Sentenza 17 marzo 2015
Massime • 1
L'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una "prima" notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina; né può considerarsi come "prima notificazione" all'imputato non detenuto, la prima notificazione effettuata dopo la scarcerazione a soggetto che aveva ricevuto le precedenti notifiche, nell'ambito dello stesso procedimento, versando nella condizione di detenuto. (Nella specie, il ricorrente aveva dedotto di non essere stato a conoscenza dello svolgimento del giudizio di rinvio in grado di appello, per il quale il decreto di citazione a giudizio era stato notificato ai sensi dell'art. 157, comma otto bis, cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Riforma Cartabia: Le nuove disposizioni in tema di notificazioni nel processo penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 gennaio 2023
Indice: 1. Premessa 2. Organi e forme delle notificazioni. La notifica con modalità telematiche. La posta elettronica certificata 3. Domicilio digitale risultante da pubblichi elenchi: domicilio dichiarato, eletto e determinato per le notificazioni, recapito telematico 4. Le notificazioni all'imputato detenuto 5. Le notificazioni all'imputato non detenuto 6. Le notificazioni all'irreperibile, al latitante, e ad altri soggetti 7. Le nullità delle notificazioni 8. Disposizioni transitorie Articolo tratto da "La riforma Cartabia: Relazione su novità normativa dell'Ufficio del Massimario" 1. Premessa In ossequio a quanto prescritto dall'art. 1, comma 5, lett. a) 100, e dall'art. 1, comma 7, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/2015, n. 24575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24575 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 17/03/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1806
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - rel. Consigliere - N. 36147/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI LA, nato il [...];
RP NA, nata il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 16 maggio 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale SPINACI Sante che ha concluso: per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, quanto alla mancata riduzione di pena per il rito abbreviato, per SI, con rigetto nel resto del ricorso dello stesso;
per il rigetto del ricorso di RP;
udito, per l'imputato SI, l'avv. Gaito Alfredo. RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 16 maggio 2014, pronunciata all'esito del giudizio di rinvio originato dalla sentenza della quarta sezione di questa Corte del 2 ottobre 2013, n. 45540, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, come riformata dalla stessa Corte d'appello con la sentenza 4 aprile 2012, nei confronti dell'imputata RP e ha ridotto la pena inflitta all'imputato SI ad anni 13 di reclusione ed Euro 34.000,00 di multa. La sentenza di appello del 4 aprile 2012, relativa ad una serie di reati concernenti principalmente traffico di stupefacenti, ma anche falsi, riciclaggio e altro, era stata annullata da questa Corte limitatamente: all'omessa motivazione circa le circostanze attenuanti generiche, per RP;
all'omessa motivazione circa il diniego di rito abbreviato condizionato nonché alla violazione del divieto di reformatio in peius quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, per SI.
2. - Avverso la sentenza l'imputato SI ha proposto personalmente ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si rilevano l'erronea applicazione dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, nonché la nullità del decreto di citazione dinanzi alla Corte d'appello per il giudizio di rinvio, per difetto di notificazione. Il ricorrente rileva che l'avviso era stato notificato presso l'avvocato Chiesa e che quest'ultimo, all'udienza di fronte alla Corte d'appello aveva eccepito l'irritualità della notifica, facendo rilevare che la stessa avrebbe dovuto essere eseguita a mani dell'imputato ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., trattandosi di prima notificazione all'imputato non detenuto. Lo stesso ricorrente contesta, in particolare, l'affermazione, contenuta nell'ordinanza della corte d'appello del 16 maggio 2014, secondo cui, per valutare se si tratti o meno di prima notifica, occorre fare riferimento all'intero procedimento e non a ogni singolo grado dello stesso. Per il ricorrente, poiché egli era precedentemente in stato di custodia cautelare, la notificazione della citazione avrebbe dovuto essere effettuata a mani.
