Sentenza 28 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/06/2001, n. 8840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8840 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
- E 6 N 8 O 9 I A 1 . 6 I Z / 5 4 A R / . ес R 6 A N 2 T T - S . I PUBBLICA ITALIANA R U INCALCE . B G P ANNOTAZIONE B . . E I L D R L R L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A T E A . D P I 7 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S I C A N Oggetto I T E 1 S R N 3 0 E 1 I E Art. 17 d.P.R. n. 636/72 SEZIONE TRIBUTARIA S A T . 8 A 4 M Composta dagli Ill.mi Sigg. ag t ati: 8 R.G.N. 3945/97 Dott. Michel Presidente 8 10820/00 Dott. Enric ALT Consigliere Cron. 20207 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 21/02/01 Dott. Salvatore DI PALMA Re. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENT ENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. CHIERICI SRL IN LIQ, in persona del liquidatore pro per dirati L. 6000 il 8 CUL 201 tempore, elettivamente domiciliato in OSTIA LIDO VIALE IL CANCELLIERE DELLA PINETA DI OSTIA 30, presso lo studio lo difendedell'avvocato CRUCIANI MARCELLO, che CANCELLERIA unitamente all'avvocato METTA VITTORIO, giusta procura in calce;
- ricorrente e
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 001 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo Richiesta copia studio iPSDA dal Sig.rappresenta e difende ope legis;
5000 per diritti L. UG 2001 IL CANCELLIERE - controricorrente e sul 2° ricorso n° 10820/00 proposto da: CHIERICI SRL IN LIQ, in persona del liquidatore pro domiciliato in OSTIA LIDO VIALE DELLA PINETA DI OSTIA tempore, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO CRUCIANI, 30, che lo difende, giusta procura in calce;
- ricorrente nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avverso la decisione n. 5408/96 cella Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 05/11/96 per il ricorso n. 3945/97; e avverso la decisione n. 4076/99 della Commissione tributaria centrale di ROMA depositata il 21/06/99 per il ricorso n. 10820/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA: udito per il ricorrente, l'Avvocato CRUCIANI, che ha chiesto l'accoglimento di entrambi i ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso, previa la rinunione dei ricorsi, per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso n. 10820/00 assorbiti gli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 1.1 Con avviso n.308/1984, notificato il 30 aprile l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di 1984, Roma accertò, nei confronti della CI S.r.l., ai fini i.r.pe.g. ed i.lo.r. relativi al 1980, un maggior reddito di £.680.682.000 a titolo di ricavi non conta- bilizzati nel corrispondente bilancic d'esercizio, ed irrogò le conseguenti pene pecuniarie. Con ricorso alla Commissione tributaria di I° grado di Roma del 20 giugno 1984, la IE impugnò il predetto avviso, chiedendone l'annullamento. Copia del ricorso introduttivo, indirizzate all'Ufficio di- strettuale delle imposte dirette di Roma, fu depositato in pari data presso la segreteria della Commissione adita, a cura della quale fu trasmessa all'Ufficio in data 26 giugno 1984, cui pervenne il successivo 3 lu- glio. La IE dedusse, in particolare, che, in data 10 gennaio 1980, aveva stipulato con la S.I.O.G. S.p.a. un contratto d'appalto per la costruzione di un oleodotto in Gaeta;
che, a seguito di tale contratto, essa aveva emesso, nel COISO dell'arno 1980, quattro fatture a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto, di cui solo la prima era stata pagata con cambiali successivamente protestate, mentre le altre le erano state restituite dalla IE committente;
che, 3 intervenuta la sospensione dei lavori, essa aveva emes- so altre fatture nei confronti di quest'ultima, a tito- lo di penalità contrattuali da "fermo cantiere"; che, a seguito delle contestazioni mosse dalla IE commit- tente, essa, ad eccezione della prima fattura (saldata con le predette cambiali protestate), aveva provveduto ad annullare tutte le altre, ai sensi dell'art.26 del d. P. R. n. 633 del 1972, con specifica e tempestiva anno- tazione nei registri i.v.a., anche perché dopo che la S.I.O.G. era stata posta in amministrazione straordina- ria con d.m. del 9 agosto 1980 il commissario aveva - ritenuto sciolto il contratto d'appalto in applicazione dell'art.81 legge fall. In contraddittorio con l'Ufficio- il quale, nel chiedere la reiezione del ricorso. ne eccepi, pre- liminarmente, 1'inammissibilità per irritualità nella consegna della copia la Commissione adita, con deci- sione n.85140642 del 28 novembre 1985, accolse il ri- corso.
