merito il contratto 20/4/1975, trascritto il 12/5/1975, con il quale il ricorrente avrebbe alienato a GL BR la comproprietà del terreno in precedenza acquistato dalle danti causa del TT.
Il GL, unitamente al ricorso notificato, ha depositato il proprio fascicolo di parte relativo ai giudizi di primo e di secondo grado nel quale risultano inseriti il contratto 20/4/1975 (relativo alla alienazione della comproprietà del terreno in questione) e la connessa nota di trascrizione. Il detto fascicolo, però, non contiene l'attestazione, a firma del cancelliere, dell'avvenuto deposito in cancelleria con l'indicazione della relativa data e dei documenti inseriti.
Non può pertanto ritenersi acquisita agli atti del giudizio di merito l'avvenuta e rituale produzione dei documenti posti a base della tesi sostenuta dal ricorrente nel motivo in esame. Tale produzione, peraltro, risulta essere stata espressamente contestata dal TT il quale nel controricorso ha testualmente dedotto - con riferimento alla asserita cessione della comproprietà del terreno in questione prima dell'inizio della controversia - "che si tratta di circostanza di fatto neppure dimostrata".
Di conseguenza, in mancanza di esibizione del contratto di alienazione della comproprietà del terreno, la corte di merito ha correttamente applicato la disposizione dell'articolo 111 c.p.c. - che concerne non la capacità di agire applicata al processo ("legittimatio ad processum") bensì la titolarità attiva e passiva dell'azione ("legittimatio ad causam") - affermando l'irrilevanza della dedotta cessione della proprietà del terreno in questione:
infatti la detta cessione, ove verificatasi dopo l'inizio della controversia, non avrebbe fatto venir meno l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuto dovendo il processo proseguire tra le parti originarie.
Peraltro non risulta se l'edificio costruito sul terreno dallo stesso acquistato - e che sarebbe stato poi ceduto in comproprietà a terzi - sia di proprietà comune ed indivisa di tutti i comproprietari del terreno o se sia stato diviso tra gli stessi con assegnazione a ciascuno di singole e determinate unità immobiliari. AT CO, con il secondo motivo di ricorso, denuncia violazione dell'articolo 1368 c.c. nonché vizi di motivazione lamentando l'errore commesso dalla corte di appello nell'affermare che le parti avrebbero espresso chiaramente la volontà di considerare l'effettiva cubatura e che il calcolo seguito dal c.t.u. sarebbe immune da vizi logici. Detta affermazione è contraddittoria e fuorviante nella parte in cui asserisce una puntuale indicazione dei metodi di calcolo della cubatura che in realtà il contratto (rogito Krieg) non contiene avendo le parti fatto riferimento ad un indice di fabbricabilità del terreno: il contenuto di detto indice andava individuato sulla base delle regole vigenti sul territorio valevoli come pratiche interpretative a norma dell'articolo 1368 c.c. La regola del riferimento ai criteri in uso nella località era l'unico utilizzabile ad integrazione - sul punto - del contenuto del contratto ed il c.t.u. ha errato nel fissare altri e diversi criteri. Con il terzo motivo ST UI e HI EL denunciano violazione dell'articolo 1368 c.c. e vizi di motivazione sostenendo che la corte torinese ha errato sia nell'affermare che essi ricorrenti, nell'esecuzione della loro costruzione, avevano violato il limite di cubatura loro illegittimamente imposto, sia nel quantificare tale asserita eccedenza. Al riguardo vi era discordanza tra le parti sul criterio da seguire per misurare la volumetria consentita. Il c.t.u. ha poi immotivatamente adottato un sistema di misurazione diverso da quello previsto nell'atto di vendita senza considerare la rilevanza della normativa edilizia comunale da prendere come punto di riferimento ex articolo 1368 c.c. In proposito era stata anche richiesta (inutilmente) una nuova c.t.u. che la corte di appello avrebbe dovuto disporre per individuare il metodo di calcolo esatto ai fini dell'accertamento della cubatura facendo riferimento alla previsione contrattuale ed alla normativa edilizia. I motivi - da esaminare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione ed interdipendenza - sono infondati risolvendosi essenzialmente, pur se titolati come violazione di legge e come vizi di motivazione, nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare il risultato dell'attività svolta dalla corte di appello in ordine alla valutazione ed all'apprezzamento dei fatti e delle risultanze probatorie e, in particolare, all'interpretazione del contenuto dei contratti stipulati dalle parti ed all'utilizzazione dei risultati cui era giunto il c.t.u.: trattasi di attività che sono prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è sindacabile in sede di legittimità se - come nella specie - sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto. Il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Inoltre si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valu-tazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.