2.2. - In secondo luogo, si rileva l'erronea applicazione dell'art. 627 cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione della diminuzione di pena per il rito abbreviato e, più in generale, al trattamento sanzionatorio. In particolare, l'individuazione della pena base in anni 8 di reclusione sarebbe frutto di una indebita "traslazione", priva di idonea motivazione. Infatti il reato più grave per cui era stata determinata tale pena dal giudice di primo grado è diverso rispetto a quello considerato più grave dalla Corte d'aperto: in primo grado, era stato considerato più grave il fatto di cui al capo 11, per cui l'imputato è stato poi assolto;
in secondo grado è stato considerato il più grave il reato di cui al capo 10. Si lamenta, altresì, che gli aumenti di pena per la continuazione (anni 3 di reclusione ed Euro 5000,00 di multa per il capo 26) e anni 2 di reclusione ed Euro 1000,00 di multa per il capo 7) sarebbero stati applicati senza motivazione. Nè potrebbe essere ritenuto sufficiente - proseguì il ricorrente - il richiamo effettuato nella sentenza impugnata all'ordinanza del GU, con la quale si negava il rito abbreviato condizionato. Non si sarebbe considerato, in particolare, che le istanze istruttorie avanzate in sede di richiesta di rito abbreviato condizionato erano state esattamente quelle che avevano formato oggetto del dibattimento, che si era svolto proprio con l'assunzione di quegli stessi mezzi istruttori.
2.3. - Con un terzo motivo di doglianza, si prospetta la violazione dell'art. 34 cod. proc. pen., perché il presidente del collegio della Corte d'appello aveva già giudicato nei confronti dei coimputati che avevano scelto di definire la proposizione processuale con il rito abbreviato.
2.4. - Con ricorso proposto dall'avvocato Chiesa nell'interesse di SI, si ribadiscono le considerazioni già svolte dall'imputato personalmente e riportate sub 2.2.
2.5. - In prossimità dell'udienza davanti a questa Corte, è stata depositata nell'interesse dell'imputato SI una memoria a firma dell'avvocato Alfredo Gaito, con la quale si prospetta un nuovo profilo di illegalità del trattamento sanzionatorio. La difesa evidenzia, in particolare, che reato di cui al capo 10 risale al 15 marzo 2006 ed è, perciò, successivo alla modifica normativa introdotta dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, che, aveva inasprito le pene per le ipotesi di reato previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 eliminando la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti;
con la conseguenza che, sotto il profilo sanzionatorio, dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie il minimo edittale di anni 6 anziché quello di anni 8 di reclusione. La Corte d'appello non avrebbe esplicitato le ragioni della determinazione della pena in misura superiore a tale minimo edittale e degli incrementi determinati per la continuazione.
Nella stessa memoria si ribadiscono anche le doglianze relative alla mancata concessione della diminuente per il rito abbreviato condizionato, sostenendo che non sarebbe sufficiente sul punto il richiamo della Corte d'appello all'ordinanza reiettiva emessa dal GU.
3. - La sentenza è stata impugnata, tramite il difensore, anche dall'imputata RP, la quale lamenta, con l'unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., nonché il vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si contesta, in particolare, l'affermazione della Corte d'appello secondo cui osta alla concessione di dette circostanze la dinamica relazionale dell'imputata con il coimputato CI. Si sarebbero trascurati gli ulteriori dati processuali rappresentati: dalla lontananza nel tempo del precedente penale;
dal ruolo secondario e meramente esecutivo svolto dall'imputata, spiegabile con la relazione sentimentale della stessa con CI;
dal regolare inserimento nel mondo del lavoro dell'imputata stessa, attualmente seguita dal Sert. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. - Il ricorso di RP è inammissibile, perché, pur essendo formalmente riferito a violazioni di legge e vizi della motivazione rilevabili in sede di legittimità, è invece sostanzialmente diretto ad ottenere da questa Corte una pura e semplice rivalutazione dei fatti già valutati in grado di appello in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Deve preliminarmente richiamarsi il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex plurimis, sez. 6, 16 giugno 2010, n. 34364, rv. 248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, rv. 230691). Ne consegue che va ritenuto comunque adeguato il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con riferimento alla gravità dei reati o ai precedenti penali.
