Sentenza 7 aprile 1998
Massime • 1
Affinché le dichiarazioni parzialmente divergenti rese da due collaboratori ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. possano ritenersi non in contraddizione e fonte di responsabilità per l'imputato, occorre che il nucleo centrale del racconto non solo coincida ma presenti altresì elementi specifici che, potendo essere conosciuti soltanto da persone che siano state testimoni del fatto o alle quali il fatto è stato raccontato da testimoni diretti, dimostrino una conoscenza "privilegiata", cioè non relativa a notizie di dominio pubblico. Il giudice deve non già fornire la prova negativa della possibilità di conoscere i particolari riferiti attraverso le comuni fonti di informazione, circostanza che sarebbe impossibile da dimostrare, ma indicare gli elementi in base ai quali possa ragionevolmente escludersi che il racconto sia frutto di operazioni manipolatorie di dati di comune esperienza. (Fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di condanna per omicidio volontario basata sulle dichiarazioni di due collaboratori che avevano indicato un diverso movente e modalità di esecuzione in parte diverse).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/1998, n. 8057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8057 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 07.04.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. GEMELLI TORQUATO " N.444
3.Dott. FAZZIOLI EDOARDO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N.04404/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da :
1) SO RE n. il 18.11.1967
2) CH LI n. il 11.06.1966
avverso sentenza del 19.06.1997 C. ASS. APP. di PALERMO
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere FAZZIOLI EDOARDO udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. DI ZENZO CARMINE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi
Osserva in fatto e in diritto.
1. Con sentenza del 24 febbraio 1996 la Corte di assise di Agrigento affermava la responsabilità di SO DO e HI LO per il reato di omicidio volontario premeditato nei confronti di FA SO e per i connessi delitti di porto e detenzione di arma da fuoco, commessi in Castrofilippo il 26 gennaio 1991 e il HI anche per il delitto di cui all'art. 416bis c.p. per avere partecipato ad una associazione di stampo mafioso armata, denominata "stidda", in MU e altrove fino al 13 maggio 1992.; condannava entrambi alla pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per la dura di mesi sei per il SO e per la durata di anni uno per il HI.
2. La Corte d'assise d'appello di Palermo, in parziale accoglimento del gravarne proposto dal HI, lo assolveva dal reato di omicidio;
confermava la condanna per il reato di cui all'art. 416bis c.p., rideterminando la pena in anni sei di reclusione.
Rigettava l'appello proposto dal SO, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Osservava la Corte:
a) che dalle indagini esperite dalla p.g. e dalle risultanze delle consulenze tecniche eseguite dal p.m. era risultato che FA SO, capo della famiglia mafiosa di MU, conosciuto anche con il soprannome di BU, era stato uccisi davanti all'ingresso della sua casa di campagna, con un colpo di fucile carico a pallettoni, forse con le canne mozzate, esploso al volto, a distanza ravvicinata, ma non a bruciapelo, verso le ore 10,30 del 26 gennaio 199 l;
che il morto aveva la tasca posteriore sinistra dei pantaloni rovesciata verso l'esterno e vicino alla mano sinistra un piccolo mazzo di chiavi (f 12 sentenza Corte assise); che a pochi chilometri dì distanza da MU veniva rinvenuta una Fiat Uno incendiata, rubata il 21 gennaio 1991 ad Agrigento, con sul tetto le tracce di un foro di d'arma da fuoco esploso dall'interno verso l'esterno; che tale CU IO verso le ore 10,30 aveva udito l'esplosione di due o tre colpi di fucile in rapida successione;
b) che dalle dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia era risultato che nel periodo dell'uccisione del "BU" era in corso una sanguinosa guerra di mafia, tra "cosa nostra" e la "stidda" e che SO DO, con il fratello SO, ucciso il 9 marzo 1991, erano i capi della "stidda" di MU, mentre il HI doveva considerasì un loro affiliato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per il tentato omicidio di RE IR, commesso il 30 gennaio 1991 in concorso con SO SO;
c) che il collaboratore EN US RO aveva riferito che nei primi mesi dell'anno 1991 aveva conosciuto SO DO, essendosi recato nella sua campagna insieme con EL GI, amico di vecchia data del SO. Il SO, nel corso dell'incontro, aveva loro raccontato che anche in MU era in corso una guerra con "cosa nostra" e che egli personalmente, con altra persona di cui il collaborante non ricordava il nome, aveva ucciso l'FA SO;
che gli avevano sparato con un fucile e con una pistola, giungendo sul posto a bordo di una macchina rubata;
che il fucile era a canne mozze e che aveva fatto alla vittima "due buchi".
