Sentenza 5 maggio 1998
Massime • 2
Al c.d. "patteggiamento in appello" di cui agli artt. 599, comma quarto, e 602, comma secondo, cod. proc. pen., non si applica la regola della preclusione del giudice di decidere sull'azione civile prevista esclusivamente per il diverso istituto dell'applicazione della pena su richiesta dall'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen.. Pertanto, l'intervenuto accordo delle parti nel giudizio di appello non interferisce in alcun modo sull'appello proposto dalla parte civile, sul quale il giudice della impugnazione non può non pronunciarsi.
La distinzione del reato di corruzione da quello di concussione va individuata, a prescindere dal soggetto che assume l'iniziativa, nell'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni, che delinea una situazione tale da qualificare il rapporto come paritario e non imposto dal pubblico ufficiale, così da assegnare un ruolo di fondamentale rilevanza ermeneutica al "metus publicae potestatis". Inoltre, dall'essersi concluso un vero e proprio "contratto", non viziato da "vis compulsiva" determinante l'assetto di interessi, deriva la conseguenza del perseguimento da parte del privato di un vantaggio, con esclusione quindi che il motivo determinante dell'accordo possa essere identificato nella necessità di evitare un danno ingiusto.
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: è un reato a forma liberaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2023
La massima Il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purchè unitariamente riconducibili all'obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto, con la conseguenza che non è essenziale la preventiva individuazione e previsione dei singoli atti da compiere, potendo gli stessi essere individuati di volta in volta in ragione della loro rilevanza per l'acquisizione definitiva del provento del delitto (Cassazione penale , sez. II , …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/1998, n. 9879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9879 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 5 maggio 1998
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere N. 679
3. Dott. Ugo Candela Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Stefano Bielli Consigliere N. 3524/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano nei confronti di IN LO;
nonché da RO LO, US PA, CA FR, NE OR, IN LO, DA GI, DA PA LB,
avverso la sentenza 10 ottobre 1997 della Corte di appello di Milano. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giovanni Vacca, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di RO, DA GI e DA PA LB e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi.
Udito per la parte civile, Comune di Pieve Emanuele, l'avv. Carlo Smuraglia.
Uditi i difensori degli imputati, avvocati, Giovanni Cipollone, in Sostituzione dell'avv. HE Saponara, per RO, DA IA IG e DA PA LB;
DA ND e OR VI per US;
RI IO per NE;
EN BI per CA;
DA ES ed MI RI per IN. FATTO
1. L'oggetto del presente giudizio è la risultante della separazione di un più ampio procedimento avente ad oggetto fatti di corruzione commessi da pubblici amministratori ed operatori immobiliari nei Comuni di Segrate e di Pieve Emanuele.
In particolare, per quel che qui direttamente interessa, con sentenza del 21 novembre 1995, pronunciata in esito alla procedura di cui all'art. 438 e segg. c.p.p., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano affermava la penale responsabilità:
- di RO LO, DA GI e DA PA LB relativamente al reato di corruzione aggravata, per avere, in concorso con TI, IL e ER SE, dapprima promesso la somma di lire 600 milioni e successivamente dato la somma di lire 200 milioni a taluni pubblici amministratori del Comune di Pieve Emanuele, più precisamente al Sindaco MA IO, al Consigliere comunale ed Assessore all'urbanistica ed ai servizi sociali AR IG, al Consigliere comunale ed Assessore ai lavori pubblici Malabarba IG, al Consigliere comunale Vecchione Roberto, al tecnico urbanista Li AL Epifanio, nonché ad altre persone estranee alla pubblica amministrazione, al fine di far compiere ai pubblici ufficiali atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nella pronuncia di pareri favorevoli e nell'accoglimento, con deliberazione consiliare del 6 marzo 1990, dell'osservazione n. 14, presentata dalla "SC" s.r.l., riferibile all'RO ed ai DA, così da determinare la modifica di destinazione da verde sportivo a residenziale di espansione nell'ambito della "variante" di P.R.G. approvata dal Consiglio comunale di Pieve Emanuele il 31 luglio 1989, di terreni di proprietà o in via di acquisizione da parte della "SC"; e ciò attraverso un procedimento amministrativo viziato da plurimi profili di illegittimità in quanto tendente a recepire in sede di accoglimento di osservazioni, e pertanto mediante un meccanismo arbitrario e senza un contraddittorio con eventuali controinteressati, una modifica di destinazione relativa ad un'area inizialmente non inserita in una variante e comunque per avere riservato ai privati un trattamento preferenziale nello svolgimento e nei risultati dell'iter amministrativo. Concesse le circostanza attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, e la circostanza attenuante di cui all'art.62, n. 6, c.p., condannava gli imputati alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno.
