Sentenza 11 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9415 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NO 19415/0 1 REPU LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G. N. 2138/00 Consigliere Cron.21664 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO- Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 23/02/01 Dott. Natale CAPITANIO Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI MA, EN RO, HI AL, SI CI, LL OR, SS BR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ORAZIO 31, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO TONELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato ERCOLE BOCCARDI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
COGELCA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato GIANNETTO 2001 895 CAVASOLA, che lo rappresenta e difende unitamente -1- all'avvocato SANZIO GENTILI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1008/99 del Tribunale di FORLI', depositata il 25/08/99 R.G.N. 4150/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/01 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato BOCCARDI;
udito l'Avvocato CAVASOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi, depositati l'8 settembre 1987 e successivamente riuniti, i signori AR SI, RO NI, LF MO, NO GA, GI IN, NO IS, OR LI, IA Casadei e US TI convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Cesena, quale giudice del lavoro, la Cogelca S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Esponevano che avevano svolto attività di agenti per conto della società convenuta dal 1981 al 1984; che la mandante aveva interrotto con ciascuno di loro il rapporto alla fine del 1984 senza preavviso, prospettando, quale unica possibilità per la prosecuzione della attività lavorativa, di diventare agenti rivenditori in proprio;
che essi avevano accettato la proposta, sia pur malvolentieri e senza comunque voler rinunciare ad alcuno dei diritti acquisiti per effetto del precedente rapporto di agenzia;
che il rapporto si era rinnovato di- anno in anno e che, in mancanza di tempestiva disdetta, doveva intendersi rinnovato per tutto il 1985. Chiedevano, pertanto, che la società convenuta fosse condannata al pagamento della indennità di mancato preavviso e dell'indennità di clientela. Costituitasi in giudizio, la società chiedeva il rigetto delle domande affermando che, alla fine del 1984, la Italgel s.p.a., di cui essa era concessionaria, aveva inteso mutare la propria organizzazione commerciale delle vendite trasformando la concessionaria in depositaria e gli agenti di quella in mini concessionari;
che, a seguito di trattative condotte dalla stessa Italgel, SS 1 questa aveva concluso singoli contratti con gli agenti della precedente concessionaria. Assumeva che il rapporto di agenzia non poteva ritenersi cessato per iniziativa della mandante e che quindi non era dovuta alcuna indennità di preavviso;
assumeva, inoltre, che non spettava neppure l'indennità di clientela perché l'accordo economico che la prevede era inapplicabile ai rapporti in esame e che comunque dall'eventuale danno doveva essere detratto quanto percepito dai ricorrenti in virtù dei nuovi contratti stipulati con la Italgel. Espletata l'istruttoria, con sentenza depositata il 17 novembre 1993 il Pretore rigettava le domande e dichiarava inammissibile la ulteriore domanda di arricchimento senza causa proposta all'udienza di discussione. La decisione del Pretore è stata confermata dal Tribunale di Forlì con sentenza depositata il 3 giugno 1999. Avverso la decisione del Tribunale gli agenti AR SI, RO NI, LF MO, NO GA, GI IN, NO IS, OR LI, IA Casadei e US TI propongono ricorso articolato in quattro motivi e illustrato con memoria. La società Cogelca resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione degli articoli 112 e 437, secondo comma, del codice di procedura civile, nonché il vizio di omessa motivazione su punti decisivi della controversia. Lamentano che il Tribunale abbia omesso di pronunciare sulla loro richiesta di produzione documentale e sul giuramento decisorio deferito alla controparte. 2 Il motivo è infondato. E' vero, infatti, che nel rito del lavoro i documenti, quali prove precostituite, ancorchè non indicati nel ricorso, possono essere prodotti fino all'udienza di discussione, e quindi, anche in appello senza incorrere nelle preclusioni di cui agli articoli 414, 416 e 437 del codice di procedura civile, preclusioni applicabili alle sole prove costituende come quelle testimoniali. Ciò non significa, tuttavia, che possa essere prodotta qualsiasi prova documentale, anche quella ritenuta espressamente o implicitamente irrilevante dal giudice. Nel caso in esame i ricorrenti avevano chiesto di produrre i mandati di agenzia per dimostrare che alla fattispecie erano applicabili i contratti collettivi di carattere privatistico nella parte in cui regolano l'indennità dovuta agli agenti in caso di risoluzione del contratto per iniziativa della casa mandante;
e ciò in quanto tali contratti erano stati espressamente richiamati nei documenti di cui . era stata chiesta la produzione. Sennonchè sia il Pretore, sia il Tribunale hanno ritenuto che nella " fattispecie vi fosse stata non una risoluzione del contratto per iniziativa della società preponente, ma una risoluzione consensuale del rapporto. E ciò è sufficiente per escludere, sia pure implicitamente, la rilevanza della documentazione richiesta. Per quanto riguarda, invece, il deferimento del giuramento decisorio va osservato che non risulta depositata tra gli atti di causa la memoria che lo avrebbe dovuto contenere;
e, d'altra parte, la tesi dei ricorrenti, secondo i quali SS 3 l'originale della comparsa di deferimento sarebbe sparito dal fascicolo di ufficio, non risulta in alcun modo provata. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e la falsa applicazione delle norme di ermeneutica relative alle interpretazioni dei contratti (art. 1362 e seguenti del codice civile) e degli articoli 1751 e 2734 dello stesso codice, nonché il vizio di mancato esame di un punto decisivo della controversia e di motivazione insufficiente. Lamentano che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che i rapporti di agenzia si fossero risolti per mutuo consenso delle parti e non per recesso della società. In tal modo, ad avviso dei ricorrenti, il Tribunale non avrebbe tenuto presente che il consenso da loro prestato alla risoluzione del contratto non escludeva il loro diritto all'indennità di risoluzione e a quella per la perdita della clientela;