Precisava la Corte che il EN aveva, in un primo momento dichiarato che il SO aveva riferito di avere ucciso il "BU", quale vendetta per l'omicidio da parte di "cosa nostra" del fratello SO SO e che, alla contestazione del P.M. che il SO SO era ancora vivo, quando l'FA venne ucciso, il NT aveva risposto di essersi "confuso";
d) che il collaboratore AF OV aveva riferito che, durante un periodo di detenzione con EL IO verso la fine del 1991, costui gli aveva raccontato di aver appreso da SO DO che insieme con il HI LO avevano ucciso il capo di "cosa nostra" di MU "BU SO".
Secondo quanto a lui raccontato dall'EL, il SO in compagnia del HI si era recato dal BU per interrogarlo e poi ucciderlo, perché sospettava che costui avesse ordinato l'omicidio di tale IM, amico del SO,
Insospettitosi, invece, per un movimento strano del BU e temendo che costui stesse estraendo una pistola, gli aveva sparato alla testa con un fucile a canne mozze, lasciando sconvolto il HI che per la prima volta partecipava ad un omicidio.
La Corte, con riferimento al movente indicato dal EN rilevava che, sebbene lo stesso fosse chiaramente infondato, essendo l'SO SO morto dopo l'uccisione del BU, la giustificazione fornita dal EN di essersi confuso non ne minava la attendibilità ed, anzi, che proprio la circostanza che i due collaboratori avessero indicato due diversi moventi confermava la genuinità del loro racconto.
Osservava che il movente indicato dal AF appariva, invece, fondato in quanto effettivamente l'IM era scomparso e in quello stesso periodo era stato ucciso tal NT, che secondo il racconto del confidente sarebbe stata la persona che a sua volta l'IM avrebbe dovuto uccidere su incarico del Burruario.
E la circostanza che l'IM fosse scomparso da casa il 17 dicembre 1990, mentre il NT venne ucciso il 20 dicembre 1990, non era incompatibile con il racconto del collaboratore "potendo l'IM aver lasciato l'abitazione anzitempo per studiare in anticipo i movimenti della vittima".
Riteneva, pertanto, che essendo i racconti dei due collaboratori per quanto concerneva la responsabilità del SO, sostanzialmente identici nel nucleo centrale, le loro dichiarazioni potessero ritenersi riscontrate sia reciprocamente che dalle altre risultanze di generica (le modalità dell'uccisione, il rinvenimento dell'autovettura bruciata, la guerra di mafia) e di specifica (dichiarazioni degli altri collaboratori in ordine alla guerra di mafia, alla localizzazione sul territorio delle famiglie, al ruolo ricoperto dal SO nell'organizzazione mafiosa di MU). Aggiungeva che alcune apparenti contraddizioni, come l'avere il EN indicato che l'omicidio era stato commesso con una pistola e con un fucile, potevano trovare giustificazione nella mancanza di attenzione del collaboratore nel momento in cui ascoltava SO, mentre il numero dei colpi che effettivamente erano stati esplosi, non era stato decisamente chiarito dalla consulenza tecnica, potendo le ferite riscontrate essere state causate da due colpi di fucile anziché da uno soltanto. Peraltro, tale versione dei fatti risultava confermata dal foro trovato sul tetto della Fiat uno bruciata. Il fallimento dell'alibi confermava, infine, la colpevolezza del SO,
Quanto al HI rilevava la Corte d'assise d'appello che la accusa nei suoi confronti proveniva soltanto dal AF, in quanto il EN aveva dichiarato soltanto di ricordare che il SO gli aveva raccontato che "il suo correo qualche tempo dopo lo aveva abbandonato".
Di conseguenza vi era motivo di dubitare che tale persona potesse essere il HI atteso che, in epoca successiva all'omicidio dell'FA, stava ancora con i fratelli SO, come risultava circostanza che, con sentenza passata in giudicato, era stato condannato per un tentato omicidio nei confronti di RE IR, commesso in concorso con SO SO.
Tale circostanza, unitamente al fatto che il mar.llo dei cc. RU aveva riferito in dibattimento di avere veduto Il HI in compagnia dei fratelli SO, forniva, invece, la prova della sua partecipazione alla consorteria mafiosa.
3. Hanno proposto ricorso per cassazione sia il SO che il HI, a mezzo del comune difensore avv. Maria Camilla Caruselli. Sostiene il SO che i giudici di merito, pur avendo correttamente richiamato i principi interpretativi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., non ne hanno fatto corretta applicazione, tanto più che trattandosi di dichiarazioni de relato avrebbero dovuto escutere il teste di riferimento e in ogni caso essere particolarmente cauti nella valutazione delle loro dichiarazioni.