- di US PA e di IN LO in ordine a due episodi di corruzione:
- per avere, in concorso tra loro e con ON SE, dapprima promesso e successivamente dato al MA, al AR, al Malabarba, al Vecchione, a Brio Riccardo, Consigliere ' comunale ed Assessore all'ecologia del Comune di Pieve Emanuele, ad Andrieri MA, tecnico comunale estensore del progetto di variante del P.R.G. di detto Comune, progetto approvato dalla Giunta il 9 ottobre 1987, al Li AL e a US TO una somma non inferiore a lire i miliardo e 100 milioni, al fine di compiere o di far compiere atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'approvazione di un progetto di variante alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. relativa alle "aree agricole dismesse", deliberata dal Consiglio comunale l'11 febbraio 1987 e dalla Giunta comunale il 9 ottobre 1987, del piano di recupero dell'area e del castello di SC, piano approvato dal Consiglio comunale con delibera del 28 luglio 1988; atti, questi, viziati da profili di illegittimità in quanto fondati sul falso presupposto dell'avvenuta dismissione dell'area da utilizzi agricoli e comunque al fine di riservare alla proprietà un trattamento preferenziale in ordine al contenuto ed ai tempi delle decisioni amministrative nella relativa procedura urbanistica ed edilizia;
nonché a OR SE e OT MA, quest'ultimo nella qualità di assessore al territorio della Regione Lombardia, la somma di lire 200 milioni al fine di far compiere atti contrari ai doveri di ufficio con riferimento ai provvedimenti di competenza regionale in ordine alla procedura relativa all'area di SC, consistiti, in particolare, nella predisposizione, in accordo con la "Società Europea Golf", appartenente al gruppo "Fininvest" e nuova proprietaria dell'area, di un programma che prevedeva la fattibilità del campo da golf e dei relativi immobili a servizio dello stesso, mediante l'adozione, da parte del Comune, di una variante urbanistica relativa alle "aree agricole dismesse" e del piano di recupero in località SC, nella successiva formulazione di osservazioni non incidenti sul contenuto essenziale delle varianti e nell'approvazione della variante con delibera della Giunta regionale del 22 dicembre 1988, atti tutti viziati da profili di illegittimità in quanto fondati sul falso presupposto di fatto dell'avvenuta dismissione dell'area in questione da utilizzi agricoli e consistiti, altresi, in violazioni del principio di imparzialità amministrativa, nel riservare un trattamento preferenziale in ordine al contenuto ed ai tempi delle predette decisioni amministrative.
- per avere, in concorso col ON, dapprima promesso e successivamente dato una somma compresa tra i 20 e i 40 milioni ed in una seconda fase promesso la somma di lire 100 milioni a IN HE, Sindaco di Pieve Emanuele e poi Consigliere comunale, a Dama IO, Consigliere comunale e dal 1992 Sindaco, a AR IG, Consigliere comunale ed Assessore all'urbanistica, a ES Raffaele, Consigliere comunale ed Assessore al commercio dal 1992, a RE PA, Consigliere comunale ed Assessore all'edilizia privata a partire dal 1992, ad Aghilar PA, Consigliere comunale ed Assessore alle finanze dal 1991 al 1993; il tutto al fine di compiere e far compiere atti contrari ai doveri di ufficio consistiti nel dare impulso alle procedure amministrative relative alla variante delle "aree agricole dismesse" ed al piano di recupero in località SC: atti viziati da profili di illegittimità perché fondati sul falso presupposto dell'avvenuta dismissione dell'area in questione da utilizzi agricoli;
per di più, riservando alla proprietà un trattamento preferenziale in ordine al contenuto ed al tempo delle decisioni amministrative nell'ambito delle procedure edilizie relative al rilascio delle concessioni e delle varianti, in violazione del principio di imparzialità amministrativa. Ritenuta la continuazione tra i reati e concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., condannava il US alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione ed il IN alla pena di mesi dieci di reclusione, nonché al risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Pieve Emanuele, liquidati in lire 753 milioni. - di CA e NE per il delitto di corruzione propria, per avere in concorso tra loro e con BI e De PP, dapprima promesso e successivamente dato al MA, al AR, al Malabarba al vecchione al Li AL ed al Segretario Generale AM