Sentenza 6 agosto 1999
Massime • 2
A norma dell'art. 3 legge n. 260 del 1958, le notificazioni alle amministrazioni dello Stato devono essere fatte alla persona del ministro in carica, senza che possa farsi eccezione in relazione al giudice davanti al quale l'amministrazione dello Stato è citata, salvo che norme speciali non dispongano in senso contrario; l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto va notificato, deve essere eccepito, a norma dell'art. 4 legge citata, dall'Avvocatura dello Stato a pena di decadenza alla prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto andava notificato e, in caso di tempestiva proposizione dell'eccezione, il giudice fissa un termine entro il quale l'atto va rinnovato.
In tema di recupero delle spese anticipate dallo Stato nell'ambito di procedimenti penali, rientrano nella competenza del giudice dell'esecuzione penale ai sensi dell'art. 695 cod. proc. pen. solo le questioni che attengono alla esistenza, validità e sufficienza del titolo, mentre rientra nella competenza del giudice civile l'opposizione agli atti esecutivi che, per definizione, non investe l'esistenza del titolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/1999, n. 8471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8471 |
| Data del deposito : | 6 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BATTISTA, che lo difende unitamente all'avvocato PIERO LONGO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CANCELLIERE PRETURA PADOVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso ,per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 12/97 del Giudice conciliatore di PADOVA, depositata il 23/01/97; RG.418/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/99 dal Consigliere Dott. Paola VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per dichiararsi la competenza del Giudice dell'Esecuzione Penale
Svolgimento del processo
1. - NI GG conveniva in giudizio il cancelliere della, pretura di PA quale rappresentante dell'Amministrazione delle finanze e, con citazione a comparire davanti al giudice conciliatore di quella città, notificata il 21.12.1994 presso la stessa cancelleria, proponeva una domanda di opposizione a precetto. Esponeva che il 21.6.1993 questa Corte aveva rigettato il ricorso proposto contro un provvedimento di convalida di arresto e lo aveva condannato al pagamento delle spese del processo. Il cancelliere della pretura di PA gli aveva poi notificato, il 13.12.1994, il precetto per il pagamento di quelle spese, liquidate in L. 46.700.
La parte sosteneva che il precetto mancava d'uno degli elementi previsti dall'art. 480, secondo comma, cod. proc. civ. a pena di nullità, mancava, in particolare, dell'indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo.
Sosteneva, ancora, che un titolo esecutivo neppur sussisteva, perché, in base all'art. 181 delle norme di attuazione al cod. proc. pen., il recupero delle spese del processo penale può avvenire solo dopo il passaggio in giudicato di sentenza o decreto penale di condanna, sicché l'ordinanza con cui la corte di cassazione decide sul ricorso proposto contro provvedimento che applica una misura coercitiva non può essere per sè considerato titolo esecutivo quanto alla condanna alle spese in esso contenuta.
2. - Il cancelliere della pretura di PA, rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, si costituiva in giudizio nella seconda udienza, dopo che nella prima ne era stata dichiarata la contumacia.
Eccepiva che la domanda avrebbe dovuto essere proposta contro il Ministero delle finanze, in rappresentanza del quale il cancelliere agisce per la riscossione delle spese del processo penale. Deduceva, inoltre, che il titolo esecutivo era stato notificato il 15.7.1993 unitamente ad un precedente precetto.
3. - L'attore, pur sostenendo che la domanda era stata validamente proposta contro il cancelliere, chiedeva d'essere autorizzato a chiamare in giudizio il Ministero delle finanze. 4. - Il conciliatore, con sentenza del 23.1.1997, rigettava l'opposizione, per difetto di legittimazione passiva del cancelliere della pretura.
Considerava che il cancelliere non rappresentava il Ministero delle finanze e che la notifica della citazione non avrebbe potuto essere fatta perciò presso la cancelleria.
5. - NI GG proponeva ricorso per cassazione. Il ricorso veniva rivolto contro il cancelliere della pretura di PA e gli era notificato presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia.