Tale principio è stato correttamente applicato nella sentenza impugnata, perché la Corte distrettuale ha analiticamente ricostruito la posizione dell'imputata, evidenziando che la sua relazione sentimentale con il coimputato CI non basta a sminuire la gravità dei fatti alla stessa ascritti (riciclaggio di autovetture di ingente valore, concorso nel reinvestimento dei proventi delle attività illecite, favoreggiamento della latitanza di un altro soggetto, diverso da CI), che denotano il suo inserimento in un contesto criminale di notevole spessore. Vi è, inoltre, un grave precedente specifico, rappresentato da una condanna ad anni 5 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, relativamente alla violazione della disciplina sugli stupefacenti, che conferma la sostanziale permanenza dell'inserimento dell'imputata nello stesso circuito criminale. Tali elementi sono così pregnanti da non consentire di dare spazio alle argomentazioni svolte nell'atto d'appello relative alla regolare attività lavorativa intrapresa dall'imputata dopo i fatti.
Ne consegue che il ricorso della RP deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00. 5. - Il ricorso di SI è infondato.
5.1. - Il primo motivo di doglianza - con cui si sostiene che sarebbe stato violato l'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, perché la notificazione della citazione per il giudizio di rinvio in grado d'appello avrebbe dovuto essere considerata come prima notificazione all'imputato non detenuto ed effettuata in mani proprie, essendo l'imputato precedentemente detenuto - è infondato. La notificazione in questione è stata, infatti, regolarmente eseguita ai sensi del richiamato art. 157 c.p.p., comma 8 bis, mediante consegna al difensore, non trattandosi di prima notificazione. Per prima notificazione deve infatti intendersi quella avente ad oggetto il primo atto del procedimento penale nel suo complesso e non - come erroneamente sostenuto dal ricorrente - il primo atto di ogni fase o grado di giudizio. Nè può sostenersi - come cerca di fare il ricorrente -che la prima notificazione successiva alla scarcerazione dell'imputato debba essere considerata quale prima notificazione all'imputato non detenuto, con conseguente applicazione dell'art. 157 c.p.c., comma 1, il quale prevede che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia alla persona e, solo se tale consegna sia impossibile, dispone modalità alternative di notificazione. Tale disposizione si lega, infatti, a quella, immediatamente precedente, dell'art. 156, che regola le notificazioni all'imputato detenuto, prevedendo che le stesse siano eseguite nel luogo di detenzione, mediante consegna di copia alla persona. Le due disposizioni esprimono il chiaro intento del legislatore di garantire l'effettiva conoscenza dell'atto, da un lato, al detenuto, soggetto che potrebbe avere difficoltà di contatti con il difensore e che, proprio in quanto detenuto, è facilmente reperibile presso il luogo di detenzione, dall'altro lato, al non detenuto che non sia ancora venuto in contatto con l'autorità giudiziaria in relazione a tale procedimento, trattandosi anche in questo caso di un soggetto che potrebbe non aver ancora contattato il proprio difensore. Proprio l'uniformità di tale regolamentazione conferma l'interpretazione secondo cui per prima notificazione all'imputato non detenuto deve intendersi solo la notificazione del primo atto del procedimento e non la notificazione di un qualunque atto del procedimento successiva alla scarcerazione di un imputato precedentemente detenuto. 5.2. - Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. 5.2.1. - Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello ha, infatti, dato l'applicazione al principio di diritto enunciato con la sentenza di questa Corte n. 45540 del 2013, dalla quale era scaturito il giudizio di rinvio;
principio che non può essere messo in discussione nel presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 628 c.p.p., comma 2, pur non essendo condiviso dalla successiva giurisprudenza di legittimità. In tale pronuncia si è affermato che il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena-base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. Ne deriva - sempre secondo la sentenza n. 45540 del 2013 - che la Corte d'appello non avrebbe potuto indicare una pena - base di entità superiore rispetto a quella che era stata originariamente stabilita dal primo giudice in relazione al reato per il quale è intervenuta pronuncia assolutoria. E in applicazione di tale principio di diritto, specificamente riferito alla violazione del divieto della reformatio in peius e non ad altri vizi motivazionali in relazione alla determinazione della pena, la Corte d'appello - con la pronuncia qui impugnata - ha diminuito la pena-base per il reato di cui al capo 10 alla misura di anni 8 di reclusione ed Euro 28.000,00 di multa, ritenuta congrua per il reato più grave dal giudice di primo grado. Tale rideterminazione della pena risulta sufficientemente motivata, perché dalle argomentazioni della Corte d'appello emerge che quest'ultima, considerando la rilevante gravità del reato di cui al capo 10, avrebbe in astratto applicato per lo stesso la pena di anni 10 di reclusione ed Euro 28.000,00 di multa, essendo giunta alla diminuzione della stessa nella misura di anni 8 di reclusione ed Euro 28.000,00 di multa solo in considerazione della rilevata violazione del divieto della reformatio in peius.