Gennaro la somma complessiva di lire 120 milioni per compiere o far compiere atti contrari ai doveri di ufficio consistiti nell'aggiudicazione alla "Metanocittà" s.p.a., del gruppo SNAM, della concessione dei lavori di rifacimento e gestione della rete comunale del gas metano e nella predisposizione del contenuto della relativa convenzione, con violazione del principio di imparzialità amministrativa. Concesse le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata aggravante, condannava gli imputati alla pena di anno uno e mesi due di reclusione ciascuno, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti alla parte civile Comune di Pieve Emanuele, liquidati in lire 30 milioni ciascuno, subordinando l'operatività del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
2. A seguito di gravame di tutti gli imputati e della parte civile, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 10 ottobre 1997, rideterminava, sull'accordo delle parti, la pena inflitta al US nella misura di anno uno di reclusione;
assolveva il IN perché il fatto non costituisce reato;
dichiarava non doversi procedere nei confronti del CA e del NE per essere il reato estinto per prescrizione;
in accoglimento dell'appello della parte civile, condannava il US al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, assegnando alla parte civile una provvisionale corrispondente alla somma liquidata in primo grado;
condannava il CA ed il NE al risarcimento dei danni in favore della stessa parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, assegnando una provvisionale di lire 60 milioni. Confermava nel resto la sentenza impugnata.
3. Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale, nei confronti del solo IN, e tutti gli imputati. DIRITTO
4. Il Procuratore Generale ricorre contro l'assoluzione del IN deducendo illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Più in particolare, si lamenta che il giudice a quo avrebbe omesso di valutare: che il IN era un alto dirigente delle società del gruppo "Fininvest", con mansioni particolarmente delicate e compromettenti;
che le somme da lui gestite, non essendo state contabilizzate in entrata, non avrebbero potuto essere contabilizzate in uscita e che, quindi, erano sicuramente destinate a traffici illeciti;
che quelle erogate al ON erano in contanti e di ammontare rilevante;
che, avendo avuto il ON esclusivo contatto con gli amministratori comunali, poteva solo a costoro destinare le somme ricevute;
che l'unica consistente operazione del gruppo in quel momento riguardava la tenuta di SC. La censura è priva di fondamento.
4.1. Con motivazione, oltre che approfondita, immune da qualsivoglia vizio logico o giuridico, il giudice a quo ha esternato le ragioni che l'hanno determinato a dubitare - implicitamente evidenziando una situazione di insanabile contrasto probatorio, tanto da pervenire al proscioglimento ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. - che l'imputato fosse stato posto a conoscenza della destinazione corruttiva delle somme corrisposte al ON.
Si ricava, infatti, dal contesto complessivo della decisione oggetto di ricorso che l'assoluzione del IN è stata pronunciata, non soltanto alla stregua delle dichiarazioni "liberatorie" del US e dello stesso ON - in ordine alle quali la Corte territoriale rigorosamente esprime significative ragioni di perplessità - ma soprattutto perché il giudice di primo grado aveva posto a base del giudizio di colpevolezza un dato probatorio di carattere esclusivamente logico (e neppure fondato su vere e proprie massime di esperienza), non supportato da alcun ulteriore elemento dimostrativo in grado di consentire una rassicurante affermazione di responsabilità. Così da inferirne che una statuizione di condanna derivante dalla sola "posizione" nel gruppo "Fininvest" trasformerebbe in categorica una conclusione ipotetica, fondata esclusivamente sull'asserzione che il IN non poteva ignorare i progetti sulla tenuta di SC e gli illeciti contatti con gli amministratori comunali. Una soluzione correttamente respinta seguendo cadenze motivazionali coerenti nell'evidenziare le lacune della prova "storica", assegnando analoga valenza all'ipotesi che l'imputato abbia potuto ritenere che le somme da lui corrisposte sarebbero state utilizzate per altri fini, non escluso quello "di un pagamento 'in nero' da effettuare ai proprietari della tenuta".