La parte non si costituiva.
6. - La Corte, con ordinanza del 12.11.1998, ha dichiarato la nullità della notificazione del ricorso perché non eseguita presso l'Avvocatura generale dello Stato ed ha assegnato il termine di 90 giorni per la sua rinnovazione.
Eseguita nel termine dal ricorrente la nuova notificazione, il cancelliere della pretura di PA, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ha resistito con controricorso. Motivi della decisione
1. - Il ricorso contiene due motivi.
2. - Il primo denunzia vizi di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 25 dello stesso codice ed agli artt.6, 7 ed 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611). Il ricorrente sostiene che nei giudizi in confronto di amministrazioni dello Stato, che sono iniziati davanti ai conciliatori od ai pretori, non si applica la disciplina generale dettata dall'art. 11 del R.D. 1611 del 1933, ma quella dettata dall'art. 7, per cui legittimati a stare in giudizio per le amministrazioni dello Stato sono gli organi locali e non i ministri. Aggiunge che nei giudizi di opposizione all'esecuzione minacciata per la riscossione delle spese del processo penale, legittimato a stare in giudizio per il mistero delle finanze è il cancelliere dell'ufficio giudiziario che procede alla riscossione. Il secondo motivo, al di là dell'indicazione contenuta nell'epigrafe, denunzia anch'esso un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 4 della L. 25 marzo 1958, n. 260).
La parte sostiene che, avendone fatto richiesta, il giudice conciliatore avrebbe dovuto assegnarle un termine per notificare la citazione al Ministro delle finanze.
I due motivi sono rivolti contro lo stesso punto della decisione e debbono essere quindi esaminati insieme.
Il primo non è fondato, lo è invece il secondo per le ragioni di seguito indicate.
2.1. - L'attore ha proposto la propria domanda non contro il cancelliere della pretura, ma contro il cancelliere quale rappresentante dell'amministrazione delle finanze. L'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, costituendosi in giudizio per il cancelliere della pretura, ne ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, dicendo che "in materia di recupero di spese di giustizia il Cancelliere agisce per conto del Ministero delle finanze, che è l'unico legittimato passivo". Ne risulta che le parti, come il giudice, sono state d'accordo nell'individuare nel Ministero delle finanze l'amministrazione dello Stato cui spetta la legittimazione a contraddire nelle controversie davanti al giudice civile in materia di recupero delle spese del processo penale.
È peraltro costante, nella giurisprudenza della Corte, l'affermazione che spetta al Ministero delle finanze l'attribuzione consistente nell'esigere dagli obbligati il pagamento delle spese che lo Stato anticipa nel corso di tale processo.
La questione sollevata dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia nel costituirsi in giudizio per il cancelliere della pretura non riguardava dunque la legittimazione alla causa, ma la legittimazione al processo: consisteva nello stabilire se l'amministrazione delle finanze dovesse stare in giudizio e perciò essere citata nella persona del ministro o potesse esserlo in quella del cancelliere.
2.2. - La tesi svolta dal ricorrente è che il cancelliere del giudice dell'esecuzione penale non è solo competente ad emettere il precetto, secondo quanto dispone al riguardo l'art. 181 delle disposizioni di attuazione al vigente codice di procedura penale, ma è anche legittimato a stare in giudizio per il Ministero delle finanze nei giudizi di opposizione a precetto proposti davanti ai giudici conciliatori ed ai pretori.
La tesi non può essere condivisa.
Gli artt. 1, 2 e 3 della L. 25 marzo 1958, n. 260 hanno, rispettivamente, modificato il primo comma dell'art. 11, abrogato l'art. 12 e sostituito l'art. 52 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. L'art. 3 della legge 260 del 1958 ha in particolare stabilito che "Le notificazioni alle amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'art. 11 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona del ministro in carica" ed analogamente dispone il primo comma dell'art. il del R.D. del 1933 nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 260, quando stabilisce che "Tutte le citazioni, i ricorsi e qualunque atto di opposizione giudiziale . . . devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente".