Osserva in primo luogo il ricorrente che i due collaboratori non sarebbero attendibili intrinsecamente, avendo loro stessi dichiarato che, avendo contratto matrimonio, avevano interesse a riacquistare la libertà.
Inoltre tra le dichiarazioni da loro rese vi sarebbero gravi divergenze che ne minerebbero la credibilità intrinseca. I loro racconti, infatti, riferendo circostanze che avrebbero appreso dalla stessa fonte (il EN direttamente dal SO e il AF dall'EL al quale il racconto era stato fatto dal SO nella stessa occasione del EN) avrebbero dovuto essere conformi. Al contrario il EN aveva indicato un movente chiaramente falso, che non poteva essere giustificato, spiegandolo conce un semplice errore, anche: perché le circostanze oggettive che, secondo il giudice d'appello, il collaboratore avrebbe indicato, sarebbero già state divulgate dalla stampa e dalla televisione. La stessa Corte, peraltro, dopo avere accusato i difensori di non aver documentato la loro affermazione, avrebbe ammesso che sarebbe stato noto alle cronache che in quel periodo in provincia di Agrigento erano stati eseguiti centinaia di omicidi. Anche la causale fornita dal AF, del tutto diversa da quella indicata dal EN, non avrebbe fondamento, in quanto l'omicidio del NT sarebbe avvenuto quattro giorni dopo la scomparsa dell'IM, per cui neanche il AF potrebbe essere ritenuto attendibile.
La Corte d'assise d'appello, infine, non avrebbe provveduto all'escussione dell'EL dal quale il AF avrebbe appreso i fatti da lui riferiti.
Aggiunge ancora la difesa che i due collaboratori si contraddicono in quanto, secondo il EN, FA fu ucciso con una pistola e con un fucile, secondo il AF soltanto con un fucile;
il EN non avrebbe mai indicato il correo, il AF lo indica nel HI;
i collaboratori parlano di due colpi, mentre soltanto in colpo attinse la vittima.
Il ricorrente HI assume che la Corte d'assise d'appello avrebbe confuso il concorso di persone nel reato con il delitto di associazione a delinquere. Infatti nessuno dei collaboratori escussi lo avrebbe indicato quale appartenente alla "stidda" o avrebbe, comunque, fatto il suo nome.
L'unica indicazione proverrebbe dal mar.llo dei CC., che avrebbe dichiarato di averle veduto una volta il ricorrente davanti all'officina di SO SO, ma da tale circostanza e dalla condanna per il tentato omicidio dei RE, in concorso con il SO SO, non potrebbe dedursi la prova della partecipazione ad una associazione a delinquere.
4. I motivi di ricorso sono fondati nei limiti di cui in motivazione. 4. 1. Per quanto riguarda la posizione del SO DO, il quadro probatorio ricostruito dalle Corti di merito si basa su di un duplice presupposto: a) la collocazione dell'omicidio dell'FA nell'ambito della cruenta guerra tra le due consorterie mafiose della "stidda" e di "cosanostra", che giustificherebbe, pertanto, l'uccisione da parte degli emergenti fratelli SO del vecchio capo ella fazione opposta di "cosa nostra"; b) le dichiarazioni dei collaboratori EN e AF, che, malgrado più o meno profonde smagliature nel loro racconto, dovrebbero ritenersì attendibili perché inseriscono l'omicidio dell'FA nel contesto logico suindicato e le loro dichiarazioni trovano, sostanzialmente, riscontro negli elementi di generica.
Tale impostazione è, tuttavia, contraria alle regole di giudizio di cui all'art. 192, comma 1 e 3 c.p.p.. La esistenza del grave e cruento conflitto tra la "stidda e cosa nostra", infatti, può essere utilizzato per dimostrare che l'omicidio dell'FA si colloca in tale contesto, ma non consente di affermare come vera la successiva proposizione che responsabile dell'omicidio sia l'attuale imputato, per il fatto che egli era il capo "della stidda" di MU. Tale circostanza, se suffragata da altri elementi, potrebbe servire ad indicare nel SO il mandante dell'omicidio, che, tuttavia, potrebbe essere stato commesso materialmente da uno qualsiasi degli altri componenti della "stidda", od anche da qualche "stiddaro" proveniente da altre famiglie, in considerazione che la stessa sentenza ha accertato che Io scopo di tale alleanza [tra famiglie "stiddare"] era quello di fornirsi reciproco aiuto, sia di tipo logistico con covi per latitanti e basi operative, sia di tipo militare con scambio di killers ed armi per l'esecuzione degli omicidi che ciascuna organizzazione decideva di compiere nell'ambito del proprio territorio" (cfr. pag. 38 e 39, sent. C. Assise appello).