1.2 A seguito di appello dell'ufficio, la Commis- sione tributaria di II° grado di Roma, con decisione n.87070336 del 2 aprile 1987 respinta l'eccezione preliminare - confermò la decisione di primo grado.
1.3 Avverso tale decisione l'Ufficio propose ri- Corso alla Commissione tributaria centrale, cui resi- stette la IE CI, proponendo, a sua volta ri- corso incidentale. La Commissione, con decisione n.5408/96 del 5 novembre 1996, accolse il ricorso dell'Ufficio. In particolare, e per quanto in questa sede ancora rileva, la Commissione - dopo aver premesso che "il ricorso dell'ufficio è fondato e merita accoglimen- to per quanto di ragione"; e che, "conseguentemente, è superata la questione... relativa alla pretesa irrituali- tà del ricorso prodotto dalla CI s.r.l. innanzi alla commissione di primo grado, che, comunque, in pri- mo e secondo grado è stata, giustamente, respinta" ha osservato quanto segue: A) - "Né la commissione di primo grado, né quella di secondo grado hanno affrontato il problema centrale, sollevato dall'ufficio, concernente l'applicazione dell'art.74 DPR 597/73, in forza del quale il reddito d'impresa è determinato, ai fini IRPEG ed ILOR, secondo il principio di competenza. a) La com- missione di primo grado ha accolto il ricorso della CI sulla base di tre argomenti assolutamente ininfluenti: la SI non ha pagato le fatture dalle quali sono state tratte le cifre recuperate a tassazio- ne [la circostanza è irrilevante, perché gli obblighi fiscali in questione nascono con la maturazione del di- ritto (c.d. principio di competenza), a prescindere dal pagamento effettivo (c.d. principio di cassa)]; - la stessa SI ha annotato nei propri registri IVA le dette fatture e, per questo fatto, le è stata contesta- ta la indebita detrazione dell'IVA non corrisposta [il fatto che la SI abbia annotato nei propri registri IVA le fatture in contestazione è circostanza che, fino a quando non sia provata la frode, dovrebbe, semmai, indurre a ritenere che il pagamento sia stato effettua- anche se, giova ribadirlo, la circostanzato, dell'avvenuto pagamento è assolutamente irrilevante ai fini della imputazione;
in ogni caso le eventuali vio- lazioni commesse dalla SI non possono influire sui rapporti tra la CI e l'Erario]; la CI ha - contabilizzato soltanto i ricavi ottenuti, relativi all'unica fattura pagata [la circostanza non prova nul- la;
alla CI viene contestato proprio di non aver contabilizzato gli altri proventi di competenza del 1980]; b) La commissione di secondo grado si è limitata a ribadire che la SI ha annotato nel proprio registro iva tutte le fatture (circostanza che, di per sé, depo- ne a favore della tesi sostenuta dall'ufficio), ma ha pagato (circostanzasoltanto la prima irrilevante ai fini della determinazione della competenza), eviden- ziando, poi, che la CI le ha depennate dal regi- stro IVA avvalendosi delle norme contenute nell'art.26 6 del DPR 633/72'. Quest'ultimo adempimento serviva alla CI per evitare di dover versare l'iva che non era i stata incassata e che, contrariamente a quanto accade per l'IRPEF e l'ILOR, deve essere versata soltanto se sia stata già materialmente incassata (c.d. criterio di cassa). Il fatto che le fatture siano state annullate non incide sul fatto che gli importi relativi dovevano essere imputati all'esercizio 1980. Le norme dettate ai fini dell'iva non possono influenzare la determinazione del reddito d'impresa, proprio a causa della diversità dei criteri di imputazione"; B) - "Ritiene il Collegio che l'Ufficio abbia operato correttamente in base al combinato disposto degli artt. 74 e 53, 3° comma, DPR 597/73. Quest'ultima disposizione prevede, infatti, che i corrispettivi derivanti da contratti che ne prevedono L la erogazione periodica, si considerano conseguiti alla data della loro maturazione. La IE CI conte- sta che, nella specie sia applicabile il criterio della competenza, perché