Sentenza 29 marzo 2001
Massime • 1
Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempreché risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, ne' essendo necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo oggettivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite. (Nel caso di specie il licenziamento era stato determinato dalla soppressione della funzione relativa all'area ispettiva della Sicilia, cui era preposto il dipendente, con accorpamento delle relative mansioni nell'unica area ispettiva Campania - Sicilia, e il giudice del merito, nonostante l'effettiva soppressione della funzione ispettiva dell'area in questione, aveva ritenuto ingiustificato il licenziamento in quanto il numero degli agenti operanti in Sicilia era rimasto invariato, non si era verificato in quella zona alcun decremento di vendite, ed anche in altre regioni, ove pure l'area ispettiva era stata mantenuta, non vi erano clienti speciali da seguire; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, censurando l'esercizio, ad opera del giudice, di un sindacato nel merito della scelta organizzativa imprenditoriale).
Commentari • 4
- 1. Riorganizzazione aziendale e licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Cass. n. 25615/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 28 novembre 2013
1. Questione La lavoratrice, premesso di avere lavorato alle dipendenze della Società, trasformatasi in un'altra società e di avere il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33 legge 1992 n. 104 per l'assistenza al padre portatore di handicap, chiese l'annullamento del trasferimento e del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in quanto la lavoratrice ha dedotto che si trattava di provvedimenti discriminatori – come era desumibile da analoghe iniziative adottate nei confronti di altre lavoratrici – posti in essere in violazione dei diritti riconosciuti dalla legge n. 104/92. Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso. Con sentenza della …
Leggi di più… - 2. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed indicazione del motivo (Cass. n. 16987/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 24 luglio 2013
1. Questione La Corte di Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore e, per l'effetto, condannava i due datori di lavoro alla riassunzione della stessa entro tre giorni o, in mancanza, al pagamento di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Riteneva che erroneamente il giudice di primo grado avesse considerata affetta da genericità la lettera di contestazione che aveva preceduto il recesso per giustificato motivo oggettivo, connesso alla perdita di un importante cliente dello studio legale in cui lavorava come segretaria, ma che, in ogni caso, i datori di lavoro non …
Leggi di più… - 3. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repechageAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 11 aprile 2013
Il cosiddetto obbligo di "repechage" è correlato alla tematica del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Precisiamo, quindi, cosa si intende per licenziamento per giustificato motivo oggettivo: è il licenziamento determinato "da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (arricolo 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604). Tali ragioni possono dipendere da: specifiche esigenze aziendali. Ad esempio, una riorganizzazione aziendale che comporti la soppressione del posto occupato da un determinato dipendente. L'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla …
Leggi di più… - 4. Corte di Cassazione: Sentenza n.11402 del 6 luglio 2012https://www.antonellapedone.com/articoli · 6 luglio 2012
Svolgimento del processo R.G.G. impugnò il licenziamento irrogatogli dalla Zucchetti Centro Sistemi srl (ora Zucchetti Centro Sistemi spa) per giustificato motivo oggettivo determinato dalla "necessità di contenere i costi a fronte della crisi del settore con forte decremento del fatturato aziendale e per la esigenza di sopprimere i posti di lavoro dei lavoratori che svolgono attività commerciale diretta". Nel corso del giudizio di primo grado venne integrato il contraddittorio nei confronti della Immobiliare La Torre srl, cui era stato ceduto il patrimonio immobiliare della Società convenuta. Il primo Giudice respinse la domanda e la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 10 - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4670 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. NI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D & D SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA L.GOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE TRIFIRÒ, STEFANO TRIFIRÒ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VI NI, elettivamente domiciliato in ROMA L.GTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MARINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 10182/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 18/12/99 R.G.N. 299/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato PICCININNO per delega PERSIANI;
udito l'Avvocato ZANDRI per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 27.4.1998 GI LA conveniva avanti al RE del lavoro di Milano la società D & D s.p.a. ed esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dall'11.7.1978 con qualifica di impiegato di livello C) e con mansioni di ispettore alle vendite;
di aver svolto da ultimo le funzioni di ispettore alle vendite per la Sicilia, coordinando sei agenti;
di essere stato licenziato con preavviso in data 28.11.1997 a seguito della soppressione della funzione relativa all'area ispettiva "Sicilia" ed all'accorpamento di detta area con quella "Campania". Tanto premesso chiedeva al RE di accertare l'illegittimità del licenziamento, perché pretestuoso ed ingiustificato, e di condannare la società alla reintegrazione dell'istante nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni.
La società si costituiva e si opponeva alla domanda.
Il RE, con sentenza del 20 gennaio 1999, accoglieva il ricorso.