Sicché, rispetto alla regola generale per cui la legittimazione a stare in giudizio spetta al ministro, non è fatta eccezione sulla base del giudice davanti al quale l'amministrazione dello Stato è citata, salvo che norme speciali non dispongano in senso contrario. 2.3. - Stabilisce però l'art. 4 della L. 25 marzo 1958, n. 260 che l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto deve essere notificato, va eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto introduttivo doveva essere notificato. Se l'eccezione non è proposta non può più esserlo, se lo è il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato.
L'errore di identificazione della persona che deve stare in giudizio per l'amministrazione dello Stato legittimata a contraddire alla domanda dà quindi luogo ad una nullità sanabile dell'atto introduttivo del giudizio e la sanatoria è determinata o dal fatto che l'errore di individuazione non è eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza o dal fatto che, a seguito di tale eccezione e del dovere del giudice di disporre che l'atto sia rinnovato nel termine assegnato, la parte procede a tale rinnovazione.
Il giudice conciliatore è dunque incorso nella violazione di una norma sul procedimento quando non ha esaminato la domanda nel merito per averla ritenuta proposta contro organo dell'amministrazione dello Stato privo di legittimazione passiva alla causa, là dove si poneva una questione di difetto di legittimazione al processo, di cui avrebbe avuto il dovere di provocare la sanatoria, dopo aver verificato se il difetto di legittimazione processuale sussisteva e se esso era stato tempestivamente eccepito. Occorre però aggiungere che l'eccezione non era stata proposta tempestivamente e dunque la questione non avrebbe potuto essere esaminata.
Si è visto che l'eccezione deve essere proposta nella prima udienza e si è detto. nel descrivere lo svolgimento del processo, che lo è stata nella seconda udienza.
Non poteva valere a renderla tempestiva il fatto che la notificazione della citazione fosse nulla per essere stata fatta presso il cancelliere, anziché presso l'Avvocatura dello Stato, perché l'Avvocatura avrebbe dovuto opporla e dedurre che a causa di tale nullità non aveva avuto tempestiva conoscenza del processo si da non aver potuto eccepire nella prima udienza l'erronea individuazione dell'organo legittimato a rappresentare il Ministero delle finanze (art. 294 cod. proc. civ.). 3.1. - Il giudizio sui motivi per cui la parte ha chiesto la cassazione della sentenza non esaurisce però il novero delle questioni di cui la Corte deve conoscere, essendovi nel caso concreto ulteriori questioni che debbono essere esaminate di ufficio. 3.2. - A questo fine è necessario fissare alcuni punti circa il sistema dei rimedi giurisdizionali che possono essere sperimentati dalla parte, quando sia richiesta di eseguire il pagamento di spese anticipate dallo Stato nel corso di un procedimento penale, in cui la stessa parte abbia assunto la qualità di imputato.
4.1. - L'art. 691.2. del vigente codice di procedura penale dispone che "Al recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato si procede, in esecuzione del provvedimento del giudice che ne impone l'obbligo, secondo le forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti".
L'art. 181 delle norme di attuazione (D. Lgs. 28 luglio 1989, n.271) stabilisce che al recupero provvede la cancelleria del giudice dell'esecuzione, notificando l'estratto del provvedimento unitamente al precetto contenente l'intimazione di pagare (commi e 2). Il giudice dell'esecuzione è il giudice penale che l'art. 665 del codice individua combinando il criterio fondamentale dell'aver deliberato il provvedimento della cui esecuzione si tratta con regole che danno rilievo ai mezzi di impugnazione sperimentati ed al loro esito.
Allo stesso giudice l'art. 695 del cod. proc. pen. assegna infine l'attribuzione di decidere sulle questioni concernenti il recupero delle spese: a ciò egli procede con le forme stabilite dall'articolo 666 per l'esecuzione delle statuizioni diverse da quelle che riguardano le questioni civili.
