Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/1999, n. 8471
CASS
Sentenza 6 agosto 1999

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A norma dell'art. 3 legge n. 260 del 1958, le notificazioni alle amministrazioni dello Stato devono essere fatte alla persona del ministro in carica, senza che possa farsi eccezione in relazione al giudice davanti al quale l'amministrazione dello Stato è citata, salvo che norme speciali non dispongano in senso contrario; l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto va notificato, deve essere eccepito, a norma dell'art. 4 legge citata, dall'Avvocatura dello Stato a pena di decadenza alla prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto andava notificato e, in caso di tempestiva proposizione dell'eccezione, il giudice fissa un termine entro il quale l'atto va rinnovato.

In tema di recupero delle spese anticipate dallo Stato nell'ambito di procedimenti penali, rientrano nella competenza del giudice dell'esecuzione penale ai sensi dell'art. 695 cod. proc. pen. solo le questioni che attengono alla esistenza, validità e sufficienza del titolo, mentre rientra nella competenza del giudice civile l'opposizione agli atti esecutivi che, per definizione, non investe l'esistenza del titolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/1999, n. 8471
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8471
    Data del deposito : 6 agosto 1999

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