Sentenza 9 gennaio 2003
Massime • 1
La redazione della motivazione di una sentenza da parte del consigliere anziano in sostituzione del presidente relatore che, collocato a riposo, non ha provveduto a redigere la motivazione, realizza un naturale avvicendamento all'interno del collegio previsto dai principi generali dell'ordinamento e pertanto non può costituire ne' causa di nullità, ne' semplice irregolarità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2003, n. 21943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21943 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 09/01/2003
1. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 28
3. Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 157/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- AP IE DO, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste 10 marzo 2000 n. 360, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste 12 novembre 1994 n.378, è stato dichiarato colpevole del reato p. e p. dall'art. 317 c.p., in Trieste, nell'aprile e nell'autunno del 1991,
e condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, con le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrarre con le pubbliche amministrazioni per un periodo corrispondente alla durata della pena principale. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. NI FRASSO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa dei difensori, avv.ti Nereo BATTELLO e Giovanni ARICÒ, i quali hanno ne hanno chiesto l'impugnazione;
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 378 del 12 novembre 1994 il Tribunale di Trieste dichiarava IE DO AP colpevole del reato previsto dall'art. 319 c.p. - così riqualificati giuridicamente i fatti contestati al capo a) perché, quale componente della commissione giudicatrice dell'appalto per il sistema integrato di fognatura dell'Ente Zona Industriale di Trieste (E.Z.I.T.), in con altri, (tra i quali ND LI), stretto o indotto OL ES, esponente del Consorzio Cooperative Costruzioni (C.C.C.) e attraverso lui NG Caselli, direttore della SIGLA s.c.r.l., fra l'altro, a conferirgli uno o più incarichi professionali per l'importo di L. 70 milioni, vantando l'elevata discrezionalità nella valutazione tecnica da parte della commissione giudicatrice e subordinando al conferimento degli incarichi il suo appoggio nella commissione - nonché del reato previsto dall'art. 353 c.c. 1 e 2 c.p. - così riqualificati giuridicamente i fatti contestati al capo b), per aver turbato nella funzione e con la condotta di cui al capo a) la relativa gara d'appalto - e lo condannava, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 353 c. 2 c.p. e la continuazione, alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, infliggendogli la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni per il periodo corrispondente.
Contro tale decisione proponeva appello il P.M., il quale, dopo aver rilevato che la richiesta del LI aveva natura "coercitiva e non impositiva" e che il AP aveva chiesto il compenso prima dell'aggiudicazione dell'appalto e lo aveva poi incassato, chiedeva la condanna dei due imputati, previa qualificazione del fatto come concussione, alla pena di tre anni e nove mesi ciascuno. Impugnavano la sentenza del Tribunale anche i due imputati. Il LI, oltre a motivi procedurali, aveva addotto che la sentenza appellata si fondava su meri indizi ed eccepito che il Tribunale non aveva ammesso le prove indicate dalla difesa, non limitando il proprio esame alla irrilevanza o superfluità, ma ritenendone l'inifluenza ai fini della decisione.
Il AP, attribuendo quanto aveva dichiarato nel corso delle indagini preliminari solo al fatto di essere sottoposto a custodia cautelare, affermava che l'accordo col ES per ottenere gli incarichi era intervenuto a gara già conclusa, per cui non vi era stata corruzione, soprattutto antecedente, e che la gara d'appalto era stata regolare, come il G.I.P. aveva affermato a seguito del giudizio abbreviato a carico del concorrente NI MI, per cui non sussisteva neppure il reato di turbata libertà degli incanti. A seguito del giudizio di secondo grado la Corte d'appello di Trieste con sentenza 10 marzo 2000 n.360, in riforma della sentenza appellata, dichiarava il AP colpevole del reato di concussione originariamente contestato e lo condannava, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di due anni e otto mesi di reclusione con le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni per un periodo corrispondente. Proscioglieva lo stesso dal reato previsto dall'art.353 c.p. perché estinto per intervenuta prescrizione. Avverso questa sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione degli artt. 317 e 319 c.p. (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.) perché la sentenza impugnata non ha considerato che
è stato OL ES a rivolgersi all'imputato nella prospettiva di negoziazione illecita, attribuitagli nella stessa sentenza, di aggiudicarsi la gara d'appalto, cioè di procurarsi un vantaggio e non di evitarsi un danno;
2. motivazione illogica (art. 606 c. 1 lett. c) c.p.p.) perché non è logico ritenere che il ES si inserisca attivamente e conseguentemente in un sistema di mercanteggiamento dei pubblici poteri, dov'era abituale la pratica delle tangenti, solo quando ha rapporti con ND LI, e che non conoscesse l'imputato e non fosse al corrente delle sue doti professionali e del suo credo politico, anche se quest'ultimo non conosceva lui;