L'appello proposto dalla società veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Milano con la sentenza qui impugnata. A sostegno della decisione i giudici del gravame osservavano che il datore di lavoro non aveva provato, come era suo onere, il giustificato motivo oggettivo del licenziamento, in quanto la soppressione della posizione lavorativa dell'appellato, a seguito dell'accorpamento dell'area ispettiva "Sicilia" con quella "Campania", non appariva giustificata, atteso che non vi era stata alcuna riduzione del numero degli agenti operanti in Sicilia, che non vi era stato alcun decremento delle vendite in quella regione, che anche in altre aree di vendita non era presente la figura del "Key account", senza che per questo la società avesse riorganizzato in dette aree il settore delle vendite. Osservavano, inoltre, che doveva ritenersi illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ove si sia semplicemente in presenza di una ridistribuzione delle mansioni del lavoratore licenziato ad altri lavoratori. Avverso questa sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. L'intimato ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, la società sostiene in primo luogo che il Tribunale avrebbe dichiarato l'invalidità del licenziamento arrogandosi illegittimamente il diritto di sindacare le scelte organizzative ed i criteri di gestione dell'impresa, sottratti al sindacato del giudice.
La ricorrente censura altresì la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il licenziamento è illegittimo laddove le mansioni del lavoratore licenziato siano state ridistribuite ad altri lavoratori, e richiamando la giurisprudenza di questa Corte, sostiene che il licenziamento per soppressione della posizione lavorativa è configurabile anche quando, secondo le insindacabili scelte imprenditoriali relative all'organizzazione aziendale, le mansioni già affidate al lavoratore licenziato non vengano integralmente soppresse, ma siano ripartite tra altri lavoratori. Il ricorso è fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva (art. 3 legge n. 604 del 1966) deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. Al giudice spetta, invece, il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, attraverso un apprezzamento delle prove che è incensurabile in sede di legittimità se effettuato con motivazione coerente e completa (Cass. n. 12554 del 1998). Di conseguenza non è sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempreché risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato (Cass. n. 9715 del 1995, Cass. n. 6222 del 1998, Cass. n. 3128 del 1994), fermo restando che nella nozione di giustificato motivo oggettivo rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa (Cass. n. 3030 del 1999, Cass. n. 8057 del 1998). Il sindacato del giudice di merito, dunque, non può estendersi alle scelte economico organizzative che hanno determinato la scelta imprenditoriale di procedere alla riorganizzazione aziendale, ma devono limitarsi all'accertamento che le ragioni allegate dalla direzione aziendale siano sussistenti e costituiscano realmente la causa del licenziamento (Cass. n. 6450 del 1984, Cass. n. 9715 del 1995, Cass. n. 3128 del 1994). A questi principi, pienamente condivisi dal Collegio, non si è uniformato il Tribunale di Milano.
Dalla lettera di licenziamento inviata in data 26.11.1997 al LA si ricava che il motivo determinante il recesso della società è costituito dalla "soppressione della funzione relativa all'Area Ispettiva Sicilia", cui era preposto il dipendente, con accorpamento delle relative mansione nell'unica area ispettiva Campania/Sicilia.
La soppressione dell'Area Ispettiva Sicilia costituisce una insindacabile scelta imprenditoriale inerente alla organizzazione aziendale, in ordine alla quale il sindacato giurisdizionale non può andare oltre l'accertamento della sua effettiva attuazione, per scendere alla valutazione della opportunità e della convenienza dei motivi che hanno determinato la decisione imprenditoriale. Il Tribunale, pur ritenendo effettivamente avvenuta la soppressione della funzione ispettiva dell'Area in questione (peraltro non contestata dal dipendente), ha ritenuto pretestuosi i motivi addotti dalla società a giustificazione della decisione, rilevando che il numero degli agenti operanti in Sicilia era rimasto invariato, che non si era verificata in quella zona alcun decremento di vendite, che anche in altre regioni ove l'Area Ispettiva era stata mantenuta non vi erano clienti speciali da seguire.
Motivando in tal modo il Tribunale, però, ha finito per confondere tra ragione del licenziamento (soppressione del posto), soggetta ad accertamento giudiziale, e motivi della soppressione del posto, che investono unicamente le scelte organizzative della società e che sono sottratti al sindacato giurisdizionale. Parimenti non condivisibile è l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve ritenersi illegittimo ove si sia in presenza di una semplice ridistribuzione delle mansioni del lavoratore licenziato ad altri lavoratori. La giurisprudenza richiamata dai giudici di appello a sostegno di tale tesi si riferisce, invero, al diverso problema della prova della impossibilità di diverso impiego del dipendente, licenziato per soppressione del posto, nell'ambito della organizzazione aziendale, problema estraneo al presente giudizio, perché non posto dal dipendente nel ricorso introduttivo. Vero è invece che la giurisprudenza di questa Corte si è espressa nel senso che in caso di licenziamento per soppressione del posto, ai fini della configurabilità del giustificato motivo oggettivo, non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite, secondo insindacabili scelte imprenditoriali relative all'organizzazione dell'azienda, senza che con ciò venga meno l'effettività di tale soppressione (Cass. n. 11241 del 1993, S.U. n. 7295 del 1986, in motivazione).
Per tutte le considerazioni sopra svolte, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che si atterrà ai principi di diritto sopra formulati e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2001