Nel caso in esame non sono ravvisabili ne' il lamentato difetto di motivazione, ne' le asserite violazione di legge: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.
Come riportato nell'esposizione in fatto che precede, la corte di appello ha proceduto alla disamina di tutti gli elementi acquisiti al processo e, sulla base di fatti qualificanti, ha coerentemente ritenuto dimostrato che le costruzioni realizzate dal AT e dallo ST e dalla HI avevano un eccesso di cubatura: il giudice di secondo grado è pervenuto alla detta conclusione attraverso complete argomentazioni, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze di causa e delle prove acquisite con particolare riferimento al contenuto di quanto contrattualmente concordato tra le parti (con la precisazione che queste avevano manifestato la volontà di considerare l'effettiva cubatura senza far riferimento a criteri riduttivi previsti da leggi speciali o da regolamenti comunali) ed alle misurazioni effettuate dal c.t.u. secondo un esatto metodo di calcolo.
Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo le ragioni del suo convincimento.
Alle dette valutazioni i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di Cassazione.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di merito, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi del TT, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi dei ricorrenti. Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito.
In definitiva, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non possono i ricorrenti pretendere il riesame del merito sol perché la vantazione delle accertate circostanze di fatto come operata dalla corte territoriale non collima con le loro aspettative e confutazioni.
Occorre infine segnalare che le censure concernenti l'errato esame della relazione del c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, sono inammissibili anche per la loro genericità in ordine all'asserita erroneità in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell'interpretare e nel valutare la detta risultanza probatoria.
Le censure in esame non riportano il contenuto specifico e completo della relazione depositata dal c.t.u. e non forniscono alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo - ricavabile in base solo ad alcune isolate parti - del ragionamento seguito dal consulente e che si porrebbe in contrasto con quanto, secondo i ricorrenti, concordato tra le parti contrattuali in tema di criteri da seguire per il calcolo della volumetria delle costruzioni da realizzare. Del pari è generico il riferimento al criterio ermeneutico di cui all'articolo 1368 c.c. non avendo i ricorrenti fornito alcun chiarimento in ordine al concreto contenuto delle norme locali dettate in tema di criteri da utilizzare per la determinazione del volume delle costruzioni. Le dette omissioni non consentono di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dai ricorrenti. In proposito è sufficiente ribadire che nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di Cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.
Deve infine rilevarsi - con riferimento alla tesi dello ST e della HI relativa alla asserita indispensabilità del chiesto rinnovo di c.t.u. - che, come è noto e come più volte affermato da questa Corte, la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito rientrando nei poteri discrezionali di quest'ultimo la valutazione di disporre la nomina di un c.t.u., ovvero indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il c.t.u, ovvero di rinnovare le indagini: l'esercizio (così come il mancato esercizio) di tale potere non è censurabile in sede di legittimità. Peraltro la motivazione del diniego della rinnovazione della c.t.u. può essere anche implicita - come appunto nella specie - dalla risposta alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante alle valutazioni del c.t.u. e del primo giudice.