Di conseguenza l'unica fonte di prova della responsabilità del SO DO è costituita dalle dichiarazioni del EN e del AF.
La sentenza impugnata, pur dando atto della parziale divergenza delle dichiarazioni rese dai due collaboratori, ritiene, tuttavia "che si tratta di divergenze che, non solo testimoniano l'indipendenza e l'autonomia delle dichiarazioni ..., ma sono di beve entità, da non porsi in contraddizione tra loro, considerato che il nucleo fondamentale del racconto rimane inequivoco e concorde". Al riguardo va rilevato che la proposizione per essere esatta presuppone che il nucleo centrale del racconto presenti elementi specifici, che, potendo essere conosciuti soltanto da persone che siano state testimoni del fatto, o alle quali il fatto sia stato raccontato dai testimoni diretti, dimostrino una conoscenza "privilegiata", dimostrino cioè la conoscenza di notizie o di particolari diversi da quelli che possono essere state appresi attraverso le comuni fonti di conoscenza (i mass media), o che possano essere di comune conoscenza in una determinata cerchia di persone.
È evidente, infatti, la mancanza di qualsiasi efficacia probatoria del riferimento di una notizia di comune dominio.
Sotto tale profilo la censura mossa dal ricorrente SO appare fondata, non avendo la sentenza impugnata indicato per quale ragioni il "nucleo centrale" del racconto dei due collaboratori presentasse elementi di specificità tali da escludere che i dichiaranti potessero essere venuti a conoscenza delle modalità dell'omicidio attraverso fonti non qualificate, come un qualsiasi altro referente. Occorre al riguardo, tuttavia, precisare che il giudice non deve fornire la prova negativa della possibilità di conoscere i particolari del fatto riferiti attraverso le comuni fonti di informazioni, circostanza che sarebbe impossibile dimostrare, ma soltanto indicare gli elementi in base ai quali possa ragionevolmente escludersi che il racconto sia il frutto di operazioni manipolatorie di dati di comune conoscenza. Ferma restando, ovviamente, la possibilità per la difesa di fornire la prova contraria. Ma la sentenza impugnata, deve essere censurata anche sotto altro profilo.
Se, infatti, deve escludersi, non trattandosi di testimonianza, che la Corte avesse l'obbligo ai sensi dell'art. 195 c.p.p. di escutere l'EL, dal quale il AF aveva appreso le notizie da lui riferite, resta il fatto che le dichiarazioni del collaborante avrebbero dovuto essere esaminate con particolare approfondimento e rigore (cfr., tra le altre Cass., sez. V, 11 marzo 1993, n. 2381), anche con riferimento alle dichiarazioni rese dal EN, che. teoricamente, avrebbe dovuto essere ben più preciso del primo, avendo ricevuto le notizie dell'omicidio direttamente dal SO. A tal proposito, non può sfuggire la intrinseca illogicità della motivazione che da una parte per giustificare "la confusione" del EN in relazione al movente dell'omicidio e recuperare così parzialmente le sue dichiarazioni, afferma che il collaborante "non abbia annesso particolare importanza al racconto, fattogli dal SO, circa l'uccisione di 'una persona anziana in campagna', sì da non tenere a mente i particolari fornitigli", atteso che "l'incontro tra il SO DO (MU) e il EN (Palma di Montechiaro) mirarava a concretizzare tra i due raggruppamenti criminosi stabili alleanze" (f. 32 sentenza impugnata), dall'altra con riferimento al AF afferma che "appare evidente che egli ha conservato su quanto riferitogli dall'EL, suo referente, ricordi precisi e dettagliati, in ordine alle modalità esecutive del fatto criminoso, alla identità della vittima e a quella di entrambi i correi ed, infine, sul movente dell'azione criminosa" (f. 33 sentenza impugnata).
