Sentenza 29 marzo 1999
Massime • 1
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, purché non pretestuosi e strumentali, bensì volti a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva imponendo un'effettiva necessità di riduzione dei costi - grava sull'imprenditore l'onere della prova tanto dell'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, quanto della impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale ; l'onere probatorio relativo a tale ultimo elemento, concernendo un fatto negativo, va assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al tempo del recesso, stabilmente occupati, o il fatto che dopo il licenziamento - e per un congruo periodo - non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica. (Nel caso di specie la sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto non solo che la società datrice di lavoro non avesse fornito la suddetta prova, ma che dalle risultanze di causa fosse emerso proprio il contrario e cioè l'esistenza in azienda di almeno due posti che avrebbero potuto essere utilmente ricoperti dalla lavoratrice licenziata; tali posti, infatti, successivamente, o almeno contestualmente, al licenziamento erano stati assegnati a due lavoratori i quali, benché si trovassero in una situazione di "distacco" presso altre società del medesimo gruppo, dovevano essere considerati di nuova assunzione, non costituendo il "gruppo di società" un fenomeno rilevante sotto il profilo giuridico, ma solo sotto quello economico, con l'unico limite della frode alla legge).
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1. Questione La lavoratrice, premesso di avere lavorato alle dipendenze della Società, trasformatasi in un'altra società e di avere il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33 legge 1992 n. 104 per l'assistenza al padre portatore di handicap, chiese l'annullamento del trasferimento e del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in quanto la lavoratrice ha dedotto che si trattava di provvedimenti discriminatori – come era desumibile da analoghe iniziative adottate nei confronti di altre lavoratrici – posti in essere in violazione dei diritti riconosciuti dalla legge n. 104/92. Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso. Con sentenza della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/1999, n. 3030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3030 |
| Data del deposito : | 29 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente
Dott. Ettore MERCURIO Consigliere
Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Cons. Relatore
Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TAIP spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. DY AM, elettivamente domiciliato in Roma, via A. DePretis n.86, presso l'avv. Pietro Cavasola, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente agli avvocati Enrico de Francesco del Foro di Taranto e Gigliola Iotti del Foro di Modena;
- ricorrente -
contro
UN RI, elettivamente domiciliata in Roma, via Merulana n, 234 presso l'avv. Cristina Della Valle, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'avv. Giuseppe Oliva del Foro di Martina Franca (Taranto)
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, n.295 del 1997 del 13 - 21 febbraio 1997; RG 2897/95;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13-21 febbraio 1997, il Tribunale di Taranto, in riforma della sentenza del locale Pretore del 22 dicembre 1994 n.8028, dichiarava illegittimo ed annullava il licenziamento intimato dalla spa TAI& a UN AR in data 25 gennaio 1994 e ordinava alla stessa società di reintegrare la UN nel posto di lavoro, presso l'Ipercoop di Taranto, e di pagare alla stessa una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione ed al pagamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali.
I giudici di appello osservavano che indubbiamente la aveva soppresso il posto di capo area deperibili (già della UN) , attribuendone i compiti relativi al direttore dell'Ipermercato di Taranto. Se, peraltro, poteva ritenersi sussistente la soppressione del posto di capo area deperibili, tuttavia, secondo il Tribunale, il datore di lavoro non aveva affatto dimostrato - come pure sarebbe stato suo onere - l'impossibilità di adibire utilmente la lavoratrice a mansioni diverse, secondo l'interpretazione data all'art.3 della legge 604 del 15 luglio 1966, nel consolidato insegnamento di questa
Corte.
Nel caso di specie, anzi, non solo il datore di lavoro non aveva fornito la prova di tale impossibilità, ma addirittura nel corso dell'istruttoria erano stati individuati altri compiti che avrebbero potuto essere svolti dalla UN senza alcuna difficoltà e che erano riferibili al medesimo livello attribuito alla ricorrente. Osservava infatti il Tribunale che all'epoca del licenziamento, l'Ipercoop di Taranto si articolava in quattro aree commerciali, e cioè nell'area deperibili, diretta dalla UN, nelle aree Bazar, e Tessili e Vari.
In queste due ultime aree, secondo quanto riferito dallo stesso Direttore dell'Ipermercato, Ivano Fabbri, erano preposti - sempre all'epoca del licenziamento - LI CA e BO CO, entrambi distaccati da altra Coop (ed assunti direttamente dalla TAIP contestualmente al licenziamento della UN).
"Ciò significa - conclude il Tribunale - che all'epoca dell'impugnato recesso, almeno due posti di lavoro senz'altro equivalenti a quello occupato dalla UN, ovvero quelli di capo area Tessili e capo area Vari non erano stabilmente occupati da altri lavoratori".
Tra l'altro, osservava il Tribunale, la UN aveva maturato una considerevole esperienza nello specifico settore tessile, bazar, e prodotti casalinghi "ovvero in aree commerciali identiche o assolutamente analoghe a quelle esistenti presso l'ipermercato di Taranto, oltre all'area deperibili", svolgendo attività in questi settori non sole, in Italia, ma anche all'estero come capo reparto, capo area e capo fila.
Per queste ragioni, il Tribunale concludeva che la disposta soppressione del posto occupato dalla UN (capo area deperibili) non poteva integrare, nel caso in esame, giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ai sensi dell'art.3 della legge 604 del 1966. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la TAIP spa con unico motivo.