questo presuppone la certezza dei proventi recuperati a tassazione, che, sempre nella specie, non sussisterebbe perché si tratterebbe di pro- venti contestati. L'eccezione è infondata nel merito e, comunque, non provata. I proventi in questione sono co- stituiti, in parte, da corrispettivi non corrisposti ma maturati, per i quali vale il principio della competen- 7 za, specificamente disciplinato dal ricordato art.53, 3° comma.... (le fatture fanno specifico riferimento agli SS.AA.LL.), e, in parte, da 'penalità' per fermo can- tiere, liquidati sulla base di specifici accordi pre- ventivi tra le parti (che hanno proprio la finalità di dare certezza all'ammontare dei danni in caso di ina- dempienza contrattuale), anch'esse imponibili per com- petenza, come sopravvenienze attive. In ogni caso, poi, non risulta che vi sia un contenziosɔ in atto tra la hierici e la SI. Agli atti vi è soltanto copia di lettere, prive di data certa, con le quali quest'ultima genericamente, le fatture relativesocietà contesta, alle sole penalità. Risulta, inoltre che la SI è sta- ta posta in Amministrazione controllata [recte: ammini- strazione straordinaria] e che il commissa- rio...ha.... ammesso al passivo.... almeno il credito di £.215.071.136... In definitiva.... 'il conflitto successivo sorto tra le due società per il pagamento delle fatture medesime....poteva consentire alla CI di rilevare negli altri esercizi la perdita o sopravvenienza passi- va subita per il mancato conseguimento dei ricavi ai sensi dell'art.57 DPR 597'. Tutto cio, però, comunque non consentiva di prescindere dal principio della impu- tazione dei componenti del reddito in base alla compe- tenza". 8 1.4 Avverso tale decisione la CI S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, dedu- cendo quattro motivi di censura, illustrati con memo- ria. Resiste, con controricorso, il Ministro del- le Finanze.
1.5 Con ordinanza del 5 maggio 1998, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, dando atto che con- tro la decisione impugnata pendeva, dinanzi alla Com- tributaria centrale, ricorsc per revocazionemissione proposto dalla stessa IE CI.
1.6 Con ricorso del 17 ottobre 1997, infatti, la IE impugnò per revocazione la predetta decisione n.5408/96 del 5 novembre 1996, lamentando che la stessa aveva ignorato sia la documentazione prodotta (processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, non- ché fatture e lettere allo stesso allegate), sia il "giudicato" formatosi a seguito della sentenza della Corte di cassazione n.794 del 24 gennaio 1995. Con tale sentenza questa Corte, nell'ambito del giudizio di op- posizione allo stato passivo della S.I.O.G. in ammini- strazione straordinaria, promosso dalla CI cui questa era stata ammessa per la somma di £.215.071.025, quale corrispettivo dell'appalto, e non anche per le somme richieste a titolo di penalità da "fermo cantie- 9 re" ha respinto il ricorso della CI avverso la sentenza d'appello, che aveva ammesso al passivo, a quest'ultimo titolo, la sola somma di #.50.000.000. La Commissione tributaria centrale, con de- cisione n.4076/99 del 21 giugno 1999, dichiarò inammis- sibile il ricorso, osservando, in particolare, che, "anche se la decisione impugnata avesse risolto erro- neamente la questione, ciò sarebbe dioeso dalla inter- pretazione da essa data al combinato disposto degli artt.74 e 53....ma non sarebbe quindi l'effetto di un 'errore di fatto risultante dagli atti e documenti del- la causa' mancando così proprio il presupposto dell'invocato art.395 n.4 c.p.c."; e, quanto alla sen- tenza della Corte di cassazione, che "di tale giudizio non risultano espliciti riferimenti della ricorrente nelle memorie e negli allegati prodotti dinanzi alla Commissione centrale in quella sede (né per vero la stessa ricorrente lo sostiene apertis verbis) e neppure in atti precedenti (per quanto potesse essere rilevan- te)".