Le articolate doglianze del Pubblico ministero ricorrente finiscono, dunque, per rivelare, in presenza di un assetto motivazionale non definibile nei termini indicati dall'art. 606, lettera e, c.p.p., un'irruzione nel meritum causae, non consentito,
come tale, in questa sede.
5. Con atto sottoscritto dall'avv. HE Saponara, l'RO ed i DA deducono due ordini di motivi.
In primo luogo, violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla consapevolezza degli imputati circa la destinazione corruttiva delle s orme versate al TI ed al Girardi, rispettivamente amministratore unico e responsabile tecnico della "SC" (i soli soci "operativi" nella società, essendo gli altri impegnati in attività di gestione di società diverse), che avevano indicato come destinazione delle somme stesse l'esecuzione di uno studio di fattibilità. Nessuna motivazione, poi, sarebbe contenuta nella sentenza impugnata in merito alle dichiarazioni del TI, del Li AL e del ER.
In secondo luogo, si richiede la dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione.
5.1. Il primo motivo è infondato.
La sentenza impugnata, con motivazione immune da ogni vizio logico o giuridico, ha indicato gli elementi che conducono ad escludere che gli imputati non fossero a conoscenza della destinazione delle somme da essi versate, stigmatizzando, più in particolare, che la "SC" s.r.l. fu costituita proprio per sfruttare al massimo gli utili che potevano scaturire dall'acquisto del terreno;
che sia l'RO sia i DA, nella loro qualità di imprenditori edili, erano consapevoli dei problemi connessi all'edificabilità dei suoli e del dilagante sistema di corruttela;
che è inverosimile ritenere che versassero una somma consistente per un fantomatico "studio di fattibilità"; che, significativamente, la somma fu versata in contanti. Fondando, dunque, la decisione di condanna, su precise massime di esperienza, desunte anche da univoci elementi dimostrativi ricavabili dagli atti acquisiti al processo. A ciò va aggiunto il valore probatorio delle dichiarazioni del AL che, in puntuale consonanza con i criteri logici enunciati dal giudice a quo, ha, sia pur implicitamente, dichiarato che tutti i soci della "SC" erano a conoscenza delle "tangenti" pagate.
5.2. Va, invece, condiviso il secondo motivo di ricorso, concernente l'intervenuta prescrizione del reato contestato, risultando il reato stesso consumato (nell'ipotesi più favorevole) il 16 marzo 1990. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio nei confronti dell'RO e dei DA, per estinzione del reato in conseguenza del decorso del tempo.
6. Con atto sottoscritto dall'avv. EN BI, FR CA deduce, anzi tutto, mancanza totale di motivazione in ordine al reato di corruzione propria, per essere stata dichiarata l'estinzione di tale reato senza delibare previamente, in applicazione dell'art. 129 c.p.p., sulla sussistenza del fatto. Lamenta, in ogni caso, omessa e manifesta illogicità della motivazione quanto al giudizio di colpevolezza ai fini civili, derivante dall'aver illogicamente trascurato di qualificare il ricorrente come vittima del reato previsto dall'art. 317 c.p. Un analogo ricorso, peraltro insistendo sul secondo dei profili di denuncia, ha proposto anche l'avv. RI IO, nell'interesse del NE.
6.1. Entrambe le censure sono infondate.
Va preliminarmente contestata l'utilità del richiamo all'art.129 c.p.p., venendo qui in. considerazione, attesa l'intervenuta condanna al risarcimento dei danni, pure la norma dell'art. 578 dello stesso codice la cui applicazione sembra esaurire lo stesso contenuto delle censure riguardanti la statuizione penale, con intuibili riverberi quanto alla complessiva "tenuta" della decisione denunciata. Ed infatti la giurisprudenza di questa Corte Suprema è costante nella linea interpretativa in base alla quale, in tema di declaratoria di estinzione del reato, l'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuta a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessì civili e per tale decisione debbono, ovviamente, esaminare e valutare i motivi dell'impugnazione proposta dall'imputato, annullando la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, in caso di mancanza o manifesta illogicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. V, 4 febbraio 1997, Coltro). Ben più corretto si rivela, allora, il contenuto del secondo motivo di ricorso del CA ed il ricorso del NE, volti a denunciare la motivazione della sentenza impugnata per aver ritenuto gli imputati colpevoli di corruzione anziché soggetti passivi di una concussione consumata dai pubblici amministratori.