Resiste la UN con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.3 della legge 604 del 1966, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi (art.360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la disponibilità in azienda di altri posti equivalenti a quello ricoperto dalla UN all'epoca del licenziamento, ed in ogni caso avrebbe valutato erroneamente le precedenti esperienze della UN, ritenendo che la stessa avesse svolto - in Italia o all'estero- compiti analoghi o identici a quelli affidati ai due nuovi assunti. Il ricorso non è fondato.
Attraverso la denuncia di vizi di violazione di legge e difetto o contraddittorietà di motivazione, la società ricorrente tende in realtà a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede di legittimità. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corre, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l'onere di provare di non poter diversamente utilizzare il dipendente in analoghe mansioni, ed in concreto - riguardando l'onere probatorio un fatto negativo - deve dimostrare, mediante idonei fatti positivi -, la circostanza che i residui posti di lavoro al tempo del licenziamento, fossero stabilmente occupati da altri lavoratori, presso tutte le sedi dell'attività aziendale, salvo il caso di preliminare rifiuto del lavoratore (Cass.23 ottobre 1996 n. 9204, 26 ottobre 1996 n. 9369, 27 novembre 1996 n. 10527, 21 febbraio 1998 n. 1891). La valutazione dell'impossibilità di utilizzare il dipendente in altre mansioni equivalenti è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in questa sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Nel caso di specie, con ampia motivazione, che sfugge a qualsiasi censura, perché esente da vizi logici ed errori giuridici, il Tribunale è giunto alla conclusione che all'epoca del licenziamento della UN esistevano in azienda almeno due posti di capo area che potevano ben essere ricoperti dalla stessa lavoratrice, in base alle esperienze professionali già maturate in Italia ed all'estero. Costituisce un accertamento di fatto quello che riconosce alla UN esperienze professionali analoghe o identiche a quelle di capo area dei settori tessile e vari.
Le altre censure riguardanti la maggiore esperienza dei nuovi assunti, BO e LI, non possono trovare ingresso in questa sede.
Essi, pur avendo lavorato presso l'Ipercoop di Taranto in una situazione di "distacco" da altre società, furono assunti dalla società ricorrente solo a gennaio 1994. Così è stato accertato dal Tribunale e su tale punto non è stata proposta alcuna censura dalla società ricorrente.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il "gruppo di società" non costituisce un fenomeno rilevante sotto il profilo giuridico, ma solo sotto quello economico, con l'unico limite della frode alla legge.
Pertanto, sia lo BO che la LI sono da considerare come assunti successivamente (o almeno contestualmente) al licenziamento della UN, con le conseguenze già delineate dai giudici di appello.
Costituisce del resto principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'onere della prova relativo all'impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell'ambito della organizzazione aziendale - concernendo un fatto negativo - deve essere assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al tempo del recesso, stabilmente occupati, o il fatto che dopo il licenziamento - e per un congruo periodo- non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica (Cass.27 novembre 1996 n. 10527) Nel caso di specie, ha concluso il Tribunale, non solo la società TAIP non ha fornito tale prova, ma dalle risultanze di causa è emerso proprio il contrario, e cioè che esistevano in Azienda almeno due posti di capo area disponibili, che avrebbero potuto essere senza difficoltà ricoperti dalla stessa UN.
Quanto alle censure relative alla diversa professionalità della lavoratrice, è appena il caso di ricordare quanto accertato dai giudici di appello, ribadendo che l'equivalenza delle mansioni assegnate al lavoratore rispetto a quelle precedentemente svolte (prescritta dall'art.2103 codice civile) va riconosciuta in tutti i casi in cui le nuove mansioni consentano l'utilizzazione ed il perfezionamento del corredo di nozioni, esperienza e perizia acquisito nella fase pregressa del rapporto di lavoro (Cass. 1615 del 16 febbraio 1998), o comunque in attività lavorative precedenti che abbiano analogo inquadramento e trattamento.
Nel caso di specie, i giudici di appello hanno ritenuto raggiunta la prova - anche a seguite, del comportamento processuale della società TAIP e della documentazione prodotta dalla diretta interessata - che la UN avesse maturato una considerevole esperienza professionale come capo reparto, area e capo fila in settori diversi dall'alimentare e segnatamente nel settore tessile, vari e bazar. Tale accertamento, in quanto logicamente e correttamente motivato, sfugge a qualsiasi censura.
Le censure della ricorrente relative alla necessità di una riduzione di costi non possono infine essere prese in considerazione, perché sollevate per la prima volta in questa sede di legittimità (pag.7 del ricorso).
Le questioni sollevate dalla resistente in ordine alla spettanza dell'indennità di preavviso rimangono evidentemente assorbite dal rigetto del ricorso per cassazione. Il Tribunale di Taranto, con la sentenza impugnata, aveva dichiarato illegittimo ed annullato il licenziamento intimato dalla TAIP Spa a UN AR e ordinato alla stessa TAIP di reintegrare UN AR nel posto di lavoro, condannando la società al pagamento in favore della ricorrente "di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione". Ogni richiesta relativa alla condanna al pagamento di sessanta giorni di indennità di preavviso deve pertanto intendersi assorbita da tale pronuncia.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente giudizio di legittimità, che liquida in lire 25000 oltre a lire 3.000.000 (tremilioni) per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 Marzo 1999