1.7 Anche avverso tale decisione la IE Chie- rici ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura. Il Ministro delle Finanze, benché ritualmen- te intimato, non si è costituito, né ha svolto attività 10 difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 I ricorsi nn.3945 del 1997 relativo n. 5408/96 all'impugnazione della decisione della C.T.C. relativo del 5 novembre 1996 - e 10820 del 2000 all'impugnazione della decisione della C.T.C. n.4076/99 -del 21 giugno 1999 debbono essere riuniti, avuto ri- guardo alla loro stretta connessione.
2.2 Con il primo (con cui deduce: "Violazione di legge di cui all'art.111 2° comma Cost. per falsa ap- plicazione dell'art. 74, in relazione all'art.53 3° com- ma e 55 D.P.R. 29.9.1973 n.597, nonché dell'art.5 D.P.R. 29.9.1973 n.598 e dell'art.26 D.P.R. 26.10.1972 n.633 e falsa applicazione dei principi normativi e re- golamentari sui criteri di imputazione dei corrispetti- vi"), secondo (con cui deduce: "Violazione di legge di cui all'art.111 2° comma Cost. per falsa applicazione dell'art.57 D.P.R. n.597/73 nonché dell'art.5 D. P. R. n.598/73 e della'rt.26 D.P.R. n. 633/72 e falsa applica- zione dei principi normativi e regolamentari sui crite- ri di imputazione dei corrispettivi") e terzo motivo di ricorso (con cui deduce: "Violazione di legge di cui all'art.111 2° comma Cost. per falsa applicazione degli artt. 23, 24, 25 e 26 D.P.R. 26.10.1972 n.633 e degli artt.74, 53 2° comma e 55 D.P.R. n.597/73 e falsa ap- 11 plicazione dei principi normativi e regolamentari sui criteri di imputazione dei corrispettivi") i quali possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della loro evidente connessione la IE ricorrente -- laddove, in de- critica la decisione n.5408 del 1996 finitiva, afferma che sia i ricavi da corrispettivi dell'appalto, sia quelli derivanti dall'applicazione delle penalità contrattuali da fermo cantiere sono im- putabili all'esercizio sociale del 1980 in base al c.d. criterio di competenza indipendentemente dal loro ef- fettivo conseguimento sostenendo che: a) - i proventi derivanti dall'applicazione delle "penali" contrattuali non sarebbero qualificabili come corrispettivi da pre- stazione di servizi, bensì, avuto riguardo alla loro natura risarcitoria, come sopravvenienze attive e, quindi, imputabili all'esercizio sociale in cui si sono realizzate, ai sensi dell'art.55 del d. P.R. n.597 del 1973; b)- comunque, in tanto sarebbe applicabile il criterio di competenza, in quanto sussistesse la cer- tezza dei ricavi recuperati a tassazione (art.74 stesso decreto), mentre, nella specie, le fatture emesse sa- rebbero state contestate immediatamente dalla IE SI ed immediatamente annullate, in base all'art.26 del d.P.R. n. 633 del 1972, dalla IE CI;
c) - contrariamente a quanto affermato dai Giudici a quibus, 12 sarebbe inapplicabile, nella specie, l'art.57 del d. P. R. n.597 del 1973 ed in particolare l'imputazione negli esercizi successivi a quello del 1980, a titolo di perdita o sopravvenienza passiva, dei ricavi non ef- fettivamente conseguiti, in quanto tale disposizione dovrebbe essere rapportata a quanto stabilito dal suc- "cessivo art. 74 circa l'esistenza 'certa" dei ricavi;