4.2. - Le questioni concernenti il recupero delle spese anticipate dallo Stato, che sorgono a seguito della notifica del precetto, possono avere diversa natura, secondo la gamma descritta dagli artt. 615, 617 e 619 cod. proc. civ. L'interpretazione che dell'art. 695 del cod. proc. pen. vigente e prima dell'art. 632 del codice abrogato hanno dato sia le sezioni penali sia le sezioni civili di questa Corte è stata di segno restrittivo e si è tradotta nella formulazione di principio per cui rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione penale conoscere delle questioni che riguardano l'esistenza (sussistenza, validità, operatività ed attualità) del titolo esecutivo (quanto alle sezioni penali possono richiamarsi le sentenze 13 dicembre 1996 n. 2751, 28 marzo 1994 n. 121 e 19 aprile 1991 n. 1108 della IV sezione; quanto alle sezioni civili le sentenze 7 febbraio 1997 n. 1189 e 10 settembre 1969 n. 3093). L'enunciato di principio non è privo di ambiguità.
Lo si può rendere più chiaro se si parte dalla considerazione che nel campo di un'esecuzione civile, qual è quella per il recupero delle spese del processo, la competenza del giudice dell'esecuzione penale si giustifica quando si debbano risolvere questioni che investono l'esistenza non del credito, ma del titolo esecutivo e sono poste in relazione a norme che regolano il processo penale. 5.1.1. - L'attuale ricorrente, opponendosi al precetto, ha dedotto che il provvedimento con cui la Corte di cassazione rigetta il ricorso proposto a norma dell'art. 311.2 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza che dispone una misura coercitiva non consente di procedere al recupero delle spese del relativo procedimento sino a quando l'imputato non sia stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile.
In base alle precedenti considerazioni, si tratta di una ragione che vale ad individuare una questione di competenza del giudice dell'esecuzione penale.
In questo processo si pone dunque una questione di competenza per materia, che deve essere rilevata di ufficio.
Il processo è infatti iniziato prima del 30 aprile 1995 ed a norma dell'art. 90.1. della L. 26 novembre 1990, n. 353, sub art. 9 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432 conv. in L. 20 dicembre 1995, n.534, in esso trova applicazione l'art. 38 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 4 della legge 353. 5.1.2. - La sentenza impugnata, per la parte in cui non ha esaminato nel merito la ragione di opposizione appena commentata, deve essere dunque cassata per violazione delle norme sulla competenza.
Ciò consentirà alla parte di riassumere la controversia davanti al giudice dell'esecuzione penale nelle forme stabilite dall'art. 666 cod. proc. pen.
5.2.1. Il ricorrente, opponendosi al precetto, ha ancora dedotto che esso presentava l'irregolarità costituita dal fatto di non essere stato notificato insieme al titolo esecutivo e di non contenere l'indicazione della data in cui era stato notificato. 5.2.2. - Conoscere di questa ragione dell'opposizione a precetto rientrava nella competenza del giudice civile, perché si trattava di un'opposizione agli atti esecutivi, che per. definizione non investe l'esistenza del titolo esecutivo (Cass. pen., Sez. VI, 2 dicembre 1997 n. 3827, Pagliaro). Ma, perché si trattava di un'opposizione agli atti esecutivi, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, essendo stata proposta il 21.12.1994, con la citazione notificata in quella data. perciò oltre il termine di cinque giorni dalla notificazione del precetto (art. 617, primo comma, cod. proc. civ.), che era avvenuta il 13.12.1994.
La sentenza impugnata, per la parte in cui non ha esaminato nel merito tale opposizione, non può essere quindi cassata con rinvio in accoglimento del ricorso, ma deve essere cassata senza rinvio, a norma dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché la causa non avrebbe potuto essere proposta.
6. - La Corte ritiene che sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese dei due gradi del processo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, quanto al capo della sentenza impugnata relativo all'opposizione all'esecuzione, cassa dichiarando che competente a conoscerne è il giudice dell'esecuzione penale e, quanto al capo relativo all'opposizione agli atti esecutivi, cassa senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta. Dichiara compensate tra le parti le spese dei due gradi del processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 6 agosto 1999