5.2.2. - In relazione, poi, alla mancata diminuzione della pena di un terzo per l'illegittimo diniego del rito abbreviato condizionato - anch'essa oggetto di doglianza - la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione, laddove ha evidenziato che il giudizio abbreviato può essere disposto solo nel caso in cui l'integrazione probatoria richiesta risulti necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale di tale procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzati. Le integrazioni probatorie richieste erano - come bene evidenziato dalla Corte distrettuale - incompatibili con le finalità di economia processuale proprie del rito richiesto, trattandosi in parte di atti che avrebbero potuto essere comunque prodotti dalla difesa di fronte al GU (come l'attestazione dei carabinieri di Cesena relativa alla restituzione di un'auto e quattro telefoni cellulari), in parte di atti il cui espletamento avrebbe reso particolarmente gravoso il rito, facendo sostanzialmente coincidere i tempi del suo svolgimento con quelli dei rito dibattimentale, quali: una perizia fonica su tutte le telefonate riportate nell'ordinanza di custodia cautelare ascrivibili all'imputato, l'acquisizione dei tabulati telefonici relativi ad un'utenza, nonché l'assunzione di due testimoni. Ne deriva l'infondatezza anche di tale doglianza.
5.3. - Il terzo motivo di censura - relativo a una pretesa incompatibilità del presidente del collegio della Corte d'appello, è inammissibile;
e ciò, a prescindere dalla verifica della sussistenza in concreto della dedotta incompatibilità. La parte non ha, infatti, utilizzato il rimedio tipico per tale fattispecie, che è quello della ricusazione, previsto dall'art. 37, comma 1, lett. a), che richiama l'art. 36, comma 1, lett. g), che a sua volta richiama gli artt. 34 e 35, i quali disciplinano le situazioni di incompatibilità. La mancata proposizione di dichiarazione di ricusazione nei termini e nelle forme previsti dal successivo art. 38 cod. proc. pen. preclude a questa Corte ogni valutazione sul punto.
5.4. - Il motivo di doglianza proposto con la memoria depositata in prossimità dell'udienza davanti a questa Corte è inammissibile. La difesa afferma, in sostanza, che il reato di cui al capo 10 dovrebbe essere punito con la pena base di anni 6 di reclusione - minimo edittale previsto per la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, relativamente alle droghe pesanti, prima della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - e sostiene che mancherebbe la motivazione circa la concreta individuazione della pena base per tale reato in anni 8 di reclusione, nonché circa gli aumenti per la continuazione.
È sufficiente qui rilevare che sia il giudice di primo grado sia quello di secondo grado hanno considerato quale minimo edittale applicabile alla fattispecie in questione quello, più favorevole, previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, prima della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, di 6 anni di reclusione e Euro 26.000 di molto. E a tale minimo edittale si è fatto riferimento in relazione a tutti i fatti contestati, anche i fini della determinazione degli aumenti per la continuazione. Deve del resto ribadirsi che l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Milano del 4 aprile 2012 ad opera della sentenza di questa Corte, sez. 4, 2 ottobre 2013, n. 45540, aveva per oggetto il trattamento sanzionatorio limitatamente alla violazione del principio del divieto di reformatio in peius. 5.5. - Il ricorso di SI deve essere, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di RP NA e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di SI LA, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2015