Sentenza 20 giugno 2003
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare rigetta la richiesta avanzata dal P.M. di ammissione di atti e documenti prodotti dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2003, n. 32262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32262 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Bruno FOSCARINI Presidente
dott. Francesco NICASTRO Componente
dott. Andrea COLONNESE "
dott. Angelo DI POPOLO "
dott. Luciano PANZANI "
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
nei confronti di:
1) RE LU N. IL 25/10/1978;
2) TR TO N. IL 23/03/1948;
3) TO NA N. IL 01/01/1949;
4) CA NN N. IL 27/07/1949;
5) EL LA N. IL 02/01/1963;
6) VOCE ALFREDO N. IL 10/11/1949;
7) VOCE OM N. IL 29/09/1976;
8) LC ZO N. IL 01/06/1950;
9) MA RA N. IL 18/02/1958;
10) SA FO ER N. IL 07/06/1960;
11) ZA LF SC N. IL 06/04/1956;
12) OL AL N. IL 25/08/1948;
13) AD GI N. IL 28/06/1972;
14) D'ND IG N. IL 01/01/1964;
15) OL NE N. IL 26/05/1946;
16) CA ZO N. IL 04/02/1964;
17) LO IO N. IL 31/05/1971;
18) LI OM N. IL 27/07/1968;
19) GU PI IG N. IL 23/12/1933;
20) ZA SC N. IL 15/11/1939;
21) ET NS N. IL 12/04/1960;
22) LA CA N. IL 19/03/1952;
23) ET AT N. IL 09/04/1941;
avverso l'ORDINANZA del 20/12/2002 del GIUDICE della UDIENZA PRELIMINARE di CROTONE;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Colonnese Andrea;
Lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il G.U.P. presso il tribunale di Crotone con ordinanza 20/12/2002 rigettava la richiesta del P.M. "di ammissione di atti e documenti prodotti successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio (Verbali di incidente probatorio del 7/4/2001 e del
6/7/2001)"dichiarandone l'inutilizzabilità.
Ricorre per cassazione il P.M. presso il tribunale di Crotone denunciando "l'abnormità del provvedimento impugnato", adottato "in violazione del disposto dell'art. 421 comma 3 c.p.p.". Deduce che, in forza di tale disposizione, si ricava il principio dell'utilizzabilità non solo degli atti trasmessi ai sensi dell'art.416 comma 2 c.p.p. ma anche "di quelli che il P.M. o i difensori depositino nel corso dell'udienza preliminare purchè prima della discussione".
I motivi sono manifestamente infondati ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Deve premettersi che si considerano abnormi i provvedimenti del giudice inficiati da anomalie tali che ne impediscono l'inquadramento negli schemi normativi tipici, rendendoli incompatibili con i principi generali del sistema processuale. Chiaramente nella specie non si verte in detta situazione rientrando nei poteri del G.U.P. l'adozione del provvedimento in questione. La pronuncia, poi, sulla eccezione in ordine all'utilizzabilità degli atti è strumentale e non ha giuridica autonomia per essere impugnata. Va aggiunto che, ai sensi dell'art. 421 comma 3 c.p.p., le parti formulano le rispettive conclusioni utilizzando, oltre gli atti contenenti nel fascicolo trasmesso a norma dell'art. 416 comma 2, "gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione".
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31 luglio 2003.