d) - se un'operazione imponibile viene meno in tutto о in parte, e di tale circostanza si può tenere legitti- mamente conto ai fini dell'imponibile i.v.a., sarebbe assurdo pretendere che la stessa operazione, ancorché non più esistente sul piano contabile. concorra a for- mare il reddito d'impresa; mentre, invece, sarebbe istituibile un perfetto parallelismo tra quanto dispo- sto dagli artt. 26 del d.P.R. n.633 del 1972 e 74 del d. P.R. n.597 del 1973. Infine, con il quarto motivo (con cui dedu- ce: "Violazione di legge di cui all'art.111 2° comma Cost. per mancanza e/o manifesta illogicità della moti- vazione in ordine a punti decisivi della causa concer- nenti l'individuazione dei criteri di certezza ai fini dell'imputazione a reddito di ricavi mai conseguiti"), la ricorrente denunzia, in relazione ai vizi di viola- zione di legge rilevati nei precedenti motivi, anche specifici vizi di motivazione della decisione impugna- 13 ta, sia sotto il profilo della sua assoluta carenza, sia sotto quello della sua manifesta illogicità.
2.3 Deve, preliminarmente e d'ufficio, rilevarsi un vizio, che inficia in modo radicale la decisione im- pugnata n.5408/96 del 5 novembre 1996, e che attiene alla validità del ricorso introduttivo del relativo giudizio (cfr., supra, n.1.1). E' noto che, secondo il costante orientamen- to di questa Corte (cfr., e pluribus, sent. n.13876 del 1999), integralmente condivisc dal Collegio, l'art. 17 del d. P.R. n.636 del 1972, nel testo sostitui- to dall'art.8 del d. P. R. n.739 del 1981, applicabile alla specie ratione temporis, richiede, per la proposi- zione del ricorso davanti alla commissione tributaria, non solo la consegna o la spedizione cell'originale al- la segreteria della commissione medesima, ma anche la consegna o la spedizione di copia all'ufficio tributa- rio competente;
sicché, l'osservanza del termine peren- torio di sessanta giorni, previsto a pena di inammissi- bilità del ricorso introduttivo, postula che entro tale termine si provveda ad entrambi gli adempimenti, il se- condo dei quali è diretto a consentire all'ufficio tri- butario, legittimato a resistere, di partecipare al giudizio ed attiene alla valida costituzione del rap- porto processuale, con la conseguenza che la sua man- 14 canza la sua intempestività determina l'inammissibilità del ricorso introduttivo per carente instaurazione di rituale contraddittorio, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e senza che l'omissione od il ritardo di detto adempimen- to possa essere sanata dalla successiva costituzione in giudizio dell'ufficio tributario legittimato, non po- tendo tale fatto incidere sulla decadenza già verifica- tasi. Orbene, nella specie, risulta che la copia del ricorso introduttivo, destinata all'Ufficio di- strettuale delle imposte dirette di Roma, è stata, al pari dell'originale, depositata presso la segreteria della Commissione tributaria di I° grado di Roma in da- ta 20 giugno 1984, trasmessa, a cura della segreteria, al predetto Ufficio con elenco n. 5482 del 26 giugno 1984, ed è a quest'ultimo pervenuta nelle date del 3 luglio 1984 (Servizio contenzioso dell'Ufficio) e del 13 luglio 1984 (II° Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma): allorquando, cioè - a parte la consi- derazione che l'attività di trasmissione della copia è stata effettuata dalla segreteria della Commissione, anziché, come previsto dalla legge, dalla IE con- tribuente - era, comunque, scaduto (in data 29 giugno 1984) il termine di decadenza per l'impugnazione 15 dell'avviso di accertamento, notificato alla CI S.r.l. in data 30 aprile 1984 (cfr., supra, n.1.1). E' indispensabile aggiungere che su tale questione, come detto rilevabile d'ufficio in ogni sta- to e grado del processo, non si è formato il "giudicato posto che la relativa eccezione,interno": infatti sollevata dall'Ufficio, era stata (ignorata dalla Com- missione tributaria di I° grado, ma, in quanto ripropo- sta in appello) formalmente respinta da quella di se- condo grado (cfr., supra, nn.