3. nullità della sentenza per violazione del principio dell'immutabilità del giudice (artt. 525 c. 2, 545 c. 1 e 544 cc. 2 e 3 in relazione all'art. 606 c. 1 c.p.p.) perché la sentenza impugnata è stata redatta dal consigliere anziano, legittimato per l'art. 546 c.p.p. solo a sottoscrivere la sentenza in luogo del presidente impedito, dal momento che il collocamento a riposo del magistrato non costituisce impedimento rilevante ai fini dell'esonero dall'obbligo di redigere la motivazione della sentenza. In primo luogo dev'essere presa in considerazione e rigettata per manifesta infondatezza l'eccezione di nullità della sentenza, proposta dal ricorrente col terzo motivo del ricorso. Nel procedimento di formazione della sentenza penale questa deve intendersi validamente emessa con la pubblicazione della decisione mediante lettura del dispositivo in udienza, che conclude la fase propriamente giurisdizionale, mentre l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la stessa si fonda, che per quanto essenziale costituisce tuttavia un elemento accessorio della sentenza, può essere depositata in un momento successivo. Dall'impostazione strutturale del procedimento discende che la capacità del giudice si valuta rispetto al momento della deliberazione della sentenza, mentre per la redazione e il successivo deposito della motivazione non è necessaria la permanenza nell'ordine giuridiziario (Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2000 n. 4730, ric. Seteria A.; Id. 17 marzo 2000 n. 1520, ric. Cannella). La regola vale anche per il principio dell'immutabilità del giudice, codificata nel secondo comma dell'art. 525 c.p.p., il quale prescrive che alla deliberazione della sentenza concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, mentre un principio analogo non vale per la motivazione, che il presidente del collegio può redigere personalmente o designando un estensore tra i componenti del collegio, nell'esercizio di un potere connesso con la funzione esercitata nell'ambito del collegio giudicante, che permane fino al deposito della sentenza indipendentemente dall'appartenenza all'ufficio giudiziario (Cass., Sez. 1^, 11 giugno 1998 n. 9620, ric. Manfrè e altri). Pertanto, la redazione della motivazione da parte del consigliere anziano in sostituzione del presidente del collegio relatore, collocato a riposo, non incide sul principio dell'immutabilità del giudice e non costituisce quindi causa, non altrimenti prevista, di nullità e neppure una semplice irregolarità, in quanto la mancata redazione da parte del presidente, benché lo stato di quiescenza non costituisca impedimento, comporta l'implicita designazione come estensore del consigliere anziano.
Il terzo motivo di ricorso è, dunque, manifestamente infondato. Per quanto riguarda i primi due motivi, si osserva come la sentenza impugnata abbia precisato che il ES non ha contattato il AP di sua iniziativa, bensì su suggerimento del MI, presidente della commissione per l'aggiudicazione dell'appalto, il quale, essendo a conoscenza dell'accordo sulla futura aggiudicazione dell'appalto già intervenuto col RR, si era detto preoccupato, evidentemente per il buon esito di esso, per l'atteggiamento che avrebbe potuto tenere il AP, altro componente della commissione. Tant'è che lo stesso MI aveva provveduto a presentarli, mettendoli in contatto.
Rettificato in tal senso il dato nella sua esattezza storica e prescindendo dal significato, rispetto all'assunzione dell'iniziativa, del ruolo svolto nella vicenda dal MI quale intermediario tra il ES e il AP, ruolo che non può essere preso in considerazione in questa sede per i limiti propri del controllo di legittimità, si deve prendere atto che per orientamento giurisprudenziale costante l'iniziativa del privato nell'intento di procurarsi un vantaggio e la stessa offerta di denaro sono ininfluenti ai fini della configurazione del reato di concussione (v., da ult., Cass., Sez. 6^, 16 febbraio 1999 n. 4073, ricorrente Novembrino A.; Id., 5 maggio 1998 n. 9879, ric. P.M. e Pellegrini ed altri).
A maggior ragione è ininfluente ai fini della distinzione fra i reati di concussione e di corruzione il fatto che il privato sia già a conoscenza del sistema di esazione di tangenti (cioè, di quello che si definisce come concussione ambientale) prima di entrare in contatto con il pubblico ufficiale.
Questa considerazione, che rivela la totale infondatezza del primo motivo d'impugnazione, introduce all'esame del secondo motivo, con il quale il ricorrente individua una contraddizione interna alla sentenza impugnata nella parte che riguarda la coerenza della motivazione nei due punti su cui si articola, concernenti il duplice rapporto intercorrente tra OL ES e, rispettivamente, i due imputati ND LI e IE DO AP. I Giudici d'appello rilevano che la vicenda processuale, avviata dalla denuncia spontanea del ES, trae origine dall'incontro fra quest'ultimo, dipendente del Consorzio Cooperative Costruzioni (CCC) col compito di monitorare la realtà del Friuli Venezia Giulia al fine della conoscenza dei programmi degli enti locali, e il primo dei due appellanti, segretario provinciale del Partito Socialista Italiano, al quale egli aveva rappresentato la marginalità del CCC. e il suo bisogno di ottenere lavoro.
