Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4670
CASS
Sentenza 29 marzo 2001

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Massime1

Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempreché risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, ne' essendo necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo oggettivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite. (Nel caso di specie il licenziamento era stato determinato dalla soppressione della funzione relativa all'area ispettiva della Sicilia, cui era preposto il dipendente, con accorpamento delle relative mansioni nell'unica area ispettiva Campania - Sicilia, e il giudice del merito, nonostante l'effettiva soppressione della funzione ispettiva dell'area in questione, aveva ritenuto ingiustificato il licenziamento in quanto il numero degli agenti operanti in Sicilia era rimasto invariato, non si era verificato in quella zona alcun decremento di vendite, ed anche in altre regioni, ove pure l'area ispettiva era stata mantenuta, non vi erano clienti speciali da seguire; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, censurando l'esercizio, ad opera del giudice, di un sindacato nel merito della scelta organizzativa imprenditoriale).

Commentari4

  • 1Riorganizzazione aziendale e licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Cass. n. 25615/2013)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 28 novembre 2013

    1. Questione La lavoratrice, premesso di avere lavorato alle dipendenze della Società, trasformatasi in un'altra società e di avere il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33 legge 1992 n. 104 per l'assistenza al padre portatore di handicap, chiese l'annullamento del trasferimento e del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in quanto la lavoratrice ha dedotto che si trattava di provvedimenti discriminatori – come era desumibile da analoghe iniziative adottate nei confronti di altre lavoratrici – posti in essere in violazione dei diritti riconosciuti dalla legge n. 104/92. Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso. Con sentenza della …

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  • 2Licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed indicazione del motivo (Cass. n. 16987/2013)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 24 luglio 2013

    1. Questione La Corte di Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore e, per l'effetto, condannava i due datori di lavoro alla riassunzione della stessa entro tre giorni o, in mancanza, al pagamento di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Riteneva che erroneamente il giudice di primo grado avesse considerata affetta da genericità la lettera di contestazione che aveva preceduto il recesso per giustificato motivo oggettivo, connesso alla perdita di un importante cliente dello studio legale in cui lavorava come segretaria, ma che, in ogni caso, i datori di lavoro non …

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  • 3Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repechage
    Avv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 11 aprile 2013

    Il cosiddetto obbligo di "repechage" è correlato alla tematica del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Precisiamo, quindi, cosa si intende per licenziamento per giustificato motivo oggettivo: è il licenziamento determinato "da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (arricolo 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604). Tali ragioni possono dipendere da: specifiche esigenze aziendali. Ad esempio, una riorganizzazione aziendale che comporti la soppressione del posto occupato da un determinato dipendente. L'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla …

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  • 4Corte di Cassazione: Sentenza n.11402 del 6 luglio 2012
    https://www.antonellapedone.com/articoli · 6 luglio 2012

    Svolgimento del processo R.G.G. impugnò il licenziamento irrogatogli dalla Zucchetti Centro Sistemi srl (ora Zucchetti Centro Sistemi spa) per giustificato motivo oggettivo determinato dalla "necessità di contenere i costi a fronte della crisi del settore con forte decremento del fatturato aziendale e per la esigenza di sopprimere i posti di lavoro dei lavoratori che svolgono attività commerciale diretta". Nel corso del giudizio di primo grado venne integrato il contraddittorio nei confronti della Immobiliare La Torre srl, cui era stato ceduto il patrimonio immobiliare della Società convenuta. Il primo Giudice respinse la domanda e la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 10 - …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4670
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4670
Data del deposito : 29 marzo 2001

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