6.2. A destituire di credito le censure dei ricorrenti appare decisivo il richiamo all'argomentazione, davvero cruciale, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui gli stessi imputati hanno ammesso che il AM, "sin dai primi incontri, aveva fatto velate richieste di denaro", senza che la "Metanocittà" interrompesse i rapporti con l'amministrazione, continuando, anzi, "la propria trattativa impegnando in essa lavoro e capitali". Un dato contestato dai ricorrenti con censure ai limiti del meritum causae e che, comunque. non appaiono in grado di compromettere la logicità del complessivo contesto motivazionale.
Il tutto in consonanza con la linea interpretativa, pressoché consolidata nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui la distinzione del reato di corruzione dal reato di concussione va individuata - a prescindere dal soggetto che assume l'iniziativa - nell'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni e che delinea una situazione tale da qualificare il rapporto come paritario e non imposto dal pubblico ufficiale, cosi da assegnare un ruolo di fondamentale rilevanza ermeneutica al metus publicae potestatis. In più, dall'essersi concluso un vero e proprio "contratto", non viziato da una vis compulsiva determinante l'assetto di interessi, deriva la conseguenza - peraltro indistinguibile, almeno sul piano logico dalla premessa - del perseguimento da parte del privato di un vantaggio, con esclusione quindi che il motivo determinante dell'accordo possa essere identificato nella necessità di evitare un danno ingiusto.
Il fatto, cioè, che già nel corso dei primi contatti tra il Comune e la società, sia stata richiesta una controprestazione sta univocamente a dimostrare, come ha correttamente puntualizzato il giudice a quo, la pariteticità del rapporto, considerando che la "Metanocittà" avrebbe potuto subito interrompere le trattative, in tal modo evitando ogni ipotetico danno alla sua immagine. Ed è proprio l'elemento temporale a scandire le esatte cadenze dei "sondaggi" effettuati dal AM e da evidenziare i reali motivi della prosecuzione della fase "prenegoziale" fino alla stipulazione dell'accordo.
Nessun rilievo, al riguardo, assumono le denunce in ordine alla determinazione del tempus commissi delicti, giacché la data indicata dalla corte territoriale quale momento consumativo del reato si riferisce, non alla stipula dell'accordo corruttivo, ma (non proprio correttamente) a quello, di gran lunga successivo, della consegna della somma richiesta dal AM, allorché, dopo "trattative" volte ad ottenere un corrispettivo per il ribasso del somma stessa ad opera dei responsabili della "Metanocittà", si pervenne alla esatta determinazione della da versare. Un'argomentazione che, peraltro, deve essere coordinata con le ulteriori precisazioni circa il ruolo preferenziale riservato, nel corso dei sondaggi volti ad individuare il nuovo gestore della rete comunale di gas metano, alla "Metanocittà".
È pur vero che il fatto che fra un privato ed un pubblico ufficiale sia intercorsa una trattativa in ordine all'entità del pagamento, non vale ad escludere la configurabilità del delitto di concussione;
ma è anche vero che una tale conclusione è percorribile solo quando l'inizio e lo sviluppo delle trattative stesse siano influenzati e legati all'insorgere ed al protrarsi dello stato di soggezione per il privato, perché in tal caso pure nella fase preliminare operano come motivo determinante della condotta della vittima le ripercussioni dello stato di timore o, comunque, dello stato di soggezione psicologica, determinato dal prepotere del Pubblico ufficiale.
Ebbene, su tale punto, le censure dei ricorrenti finiscono, ancora una volta, per fare irruzione nel meritum causae, spostando in avanti il momento consumativo, sulla base di un (infelice, quanto irrilevante) inciso contenuto nella sentenza impugnata e che, oltre tutto, valutato nell'integrale contesto della statuizione concernente il CA ed il NE, risulta smentito dalle argomentazioni che fanno esplicito riferimento alla decisione di primo grado. È sufficiente, infatti, ricordare il richiamo alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari nella parte in cui non ha dato credito alla versione dei fatti fornita dagli imputati, "osservando che le risultanze processuali avevano dimostrato che le trattative per il pagamento di somme di danaro avevano preceduto la delibera di concessione, e che quest'ultima era stata condizionata proprio dalla consapevolezza del vantaggio economico da parte dei Pubblici amministratori"; una precisazione dalla quale chiaramente emerge che il giudice a quo ha integralmente condiviso le argomentazioni del primo giudice.