A seguito di questo incontro il LI aveva informato il ES di un accordo politico intervenuto a livello locale, in base al quale il C.C.C, sarebbe stato tenuto presente nell'assegnazione di una serie di lavori e, in particolare, gli sarebbe stato assegnato l'appalto per il sistema integrato di fognatura dell'Ente Zona Industriale di Trieste verso corresponsione di un contributo pari al 2% sull'importo dei lavori.
A questo primo episodio, concernente il rapporto fra il ES e il LI, era seguito quello relativo al rapporto fra il primo e il AP.
Il LI aveva presentato il ES ad NI MI, vicepresidente dell'E.Z.I.T. e presidente della commissione aggiudicatrice dell'appalto, il quale nel corso di successivi incontri lo aveva messo al corrente della composizione della commissione e dell'andamento dei lavori e gli aveva detto di essere preoccupato per la posizione che avrebbe assunto l'ing. AP, altro componente della commissione. Questi, dopo avergli prospettato l'alto tasso di discrezionalità della gara d'appalto, gli aveva detto esplicitamente che il proprio consenso avrebbe potuto essere subordinato all'affidamento di alcuni lavori, il cui importo era stato quantificato successivamente nella somma di L. 70 (o 75) milioni.
La contraddizione e l'illogicità della motivazione, denunciata dal ricorrente, riguarda la diversa valutazione fatta dal Giudice d'appello dei rapporti che il ES ebbe con il LI prima e col AP poi.
La sentenza impugnata, partendo dalla premessa che il ES, nonostante il suo stupore per la richiesta del LI del pagamento del 2% sull'importo dei lavori, sapeva sin dall'inizio che per aggiudicarsi l'appalto bisognava pagare una tangente, riconosce che l'individuazione del soggetto che aveva avanzato per primo la richiesta non ha rilievo ai fini della qualificazione giuridica del fatto come concussione o corruzione e ritiene, quindi, sufficiente accertare che il ES nel caso del LI non aveva visto la richiesta di tangente come un'imposizione bensì come una dazione abituale nel campo ove egli operava.
Diversamente - prosegue la motivazione - nel caso del AP il ES, che non lo conosceva e non ne conosceva le doti professionali e il credo politico e che poteva solo sospettare, a seguito delle preoccupazioni espressegli dal MI, il peso che aveva nella commissione aggiudicatrice dell'appalto, si era visto costretto a concordare la somma pattuita per evitare ulteriori rischi, sempre possibili e pesanti una volta corrisposta una determinata somma al LI. Di qui la conclusione che il AP, per l'innanzi non conosciuto e colto in contraddizione sulla data di affidamento degl'incarichi, aveva agito in una posizione di superiorità rispetto al ES, inducendo in lui uno stato di soggezione non voluto e non preventivato, in forza del quale si era risolto ad accettare prima gli incarichi professionali e poi la dazione della somma di L. 75 milioni.
La motivazione della sentenza d'appello, così analizzata, presenta effettivamente i vizi denunciati. Come già si è detto nell'esame del primo motivo d'impugnazione, la preventiva conoscenza del sistema generalizzato di esazione delle tangenti, sulla quale la motivazione si fonda, non ha in realtà alcun rilievo al fine di distinguere la concussione dalla corruzione e questo sia riguardo alla posizione del LI che a quella del AP.
L'aver assunto un criterio ininfluente per la qualificazione dell'illecito - quello della preventiva conoscenza del settore della pubblica amministrazione locale in cui si praticava diffusamente la prassi della tangente - ha portato la decisione impugnata ad assegnare indebitamente funzione discretiva a un elemento puramente soggettivo, come la circostanza (peraltro presente, ancorché sminuita senza giustificazione, nel rapporto col LI) che il ES si attendesse o meno la richiesta della tangente e si sentisse, quindi, secondo i casi, costretto o meno ad accettarla. A tale circostanza si è ricollegata la posizione di parità del LI e quella di superiorità del AP.
In realtà, la costrizione o l'induzione, elementi costitutivi del reato di concussione quali effetti del metus publicae potestatis, rispecchiano situazioni obiettive e come tali devono essere presenti nella fattispecie concreta e individuate attraverso una rigorosa motivazione, che nella specie non sembra sia stata fornita. L'impugnazione sotto questo profilo risulta, quindi, fondata. La sentenza impugnata dev'essere perciò annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste, la quale procederà a nuovo esame delle prove raccolte, pervenendo a una più completa e coerente ricostruzione storica degli episodi oggetto del giudizio e a una valutazione sorretta da motivazione logica delle circostanze acquisite.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2003