TT OR CO - con il secondo motivo dei ricorsi incidentali proposti nei confronti del GL, del AT e degli Ster-za/HI - denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione al principio della soccombenza, nonché vizi di motivazione, deducendo che la questione circa la sussistenza di una lottizzazione abusiva non era stata sollevata come oggetto di appello incidentale in materia di rimborso delle spese processuali di primo grado e pertanto il collegamento ravvisato dalla corte di appello tra i due argomenti è arbitrario, contraddittorio ed irrazionale. Inoltre è censurabile anche la motivazione per relationem fatta dalla corte di merito con richiamo a quanto, in ordine alle spese, esposto dal tribunale la cui sbrigativa decisione di compensare le spese si basava su erronei presupposti. La censura non è fondata essendo il sindacato di questa Corte, in ordine al regolamento delle spese giudiziali, limitato all'ipotesi - che non ricorre nel caso in esame - nella quale le spese del processo siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Nella specie la corte di appello ha confermato la pronuncia di primo grado - per il capo relativo al governo delle spese interamente compensate tra "l'attore ed i convenuti GL OR, AT CO, ST UI e HI EL" - ed ha posto a base di tale decisione una motivazione che non è ne' illogica ne' erronea bensì coerente ed ineccepibile, ossia non il riferimento alla soluzione data alla questione della lottizzazione abusiva (come sostenuto dal TT) ma la ritenuta correttezza di quanto al riguardo affermato dal tribunale secondo il quale operare la detta compensazione "era giustificato dalla complessità della materia e dal comportamento delle parti" (pagina 20 della sentenza impugnata). Con il terzo motivo del ricorso incidentale - proposto nei confronti del IA e della LI - il TT denuncia:
a) violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., 112 e 116 c.p.c. in materia di onere della prova, della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e di valutatone della prova, nonché vizi di motivazione per aver il giudice di secondo grado commesso un vistoso errore logico-giuridico sia omettendo di valutare (o comunque esaminando in modo parziale ed incompleto) gli atti di causa - con particolare riguardo alle difese dei signori AN-LI ed agli accertamenti di fatto risultanti dalla relazione del c.t.u. - sia disapplicando le norme in materia probatoria: infatti la corte di appello ha esteso il proprio esame a difese di fatto non sollevate dalle controparti e non ha tenuto conto che i signori AN-LI non avevano mai contestato che il terrazzo da loro realizzato fosse coperto e che la porzione interrata del loro edificio fosse costruita;
b) violazione e falsa applicazione degli articoli 194, 115 e 116 c.p.c. perché, diversamente da quanto affermato dalla corte di merito, in atti vi è la prova delle circostanze di fatto poste a fondamento dei calcoli sviluppati nell'atto di appello di esso TT: la relativa prova risulta documentalmente dalla relazione del c.t.u. nella quale era stata affermato che il terrazzo era coperto e chiuso su due lati e che il volume dell'edificio al di sotto del livello del terreno era stato costruito;
c) insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per aver la corte di appello disapplicato la relazione del c.t.u. per la sola proprietà dei signori AN- LI e ciò sulla base di "autorefenziali" assunti del consulente di parte di questi ultimi.
Le dette censure sono in parte infondate e in parte inammissibili. È sufficiente al riguardo richiamare e ribadire quanto sopra esposto esaminando il secondo motivo del ricorso AT ed il terzo motivo del ricorso ST-HI per le parti relative alle critiche che i detti ricorrenti hanno mosso (come il TT nelle censure in esame) sia alla motivazione posta a base della sentenza impugnata, sia all'attività svolta dal giudice del merito concernente la vantazione e l'apprezzamento dei fatti e delle risultanze probatorie (in particolare la c.t.u.).
Va solo aggiunto - sotto altro aspetto - che le censure del TT concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di appello nel ricostruire i fatti di causa (omettendo di esaminare o mal esaminando gli atti di causa, le difese e le ammissioni o le mancate contestazioni dei AN-LI, gli accertamenti risultanti dalla relazione del c.t.u.) sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per Cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità In definitiva vanno rigettati tutti i ricorsi.
Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di Cassazione vanno interamente compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra tutte le parti costituite le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004