7. PA US, con ricorso sottoscritto anche dall'avv. Oreste Dominioni, deduce nullità della sentenza impugnata in relazione alle statuizioni in favore della parte civile, sul rilievo che l'intervenuta recezione dell'accordo tra imputato e Pubblico ministero avrebbe precluso alla Corte del merito di decidere sull'appello della parte civile. Senza, peraltro, che possa sostenersi che l'impugnazione della parte civile precluda all'imputato ed al Pubblico ministero di attivare la procedura di cui all'art. 599 C.P.P. In ogni caso, non sarebbe stato consentito al ricorrente di concludere sull'appello della parte civile, nonostante la sua qualità di convenuto rispetto alla pretesa risarcitoria esercitata nel processo Penale. Si deduce, in via ancor più subordinata, difetto di motivazione sul punto concernente la sussistenza del danno ambientale.
7.1. Le censure sono prive di fondamento.
Come è noto, l'istituto del concordato sui motivi di appello rappresenta una delle novità più interessanti del sistema delle impugnazioni quale disegnato dal codice del 1998. La sua conformazione scaturisce solo in parte dall'art. 2, n. 93, della legge-delega che, pur non dettando espresse direttive sul punto, prescrive al legislatore delegato la "previsione di un procedimento in camera di consiglio nel contraddittorio tra le parti quando l'impugnazione ha esclusivamente ad oggetto la specie o la misura della pena, la concessione delle circostanze attenuanti generiche o l'applicabilità di sanzioni sostitutive o la concessione dei benefici di legge"; mentre il modello "negoziale" deve rinvenirsi - con le precisazioni che seguono - nell'art. 2, n. 45, della stessa legge-delega che detta i principi ed i criteri direttivi in tema di applicazione di pena su richiesta delle parti;
senza contare la regola della "massima semplificazione" enunciata nell'art. 2, n. l. A norma dell'art. 599, commi 4 e 5, c.p.p., le parti possono, nelle forme previste per la rinuncia all'impugnazione, fare richiesta al giudice di decidere in camera di consiglio con le garanzie dettate dall'art. 127, ove dichiarino di concordare sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi;
qualora l'accordo comporti una nuova determinazione della pena, le parti la indicano concordemente al giudice di appello e se questi ritiene di non poter accogliere allo stato degli atti la richiesta, ordina la citazione a comparire in dibattimento, con conseguente perdita di efficacia della richiesta stessa che potrà essere riproposta nella sede dibattimentale a norma dell'art. 602, comma 2.
Va ricordato poi come l'area di operatività dell'art. 599, commi 4 e 5 (ma anche dell'art. 602), sia stata consistentemente ridotta dalla sentenza costituzionale n. 435 del 1990 che li ha dichiarati illegittimi, per violazione dell'art. 76 della Costituzione (indicando come norma interposta l'art. 1, n. 931 e non pure, significativamente, l'art. 1, n. 45, della legge di delegazione), nella parte in cui consentono la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel comma 1 dell'art. 599. È, dunque, ora possibile definire l'impugnazione facendo ricorso all'istituto del c.d. "patteggiamento in appello" nei soli casi in cui l'accordo concerna la specie o la misura della pena, il giudizio di comparazione fra circostanze, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, delle sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Il tutto pure a prescindere dal modello impiegato, coinvolgendo la statuizione demolitoria sia l'art. 599 ("concordato" antecedente al dibattimento) sia l'art. 602 ("concordato" in dibattimento). Pure se non si è mancato di sostenere (ma seguendo criteri non consentiti, la stessa lettera del dispositivo di illegittimità costituzionale) che, nel secondo caso, essendo l'accordo stipulato in udienza e, soprattutto, la decisione che lo fa proprio pronunciata in esito a dibattimento, non potendo ipotizzarsi alcuna violazione della legge-delega, la sentenza n. 435 del 1990 andrebbe letta nel senso che, non incidendo la richiesta sulla natura del rito (che resta sempre quello dibattimentale) , soltanto nei casi (da non identificare con quello previsto dall'art. 602, donde la valenza anche interpretativa della decisione) in cui si abbia (erroneamente) trasformazione del rito, produrrebbe effetti la complessiva dichiarazione di illegittimità.