1.1. e 1.2); che la stessa છે stata nuovamente proposta dinanzi alla Commissione tributaria centrale;
che quest'ultima ha ritenuto "superata la questione", in ragione dell'accoglimento nel merito del ricorso dell'Ufficio; e che su questo punto il Ministro delle Finanze non ha proposto ricorso incidentale deve sottolinearsi, innanzitutto, l'evidente erroneità dell'affermazione di "superamento” di una questione pregiudiziale, concretamente idonea a definire il giudizio (cfr. art.279 comma 2 n.2 cod. proc. civ.), in ragione dell'accoglimento nel merito della domanda della parte, che quella questione abbia sollevato;
e, in secondo luogo, che le successive espressioni utilizzate dalla decisione impugnata (cfr., supra, n.l.3) non integrano un giudizio autonomo sulla questione medesima, tale da determinare, in assenza di 16 impugnazione sul punto, la formazione del giudicato (di reiezione dell'eccezione) su di essa. E' sufficiente, a tal ultimo proposito, considerare la sequenza logica del ragionamento svolto dalla Commissione tributaria centrale: il "superamento" della questione è fatto di- scendere, immediatamente, dal giudizio di fondatezza del ricorso dell'Ufficio e di meritevolezza del suo ac- coglimento (è significativo, in tale prospettiva, l'uso dell'avverbio "conseguentemente"); sicché, la successi- Va osservazione secondo cui la questione medesima è stata comunque, in primo e secondo grado [recte: sol- tanto in secondo grado] giustamente respinta" non in- tegra effettiva ed autonoma ratio decidendi, rispetto a quella di "superamento" della questione, bensì soltanto obiter dictum, per la decisiva ragione che il giudizio di “giustezza" della reiezione dell'eccezione risulta del tutto immotivato rispetto a quello di "superamento" della questione, espressamente giustificato, appunto, sia pure in modo erroneo, dall'accoglimento, nel meri- to, del ricorso dell'Ufficio. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 comma 2 del d.lgs. n.546 del 1992 e 382 comma 3 secondo periodo cod. proc. civ., in quanto il processo non poteva essere proseguito in primo grado, 17 in ragione della predetta invalidità del ricorso intro- duttivo, che i Giudici della Commissione tributaria dichiarare, pronunciandone centrale avrebbero dovuto intervenuta decadenza l'inammissibilità per dall'impugnazione dell'avviso di accertamento (restano, ovviamente, travolte anche le decisioni di primo e se- condo grado). 18 2.4 E' evidente che l'annullamento, per le suespo- ste ragioni, della decisione della Commissione tributa- ria centrale n.5408/96 del 5 novembre 1996 estende i suoi effetti, in base al principio enunciato dall'art.336 comma 2 cod. proc. civ., anche alla decisio- ne della stessa Commissione n.4076/99 del 21 giugno 1999 (cfr., supra, n.1.6), impugnata. con il ricorso n.10820 del 2000, che, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse a proporlo.
2.5 La peculiarità della fattispecie processuale esaminata integra giusto motivo per dichiarare compen- sate per intero, tra le parti, le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi nn.3945 del 1997 e 10820 del 2000; pronunciando sul primo, cassa senza rinvio la de- cisione impugnata;
dichiara inammissibile il secondo;
compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 21 febbraio 2001 \ relatore Il relatore ed estensore Il Presidente Salvatore Di Palmaகலி Michele Canillo DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 28 G¥U. 2001 Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 1 18 Osvaldo Ascanio 1 Le Corte Sufieme di Cassazione con senteuse 1 5855/05 dichiara inammissibile il Ricorso per revocasion . чело IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Romie 17.03.2005 Antonella Fontana نفسها you