Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/2005, n. 16023
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Sentenza 17 marzo 2005

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La minaccia o la mera violenza psichica non esclude la configurabilità della causa di non punibilità e della perseguibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti (art. 649, commi primo e secondo, cod. pen.), in quanto la clausola negativa prevista dall'art. 649, comma terzo, opera solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/2005, n. 16023
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16023
    Data del deposito : 17 marzo 2005

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