Se, infatti, lo scopo dell'incontro del EN, capo della cosca di Palma di Montechiaro, era quello di stringere alleanza con il SO, capo della cosca di MU, è illogico affermare che il discorso sulla uccisione del capo di "cosa nostra" di MU, era stato ascoltato "distrattamente", perché afferente "l'uccisione di una persona anziana in campagna". Essendo, infatti, lo scopo dell'incontro, a quanto riferito, quello di mettere a punto comuni strategie offensive-difensive nei confronti di "cosa nostra" deve logicamente ritenersi che l'uccisione del capo locale di tale fazione, avvenuto poco tempo prima, ad opera del capo locale della "stidda", avrebbe dovuto essere il centro o il punto di partenza dello sviluppo del discorso, la cui finalità era appunto quella di distruggere la consorteria rivale.
Nè d'altra parte, può affermarsi, e la stessa Corte di merito lo esclude, che i ricordi del EN fossero affievoliti dal tempo trascorso, se è vero che descrisse con dovizia di particolari la abitazione di campagna del SO.
Il racconto, peraltro, a quanto risulta dalla sentenza impugnata, venne, invece, ascoltato con la attenzione che meritava dall'EL, come è confermato dalla circostanza che, pur a distanza di tempo, lo avrebbe riferito al AF, "con ricordi precisi e dettagliati" e con un diverso movente.
La sentenza impugnata avrebbe dovuto, quindi, approfondire sul piano logico la ragione dei contrasti tra le due dichiarazioni, che non è limitata alla sola indicazione del movente, ma anche alle modalità dell'omicidio del quale i due collaboratori non forniscono una convergente ricostruzione, salvo che per il fatto che l'omicidio venne commesso da due persone e che l'FA venne ucciso con un fucile a canne mozze, circostanze queste di per sè non univocamente indicativa della comune fonte di riferimento.
Tanto più in quanto, l'incipit del racconto dell'EL viene attribuito alla richiesta del AF di "offrire chiarimenti sul comportamento del HI", incipit che viene messo gravemente in dubbio dalla sentenza impugnata che afferma che "se i comprovati disturbi mentali del HI debbono farsi risalire, come dice il AF, all'omicidio FA, il giovane non avrebbe potuto accompagnarsi al SO SO il 31 gennaio 1991 per una nuova azione omicidi" ne' è possibile che il SO chiedesse la collaborazione di un giovane affetto da disturbi psichici (f. 58, sent. impugnata)". Se, dunque viene a cadere, come sembra doversi dedurre dalla sentenza impugnata, la ragione del racconto dell'EL al AF (ovvero la veridicità dell'incipit), rimane priva di supporto logico tutta la dichiarazione del collaboratore, la cui attendibilità la sentenza impugnata tenta di recuperare, osservando che è "possibile" che il HI possa essere collegato con l'omicidio FA, essendo state le altre indicazioni fornite dal AF (modalità esecutive, ruolo rivestito dall'FA nell'ambito di cosa nostra, scomparsa dell'IM ecc.) tutte riscontrate dagli atti processuali". Sennonché proprio il venire meno di un incipit logico al racconto, avrebbe reso, allora, necessaria l'indicazione di una ragione alternativa della propalazione dell'EL, o, comunque, un esame approfondito che dimostrasse la "novità" dei particolari della ricostruzione dell'omicidio fornito dal AF, allo scopo di escludere che il sospetto di una elaborazione personale di conoscenze già altrimenti note. Va, rilevato, infatti, che una fonte collaborativa, può essere ritenuta inattendibile, anche quando non intenda rilevare la provenienza delle notizie che riferisce: È necessario, tuttavia, che la veridicità dei fatti riferiti possa essere dimostrata sulla base di altri elementi, come per esempio la indicazione di circostanze in precedenza ignorate o non comunemente conosciute che trovino sicuro riscontro in altre risultanze processuali.
4. 2. Sono fondate anche le censure mosse dal HI in ordine alla condanna per il delitto di cui all'art. 416bis c.p. La prova della partecipazione all'associazione è, infatti, costituita, secondo la sentenza impugnata, dalla condanna per il tentato omicidio RE in concorso con SO SO, nella frequentazione dell'officina del SO e nell'indicazione da parte del AF che il HI "era uno facente parte del gruppo del SO". Orbene, poiché l'affermazione della responsabilità del HI si basa esclusivamente su elementi indiziari, tra cui di notevole peso quella resa dall'EL, il riesame delle dichiarazioni del collaboratore, implica necessariamente una nuova valutazione della posizione del ricorrente.
5. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Palermo, che nella pienezza dei poteri di cui all'art. 627, comma 2, c.p.p. riesaminerà le dichiarazioni rese dai collaboratori EN
ed EL, con riferimento a tutte le risultanze processuali ed a quelle eventualmente ulteriormente acquisite, adottando all'esito le conseguenti determinazioni.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998