che l'iniziativa per la risoluzione era partita dalla casa mandante e che essi erano stati costretti ad accettare l'imposizione della società. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano la violazione degli articoli 1418 e seguenti del codice civile, con particolare riferimento all'articolo 1421 in materia di nullità del contratto. Lamentano che il Tribunale non abbia tenuto presente che lo scioglimento dei contratti di agenzia era il risultato di una condotta prevaricatrice della Cogelca che non aveva consentito agli agenti di esprimere la loro libera volontà; che gli accordi solutori erano privi di corrispettivo per gli agenti e che quindi dovevano essere considerati nulli per mancanza di causa. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano la violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile, dell'articolo 1442 del codice civile in relazione agli articoli 1427 e seguenti dello stesso codice, nonché il vizio di errore in procedendo e di incongruenza della motivazione. Lamentano che il Tribunale abbia ritenuto inammissibile per tardività la richiesta di annullamento delle pattuizioni solutorie ai sensi dell'articolo 1427 del codice civile. In tal modo, ad avviso dei ricorrenti, il Tribunale non avrebbe tenuto presente che, in base all'articolo 112 del codice di procedura civile, il giudice deve interpretare la domanda senza limitarsi al suo tenore letterale;
e che nella domanda introduttiva al giudizio era implicita la richiesta di annullamento del contratto dal momento che i ricorrenti avevano lamentato di avere subito la richiesta di scioglimento dei contratti stessi senza rinunciare ai propri diritti. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e debbono essere dichiarati infondati. Nell'atto di appello dinanzi al Tribunale i ricorrenti non hanno contestato il fatto posto dal Pretore a fondamento principale della sentenza impugnata: e cioè che i rapporti di agenzia posti in essere con la società Cogelca si fossero risolti consensualmente. E neppure hanno contestato che le indennità di preavviso e di clientela fossero dovute solo nel caso di scioglimento del rapporto per iniziativa della preponente. Hanno sostenuto, invece, che nel caso in concreto la società preponente aveva proposto all'agente un accordo solutorio;
e che tale iniziativa doveva considerarsi equivalente all'atto di recesso per quanto concerneva l'indennità in questione. SS 5 Sennonchè è di tutta evidenza che non può essere confusa la proposta di un accordo solutorio, a cui è seguito il mutuo consenso delle parti, con il potere di recesso unilaterale da parte della società preponente. L'accertamento della sussistenza nel caso concreto dell'una o dell'altra figura costituisce una valutazione di competenza esclusiva del giudice del merito. La decisione 'può essere censurata in sede di legittimità solo per violazione delle norme ermeneutiche, ovvero per illogicità e inadeguatezza della motivazione. Nel primo caso occorre, tuttavia, che sia dedotto in quale modo il ragionamento del giudice del merito abbia in astratto violato la norma interpretativa e non è sufficiente un generico richiamo alla regola di cui all'art. 1362 del codice civile;
nel secondo caso occorre che la motivazione sia talmente inadeguata o illogica da non consentire il controllo del ragionamento seguito dal giudice del merito per giungere alla decisione. In mancanza di tali presupposti la critica della interpretazione della. volontà contrattuale compiuta dal giudice del merito e la proposta di una diversa e più favorevole interpretazione da parte del ricorrente costituiscono una censura inammissibile nel giudizio di legittimità, in quanto postulano necessariamente indagini e apprezzamenti di fatto incompatibili con la funzione istituzionale della Corte di Cassazione. Nel caso in esame non ricorre né l'uno, né l'altro presupposto. Difatti da una parte il Tribunale ha interpretato la volontà contrattuale delle parti fornendo una ampia motivazione delle proprie valutazioni;
dall'altra la società ricorrente ha richiamato genericamente l'art. 1362 del codice civile, ma SS 6 non ha specificato in quale modo le valutazioni del Tribunale sarebbero in astratto contrarie alle norme indicate. Si deve dunque ritenere che, nel caso in esame, le parti abbiano consensualmente risolto il contratto di agenzia e che il contratto così posto in essere sia pienamente valido. In particolare non possono essere accolti i rilievi dei ricorrenti secondo i quali i contratti di risoluzione sarebbero comunque nulli per illiceità della causa ovvero sarebbero annullabili per vizi della volontà. Difatti la causa del contratto di risoluzione posto in essere consiste nello scioglimento di un precedente contratto di agenzia e non può quindi considerarsi in alcun modo una causa illecita, ossia contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. D'altra parte la domanda di annullabilità delle pattuizioni solutorie non può neppure essere accolta in quanto tardiva, prima ancora che infondata.. Difatti essa è stata avanzata per la prima volta nell'udienza di discussione e, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, non può essere considerata compresa nella ben diversa dichiarazione, contenuta nel ricorso introduttivo, di avere subito la risoluzione del contratto senza rinunciare ai propri diritti. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. I ricorrenti devono essere condannati in solido a pagare alla società resistente le spese di questo giudizio di legittimità, spese che si liquidano come in dispositivo, e a pagare gli onorari di avvocato che si liquidano in quattro milioni di lire. SS 7
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare alla società resistente le spese di questo giudizio di legittimità, spese che liquida nella somma di lire 28,000, e a pagare gli onorari di avvocato che liquida nella somma di lire quattro milioni. Così deciso in Roma Il 23 febbraio 2001 Il Presidente L'Estensore Marino Santojamu _cuitaricStore fiam cont IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 11 LUG. 2001 oggy AL CANCELLIERE F R O C A T S O 4 P 7 - O M 8 I - A 1 A D 1 P D E S , E I E O T G A R N T G E O S E S I T E L T G I E R R A I L D L E O D