Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2001, n. 5877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5877 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
5877 /0 1 EPU LICA 6 8 E 5 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A N 1 . I / O N R I 4 / Z - 6 A A 2 B T R . RTE SUPREMA DI CASSAZIONE . U R T L . Oggetto S L B P I . I A D G R E Z B SEZIONE TRIBUTARIA R E T Tributaria A D T I A 1 S A D 3 N I 1 E sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E S R . T I E N N T A E S A E Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente R.G.N. 1942/98 M Consigliere Cron. 12668 Dott. Enrico ALTIERI Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Ud.14/02/01 Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALL FIDIBORSA SPA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLONIA 7, presso lo studio dell'avvocato ALVINO EDVIGE, che lo difende unitamente all'avvocato GERLIN BALDIZZONE TIZIANA, giusta procura in calce;
ricorrente -GM
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente 271 -1- avverso la sentenza n. 39/96 della Commissione regionale di TORINO, depositata iltributaria 12/12/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Dott. Aldo udienza del 14/02/01 dal Consigliere CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1942/28 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Fallimento Fidiborsa s.p.a. impugnò il si- lenzio rifiuto dell'Ufficio del registro di Torino, concernente la domanda di rimborso dell'imposta, che era stata applicata nella misura del 3%, sulla sentenza del Tribunale di Torino, depositata in da- ta 1 giugno 1991 n. 3840, di rigetto dell'opposi- zione allo stato passivo proposta dalla Cassa di Risparmio di Cuneo, e di conseguente condanna alla restituzione dei titoli di Stato (per un valore di £ 3.000.000.000), cedole ed interessi. Il rigetto dell'opposizione era stato determinato dall'inoppo- nibilità del pegno fatto valere, e il Fallimento invocato l'art. 8, lett. E), tariffa I del aveva d.P.R. n. 131/ 1986, che prevede la tassazione in misura fissa per gli atti "che dichiarano la nulli- tà o pronunciano l'annullamento di un atto, ancor- ché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o alla risoluzione di un contratto". La Com- missione tributaria di primo grado di Torino, con decisione della sez. 18 in data 30 marzo 1993 n. 220, respinse il ricorso, ritenendo nella fatti- specie applicabile la lettera b della Tariffa. Nel giudizio di appello, promosso dal Fallimen- to, quest'ultimo ripropose la questione, e osservò poi, in una memoria integrativa, che la nota dell'art. 8 del d.P.R. n. 131 del 1986 esclude gli 271 2 atti di cui alla lettera b dall'imposta proporzio- nale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi о prestazioni soggetti all'Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del T.U. Con sentenza 3-12 dicembre 1996 n. 39, la Commis- sione tributaria regionale Torino, sez. 6, ha re- spinto l'appello, giudicando che l'appellante aves- se proposto delle domande nuove rispetto a quelle sottoposte alla Commissione di primo grado. Contro la sentenza di appello il Fallimento Fi- diborsa s.p.a., in persona del curatore, ricorre per cassazione con atto notificato il 23 gennaio 1998, in cui allega un unico mezzo. Il Ministero delle Finanze non ha depositato controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente denunzia l'o- insufficiente motivazione su di un punto messa, decisivo della controversia prospettato dai ricor- renti, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, lettera e della parte prima della ta- riffa allegata al d.P.R.26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'art. 350, 1°co. n. 3 c.p.c. La parte deduce di aver proposto nel suo atto di appello lo stesso motivo di doglianza (applicazione della let- tera b e quindi imposta a percentuale in luogo - - della lettera e vale a dire, imposta in misura fissa - dell'art. 8 della parte prima della Tariffa rel. est. Π dr. Aldo Ceccherini allegata al d.P.R. n. 131 del 1986) enunciato nel- l'opposizione in primo grado. Un ulteriore motivo di doglianza per l'applicazione dell'imposta in misura fissa in virtù del principio dell'alternati- vità sancito dall'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, richiamato dall'art. 8, nota 2 della prima parte della Tariffa, in quanto il pegno dichiarato inefficace aveva ad oggetto titoli di Stato, esenti da I.V.A. ex art. 10 n. 1 d.P.R. n. 633/1972 ma a- strattamente compresi nell'area di applicazione di tale ultima imposta era stato illustrato con una - memoria integrativa. La sentenza del giudice di ap- pello si era limitata a dichiarare inammissibile quest'ultimo motivo, ignorando l'originario motivo di appello. L'eventuale e del tutto implicito rigetto dell'originario motivo di appello sarebbe stato in ogni caso in violazione di legge. L'imposta di re- gistro, infatti, si applica secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presenta- ti alla registrazione. Nel caso in esame era stata l'eccezione del Fallimento, di nulli-accolta tà/inefficacia dei vari negozi costitutivi del pe- gno. Detto vizio non dispensa dall'obbligo di regi- strazione dell'atto viziato, né dal pagamento della relativa imposta, la quale peraltro - precisa l'art. 38 del d.P.R. n. 131 del 1986 deve essere - 