Sentenza 25 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16083 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIA141 5 8 3 0 3 IN NOME DEL POOLO ALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 10841/01 Consigliere Cron.32753 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. ud.28/05/03Rel. Consigliere Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM ZO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE LIEGI 28, presso lo studio dell'avvocato LAURA rappresentato e difeso dall'avvocato ELIO PIERALLINI, DE FELICE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
-INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso " rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2003 3223 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 36/00 del Tribunale di TRAPANI, depositata il 23/11/00 R.G.N. 11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI, che ha concluso per inammissibilità del ricorso art. 366 n. 3, ín subordine rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza 10 /23 novembre 2000, il Tribunale di Trapani rigettava l'appello proposito nei confronti dell'I.N.P.S. dal sig. IN MO (ricorrente in primo grado) avverso la sentenza del Pretore che aveva rigettato la domanda di accertamento del trattamento pensionistico spettante, sul presupposto che l'Istituto aveva liquidato la pensione con violazione delle norme sul cumulo di periodi assicurativi in diverse gestioni per i lavoratori autonomi. Il Tribunale ha ritenuto che l'art.16 della legge 2 agosto 1990, n.223 fissi la regola del cumulo delle posizioni contributive, mediante sommatoria delle quote di pensione imputabili alle singole gestioni, secondo i criteri rispettivamente previste per ciascuna di queste per la determinazione del reddito pensionabile, e per il coefficiente di rendimento, mediante un sistema di liquidazione a scaglioni. Salva, comunque, la facoltà dell'assicurato di chiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi. Alla luce di consulenza tecnica di ufficio, i calcoli dell'I.N.P.S. per la determinazione della pensione erano da ritenersi corretti. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'assicurato con tre motivi. Resiste l'Istituto di previdenza con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con i tre motivi, deducendo violazione e falsa applicazione di norme giuridiche e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia preso in i V 1084101.doc 3 esame le eccezioni di incostituzionalità dell'art. 16 della legge n.233/1990 cit. e della legge n.29 del 1979, in relazione all'art.3 della Costituzione, da lui sollevate, per disparità di trattamento tra lavoratori autonomi iscritti in due diverse gestioni speciali e lavoratori iscritti ad una sola gestione, non essendo prevista nel primo caso la rivalutazione dei contributi secondo il tasso di inflazione e non essendo comunque prevista (contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello) la ricongiunzione dei contributi, come nell'ipotesi in cui vi sia stata anche contribuzione presso l'assicurazione generale obbligatoria. Dall'accoglimento delle proposte questioni di costituzionalità sarebbe derivato un più favorevole trattamento pensionistico. La Corte rileva, d'ufficio, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.366, comma primo, n.3), c.p.c. per non essere in esso in alcun modo contenuta la prescritta "esposizione sommaria dei fatti di causa". La giurisprudenza della Corte Suprema è ferma nel ritenere che il requisito di tale esposizione può ritenersi soddisfatto solo se nel contesto dell'atto di impugnazione si rinvengono gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere, con la sola lettura dell'atto e senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (Cass. 18 febbraio 2003, n.2432; 21 novembre 2001, n.14728; 17 aprile 2000, n.4937; 28 gennaio 1995, n.1076). 1084101.doc Tanto non risulta dalla lettura del ricorso, né può evincersi neppure dall'esame dei motivi, dai quali non è dato comprendere in quali gestioni e per quali periodi il lavoratore fosse stato iscritto di volta in volta (salvo il riferimento alla reiezione in sede amministrativa di una domanda di ricongiunzione di periodi assicurativi nella gestione commercianti). Nemmeno risulta quali fossero stati gli errori di computo commessi dall'I.N.P.S. e ritenuti insussistenti dal giudice di appello. Tanto più tali puntuali indicazioni sarebbero state indispensabili al fine di giudicare della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale in ordine alle quali è in questa sede dedotta l'omessa pronuncia. Deve altresì rilevarsi, a tal proposito, che la questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che postuli l'applicazione della norma medesima, non può formare oggetto di un'autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, mentre la questione stessa, ancorché non esaminata dal giudice inferiore, resta deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio validamente instaurato, ove rilevante ai fini della decisione (Cass. 18 febbraio 1999, n.1358; 6 marzo 1998, n.2485; 6 maggio 1995, n.4937; 9 maggio 1981, n.3055; 10 luglio 1980, n.4399). L'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.366 c.p.c., impedisce, peraltro, la delibazione delle dedotte questioni di costituzionalità. Non deve provvedersi in ordine alle spese, secondo il disposto dell'art.152 disp.att.c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte Vi 1084101.doc costituzionale 13 aprile 1994, n.134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n.438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria. P. T. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, addì 28 maggio 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTESORE. w Vie I D A , 0 S 1 S O 3 . L A 3 L T T 5 , O R . B A A ' S I N L E D L P 3 S E A 7 I D - T N S I 8 - G S O 1 O P N 1 E M A S I D E I A E G A IL CANCELLIERE , D G O O E E R T T L T T I N S I E R Depositato in Cancelleria, A I G S L E E D L R A E M O LEA E oggi, 250TT. 2003 D R UP E T R IL CANCELLIERE O C 1084101.doc