Sentenza 21 maggio 2008
Massime • 1
In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, qualora il reato sia costituito da più violazioni commesse prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 300 del 2000 che ha previsto, introducendo l'art. 322 ter cod. pen., la confisca per equivalente (applicabile, in virtù dell'art. 640 quater cod. pen. al delitto in oggetto), la confisca medesima può eseguirsi solo relativamente alle violazioni commesse successivamente alla legge menzionata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2008, n. 25910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25910 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 21/05/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 760
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 4511/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Caraccioli Ivo del foro di Torino nell'interesse di LI CE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 30 maggio 2007 del Tribunale per il riesame di Crotone;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Vito D'Ambrosio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore Caraccioli Ivo il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del riesame di Crotone, con ordinanza in data 30/5/2007 (dep. il 4/6/07), confermava il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip di Crotone, in data 21/4/2007, nell'ambito del procedimento penale a carico di LI CE ed altri, per i reati di falso e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, avente ad oggetto le somme giacenti su alcuni conti correnti bancari e libretti di risparmio, fino a concorrenza dell'importo di oltre 8 milioni di Euro, nonché in caso di indisponibilità della somma indicata, delle quote di azioni e dei beni immobili e mobili registrati di pertinenza delle persone fisiche e delle società ELY FLY S.p.a. e GALILEO TRAINING CENTRE S.r.l.. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione LI CE, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando sostanzialmente due motivi di gravame.
Con il primo motivo deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la violazione o falsa applicazione della legge penale, in relazione all'art. 309 c.p.p., comma 9 e art. 324 c.p.p., comma 7, all'art. 321 c.p.p. ed agli artt. 322 ter, 640 bis e 640 quater c.p., nonché il vizio della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Al riguardo il ricorrente si duole del fatto che il Gip, accogliendo la richiesta di sequestro preventivo proposta dal P.M., relativamente alla somma di denaro di Euro 8.832.039 (incassata dalla ELY FLY S.p.a.) ed alla somma di Euro 4.603.248,85 (incassata dalla Galileo Training Centre), avesse delegato alla P.G. il potere di selezionare l'oggetto del sequestro, determinando così una illegittima sostituzione della Polizia Giudiziaria all'Autorità Giudiziaria nell'individuazione dei beni da sottoporre a sequestro. A fronte di tale doglianza, già sollevata con la richiesta di riesame, il Tribunale territoriale avrebbe compiuto una illegittima integrazione del provvedimento di sequestro del Gip, con una motivazione illogica e contraddittorie, assumendo che il richiamo a quanto risultante dai registri immobiliari e mobiliari escludeva ogni discrezionalità della P.G. nella scelta dei beni da sottoporre a sequestro. Inoltre si duole che la P.G. avesse applicato il vincolo cautelare a numerosi beni, senza che ne fosse stato previamente accertato il valore. Sollevata tale questione con la richiesta di riesame, il Tribunale territoriale avrebbe compiuto nuovamente una illegittima integrazione del provvedimento di sequestro del Gip, con una motivazione illogica e contraddittorie, assumendo che il valore dei beni sequestrati si evinceva dagli atti d'acquisto e dalle fatture. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la violazione o falsa applicazione della legge penale, in relazione all'art. 2 c.p., artt. 322 ter e 640 quater c.p. e L. n. 300 del 2000, art. 15, nonché il vizio della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Al riguardo si duole che il Tribunale abbia ritenuto possibile applicare la confisca per equivalente (ed in via preventiva il sequestro) anche con riferimento a quei contributi erogati anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 300 del 2000, che ha introdotto nel codice penale la norma di cui all'art. 332 ter, e ciò con riferimento a una franche di Euro 6.821.004,20.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui alla presente motivazione.
Deve preliminarmente essere rigettato il primo motivo di ricorso, siccome meramente ripetitivo di una questione già sollevata con la richiesta di riesame ed affrontata al Tribunale territoriale con motivazione adeguata, insuscettibile di censura nel giudizio di legittimità, dal momento che in materia di misure cautelari reali, e segnatamente di sequestro preventivo, a mente dell'art. 325 c.p.p., comma 1, il ricorso è possibile soltanto per violazione di legge e non per vizi della motivazione.
È fondato, invece, il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta che il sequestro abbia colpito beni di valore corrispondente alle rate del finanziamento riscosse in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge (29 settembre 2000, n. 300, G.U. 25 ottobre 2000, n. 250), che ha introdotto l'istituto della confisca per equivalente con riferimento al reato contestato.
È pacifico, nel caso di specie, che una rata del finanziamento agevolato illecitamente conseguito sia stata percepita anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge. Ebbene, la giurisprudenza di questa Suprema Corte, condivisa dal collegio, ha chiarito che il reato di truffa si consuma non nel momento in cui il soggetto passivo assume per effetto degli artifici e raggiri l'obbligazione, bensì quando l'agente consegue la disponibilità concreta del bene con l'effettivo altrui danno consistente nella perdita del bene stesso da parte del soggetto passivo e, quando l'obbligazione assunta dal soggetto passivo viene adempiuta in momenti successivi, a scadenze periodiche, non è configurabile un unico delitto di truffa avente ad oggetto l'obbligazione complessiva, bensì una pluralità di eventi dannosi e, quindi, un delitto continuato, rispetto al quale le singole riscossioni costituiscono altrettanti atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso;
atti nei quali l'iniziale proposito fraudolento si riproduce attraverso il silenzio sulla illiceità della situazione (Sez. 5 30 marzo 1992, n. 7239, Topolini, riv. 190981; v. anche Sez. 2, 27 febbraio 1979, n. 7339, Grande, riv. 142797; Sez. 1, 21 maggio 1973, n. 947, Cuscito, riv. 124804). Tale affermazione di principio deve essere correlata all'espresso disposto della L. n. 300 del 2000, art. 15 che esclude l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 322 ter c.p. ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa. La disposizione deve essere letta anche alla luce della natura giuridica della confisca per equivalente che, come è stato rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 316 del 21/12/2006 Cc. (dep. 10/01/2007) Rv. 235363), è essenzialmente sanzionatoria, di modo che essa non può applicarsi (art. 25 Cost., comma 2) alle violazioni commesse anteriormente alla sua previsione.
È evidente, peraltro, che, esclusa la applicabilità della confisca per equivalente in applicazione dei principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, rimane ferma la operatività, ove ne ricorrano i presupposti, della generale confisca di cui all'art. 240 c.p.. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Crotone per nuovo esame che, conformemente a quanto già statuito da questa Sezione con la sentenza n. 3629 del 12/12/2006 (dep. 31/01/2007, Rv. 235814) faccia applicazione del seguente principio di diritto: "qualora il delitto di cui all'art. 640 bis c.p. sia costituito da più violazioni commesse prima e dopo l'entrata in vigore della legge che ha previsto in relazione ad esso la confisca per equivalente (art. 640 quater c.p.), ai fini dell'applicazione di tale misura deve tenersi conto esclusivamente delle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore della legge stessa".
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Crotone per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2008