7.2. Le considerazioni che precedono sono state esposte al solo fine di rimarcare come la procedura utilizzata nel caso di specie sia stata quella prevista dall'art. 602, risultando il vaglio della posizione del US concomitante a quello di altri imputati relativamente ai quali era in corso anche una revisione del giudizio sulla responsabilità.
Rimane ora da stabilire se le asserite affinità della procedura concordata contemplata dagli artt. 599 e 602 c.p.p. e quella del "patteggiamento" prevista dagli artt. 444 e segg. comportino la preclusione per il giudice di decidere sull'azione civile e, dunque, anche sull'appello della parte civile.
La questione, come correttamente si deduce nel ricorso, può, in effetti, proporsi sotto un duplice ordine di profili. In primo luogo, accentuando le affinità, come divieto per il giudice penale di decidere sull'azione civile (e, dunque, anche sull'appello della parte civile); in secondo luogo, accentuando le diversità tra i due istituti, come divieto per il giudice penale di utilizzare il modulo previsto dagli artt. 599, commi 4 e 5, e 602, tutte le volte in cui nel giudizio di appello venga in considerazione la pretesa civile (e dunque, pure - e, a fortiori - in caso di appello della parte civile).
Quest'ultima soluzione va subito disattesa alla stregua del principio di accessorietà dell'azione civile inserita nel processo penale, un principio che risulta rafforzato nel sistema del nuovo codice per il valore esponenziale assegnato del favor separationis, oltre che per i più ridotti effetti del giudicato penale sul giudizio di danno e sugli altri giudizi civili o amministrativi (cfr., in proposito, ex plurimis, la sentenza costituzionale n. 443 del 1990) . Ma anche la prima linea interpretativa non può essere assolutamente condivisa, dovendo comunque ogni limitazione all'esercizio della pretesa civile, anche per la diretta incidenza sul diritto di azione di una delle parti, essere espressamente prevista dalla legge;
tanto più quando, come nel caso di specie, l'azione civile abbia già ricevuto un riconoscimento giudiziale in conseguenza della pronuncia della sentenza di primo grado. D'altro canto solo una così stretta affinità con l'istituto previsto dall'art. 444 e segg. c.p.p. potrebbe precludere l'esercizio dell'azione civile in sede di appello ex artt. 599, commi 4 e 5, e 602, con inevitabili, quanto significativi, riverberi relativamente all'efficacia del giudicato penale nel processo civile promosso dopo l'"esclusione", nonostante un giudicato di condanna conseguente (soprattutto dopo la sentenza costituzionale n. 435 del 1990) ad un vero e proprio riconoscimento di responsabilità. Sennonché le dette affinità vanno rigorosamente ridimensionate, potendo qui ripetersi che non appare corretto "dedurre dalla previsione nella delega dell'istituto dell'applicazione di pena su richiesta (direttiva n. 45, cfr. art. 444 cod. proc. pen.) che esso sia espressione di un principio o criterio direttivo di carattere generale, come tale idoneo ad essere utilizzato dal legislatore delegato per la creazione di altri istituti che ne ripetano le caratteristiche essenziali" (sentenza n. 435 del 1990).
7.3. Ai limiti dell'inammissibilità sono, infine, gli ulteriori motivi di ricorso.
Quanto alla dedotta violazione del diritto di difesa del ricorrente emerge dagli atti l'assenza di qualsivoglia preclusione a contestare la pretesa civile.
Quanto alla lamentata assenza di motivazione in merito ala condanna generica per il danno ambientale, va dato atto alla sentenza impugnata di avere adeguatamente argomentato in ordine alle ragioni della pronuncia, ferma restando la competenza del giudice civile di determinarne l'ammontare.
8. Alle predette statuizioni consegue la condanna in solido dei ricorrenti CA, NE e US al pagamento delle spese processuali, nonché alle rifusione delle spese ed onorari della parte civile Comune di Pieve Emanuele, che si liquidano in lire sei milioni, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di RO LO, DA GI e DA PA LB per intervenuta prescrizione del reato.
Rigetta nel resto il ricorso dei predetti imputati.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.
Rigetta i ricorsi di CA FR, NE OR e US PA . che condanna in solido al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese ed onorari della parte civile Comune di Pieve Emanuele, che si liquidano in lire sei milioni, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 1998