4 restituita per la parte eccedente la misura fissa quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza pas- sata in giudicato, se l'atto non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma. Questa disposi- zione, prosegue il ricorrente, è speculare a quella della Tariffa, invocata nei due gradi di merito, e le norme citate inducono a ravvisare il presupposto impositivo nell'atto non considerato in se stesso, ma nella sua proiezione effettuale, e cioè in con- siderazione degli effetti che è potenzialmente ido- neo a produrre, secondo una prospettiva che meglio lega il presupposto d'imposta con il principio del- la capacità contributiva. La previsione dell'art. 38 cit., conseguentemente, dovrebbe essere estesa ricorrendo l'eadem ratio al caso dell'inefficacia - dell'atto, e la stessa conclusione si imporrebbe per la lettera e) dell'art. 8 della tariffa, che applica l'imposta in misura fissa nel caso di di- chiarazione di nullità o annullamento di un atto, ancorché con condanna alla restituzione di denaro o beni o alla risoluzione di un contratto. Quest'ul- tima disposizione, infatti, dovrebbe essere inter- pretata nel senso di comprendere tutti i provvedi- menti dell'autorità giudiziaria che dichiarano 1'invalidità o l'inefficacia di un atto. Il cons rel. est. dr. Aldo Ceccherini Il ricorso è infondato, ancorché la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta. Si deve premettere che il principio, consolidato in giurisprudenza, per il quale il dispositivo si deve interpretare in relazione alla motivazione che lo precede, e sulla quale esso si fonda, impone di al di là delleravvisare nella sentenza impugnata- una pronuncia di inammissibili- parole adoperate tà, e non già di rigetto del gravame. A nulla var- rebbe rilevare, in proposito, che la Commissione ha dichiarato in motivazione di voler confermare la decisione di primo grado, e di rigettare il ricor- So, giacché la motivazione medesima enuncia con chiarezza la ragione del preteso rigetto, costitui- ta dalla novità delle "domande" proposte nell'ap- pello integrato dalla memoria aggiunta: e tale inequivoco rifiuto di prendere in esame l'appello è incompatibile con una pronuncia di merito, quale lo stesso rigetto, sicché quest'ultimo termine deve ritenersi impiegato in modo improprio. Con ciò è escluso che possa essere affrontato in questa sede il tema della lamentata violazione di legge in cui Commissione, decidendo nel merito, sarebbe la incorsa. Ciò premesso, e poiché quello denunciato è un error in procedendo, costituito dall'omesso esame dell'appello nel merito, la Corte è investita anche 1 0 del fatto. La fondatezza del ricorso, conseguente- mente, deve essere valutata sulla base dell'esame diretto dell'atto di appello e della memoria inte- grativa depositata dallo stesso appellante. Dalla lettura degli atti menzionati risulta, tuttavia, che l'originario atto di appello era del il che è lo stesso aglitutto privo di motivi, o - effetti qui considerati era basato su motivi as- - solutamente generici. In esso, infatti, si narrano in premessa le fasi pregresse della controversia in con una sintetica ricapitolazione dei motivi corso, del ricorso alla Commissione provinciale, e fino al dispositivo della sentenza di primo grado. A tali premesse fanno seguito le richieste alla Commissio- ne regionale, precedute solo dalla formula "
per questi motivi
". Come si è detto, però, nella parte precedente nessun motivo era stato portato a soste- gno della ingiustizia della sentenza gravata. Se in- con quell'espressione, si fosse inteso ri- vece, chiamare i motivi del ricorso in primo grado, si dovrebbe osservare che l'onere di specificità dei motivi di appello richiesta a pena di inammissi- - bilità del gravame dagli artt. 22 e 15 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (oggi dall'art. 53 d.P.R. n. 546 del 1992) non sarebbe soddisfatto da un rin- - vio ai motivi svolti nel giudizio di primo grado, ma richiede che le ragioni addotte nella sentenza Il rel. est. dr. Aldo Ceccherini impugnata siano esaminate e sottoposte a censura. E, nella presente fattispecie, la sentenza di primo grado contiene una puntuale, ancorché sintetica, motivazione, che l'atto di appello aveva completa- mente ignorato. Poiché l'appello era inammissibile, a tale vi- zio originario del gravame non poteva porsi rimedio con il successivo deposito di una memoria, anche a prescindere dalla sua novità. La Commissione regio- nale, pertanto, non è incorsa in error in proceden- do rifiutandosi di esaminare nel merito i motivi, tardivamente proposti, a sostegno di un appello i- nammissibile, ancorché non abbia correttamente mo- E 6 tivato sul punto. N 8 9 O 1 A I / I Z Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Il 5 4 R / A . 6 R A N 2 T T - . Ministero non ha sopportato spese di difesa, sicché S I R . U B P G B . . I E L D non v'è luogo a pronuncia sul punto. R L R L A T E A . D B
P. q. m.
D I A S A E T N I T E 1 R S La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le si N 3 E 1 E L A S T . E Così deciso a Roma, in camera di consiglio, N A M giorno 14 febbraio 2001. CORTE If cons, estFelic * Il Presidente. E N (Alfio Finocchiaro (Aldo Ceccherini) O I CASSA R E U S Z IL CANCELLIERE C1 TO Amaldo Casano صيم DEPOSITATO IN C ELLERIA Oggi $2.0. APR. 2001 IL CANCELLIERE Шовв Ч ом Arnaldo Casano