Cass. civ., sez. II, sentenza 17/02/2004, n. 3004
CASS
Sentenza 17 febbraio 2004

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La successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ. concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione ( c.d. "legitimatio ad causam" ), e non già la capacità di agire applicata al processo ( c.d. "legitimatio ad processum" )( In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito che, ha affermato l'inidoneità della cessione del bene oggetto di controversie, in quanto successiva all'inizio della controversia, a far venire meno l'interesse ad agire e a resistere in giudizio in capo alle parti originarie, affermando che tra le stesse il processo deve pertanto proseguire ).

La vendita di una porzione di terreno edificabile, facente parte di un fondo di maggiore estensione di proprietà del venditore, non implica di per sè la realizzazione da parte di quest'ultimo di una lottizzazione soggetta a preventiva autorizzazione, ricorrendo quest'ultima ipotesi soltanto quando il frazionamento di un terreno edificabile si accompagni alla predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per una pluralità di insediamenti. Ne consegue che, in difetto di tale presupposto, non configura un'ipotesi di lottizzazione abusiva la vendita di una porzione di area edificabile, ne' è nulla per illiceità della causa la vendita di parte di un fondo che, ancorché analoga ad altri atti di disposizione di ulteriori frazioni dello stesso, non faccia riferimento ne' preveda infrastrutture di urbanizzazione.

Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse. Il mancato esame di un'istanza istruttoria può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione solo se le risultanze processuali o mal valutate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.

Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale. Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l'individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuato con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, dovendo conseguentemente considerarsi principale il ricorso depositato per primo ed incidentale quello depositato per secondo.

In materia di risarcimento del danno, secondo un principio che trova applicazione anche in materia contrattuale, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito ( il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità ) attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente anziché in forma specifica come domandato dall'attore( la valutazione di cui all'art. 2058, secondo comma, cod. civ. del pari essendo insindacabile in sede di legittimità risolvendosi in un giudizio di fatto ). Tale facoltà si tramuta in dovere solamente quando la demolizione della cosa sia di pregiudizio all'economia nazionale, ai sensi della previsione di cui all'art. 2933, secondo comma, cod. civ., che limita l'eseguibilità in forma specifica degli obblighi di non fare riferendosi esclusivamente alle cose insostituibili ovvero di eccezionale importanza per l'economia nazionale la cui perdita risulti pregiudizievole per l'intera collettività là dove viene ad incidere sulle fonti di produzione o di distribuzione della ricchezza, a tale stregua pertanto non invocabile ( nemmeno in tempi di crisi edilizia ) al fine di evitare la demolizione totale o parziale di un edificio ad uso di abitazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/02/2004, n. 3004
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3004
Data del deposito : 17 febbraio 2004

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