Sentenza 17 marzo 2005
Massime • 1
La minaccia o la mera violenza psichica non esclude la configurabilità della causa di non punibilità e della perseguibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti (art. 649, commi primo e secondo, cod. pen.), in quanto la clausola negativa prevista dall'art. 649, comma terzo, opera solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/2005, n. 16023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16023 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 17/03/2005
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 651
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 001230/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OR AN N. IL 06/11/1987;
avverso ORDINANZA del 09/11/2004 TRIB. LIBERTÀ MINORI di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario Iannelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 2 dicembre 2004, il Tribunale per i Minorenni di Catania, rigettava l'appello proposto dal Pubblico Ministero contro l'ordinanza del GIP in sede, che non aveva accolto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in IPM nei confronti di LO FR in quanto gravemente indiziato per il delitto di cui agli artt. 56, 81, 629 c.c. 1 e 2 in relazione all'art. 628 c. 3 n. 2 c.p. perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con minacce e violenza consistite nell'avere prospettato alla propria madre, RT NN l'incendio dell'autovettura nonché rinchiudendola all'interno della propria abitazione e, quindi, ponendola momentaneamente in stato di incapacità di agire, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerla a versargli danaro, in Lentini accertato il 7 novembre 2004.
Il Tribunale riteneva non condivisibili le censure mosse dall'appellante alla decisione del GIP che si era adeguato all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, secondo il quale l'esclusione dell'esimente prevista dall'art. 649 c.p. non comprende le forme tentate dei delitti di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p., stante la loro autonomia e il divieto di interpretazione estensiva in malam partem. L'argomento desunto dalla perseguibilità d' ufficio anche per le ipotesi di tentativo del delitto di furto aggravato a norma dell'art. 625 c.p. e per le forme tentate dei delitti previsti dagli artt. 631, 632, 633 e 636 c.p. in relazione ad acque, terreni, edifici pubblici o destinati ad uso pubblico non era pertinente, perché l'elemento aggiuntivo (di tipo circostanziale o non) caratterizzante l'illecito rende perseguibile d' ufficio anche il delitto nella forma tentata, salva espressa previsione contraria. L'aggravante di cui al n. 2 del terzo comma dell'art. 628 c.p., in quanto costituente forma di violenza impropria, non rilevava, dovendosi dare al termine "violenza" usato nell'ultimo comma dell'art. 649 c.p. un significato ristretto, riservato alla violenza fisica, perché la ragione giustificatrice della causa di non punibilità in esame risiede nella prevalenza dell'interesse alla conservazione dei rapporti di comunione di vita tra congiunti. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il Pubblico Ministero, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - arbitraria interpretazione dell'art. 649 c.p. mediante differenziazione, ai fini della sussistenza delle cause di non punibilità e della procedibilità, fra delitto consumato e delitto tentato, secondo criteri non desumibili dall'ordinamento e comportanti, sul piano concreto, soluzioni paradossali;
- violazione dell'art. 649 c.p. in ordine alla ritenuta insussistenza dell'elemento della violenza, nel caso in esame integrato dalla segregazione in casa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia l'arbitrarietà dell'interpretazione accolta dal Tribunale laddove ha ritenuto che l'esclusione dell'esimente disciplinata dall'art. 649 c.p. operi solo per il caso che si versi in ipotesi dei delitti consumati di rapina, estorsione o sequestro di persona a scopo do estorsione o di rapina. Osserva il Collegio che la ratio della norma, individuata nell'opportunità di non turbare le relazioni parentali ovvero di non nuocere all'onore familiare per fatti attinenti questioni di rilievo patrimoniale commessi in danno di congiunti, giustifica, in relazione alla diversa intensità dei legami parentali, la diversa disciplina dettata con il primo e con il secondo comma dell'articolo in esame:
la non punibilità, per chi ha commesso un delitto contro il patrimonio in danno del coniuge non legalmente separato, di un ascendente, di un discendente, di un affine in linea retta ovvero dell'adottante o dell'adottato nonché di un fratello o di una sorella conviventi;
la perseguibilità a querela nel caso in cui il legame sia più attenuato (coniuge legalmente separato, fratello o sorella non convivente, zio, nipote ovvero affine in secondo grado conviventi).
Il terzo comma dell'art. 649 c.p. individua le ipotesi di esclusione delle previsioni contenute nei primi due commi attraverso la indicazione nominativa dei delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione e il riferimento ad ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone La giurisprudenza maggioritaria (da ultimo Cass. Sez. 2, 8-31.5.2001 n. 2665; Cass. Sez. 2, 5.4-22.5.2002 n. 1351), che il ricorrente critica, in omaggio al principio di autonomia del delitto tentato rispetto a quello consumato e dei canoni ermeneutica consolidati in tema di esclusioni oggettive dall'amnistia e dall'indulto (Cass. S.U. 23 febbraio 1980. ric. Iovinella) nonché in tema di arresto in flagranza di reato nella disciplina dettata dall'art. 381 c.p.p., ha affermato che la causa di esclusione vale solo per i delitti consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione, in tal senso deponendo il dato letterale della norma, insuperabile, vertendosi in materia nella quale è imposta l'interpretazione restrittiva. Solo per i delitti contro il patrimonio commessi con violenza alle persone l'esclusione vale anche per le ipotesi tentate (e questo anche in riferimento ai delitti nominativamente richiamati), perché l'uso dell'espressione "ogni altro delitto" include anche il delitto tentato.
Sulla base di tali considerazioni si è ritenuto di superare la diversa interpretazione (Cass. Sez. 2, 9.6.1988 n. 8428 ric. Bruni), secondo la quale "il fondamento della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. è costituito dalle ragioni di carattere morale e sociale che connotano i rapporti tra certe categorie di familiari riguardo ai beni materiali ed in vista del quali si è esclusa o condizionata a querela la punibilità di alcuni reati. L'espressa esclusione della rapina, dell'estorsione e del sequestro di persona è poi giustificato dalla necessità di reprimere l'impiego della violenza fisica o psichica contro le persone;
l'esclusione deve comprendere anche il tentativo di questo delitto perché anche in esso ricorre l'impiego della violenza".
Le ragioni poste a fondamento della tesi interpretativa maggioritaria non sono inapplicabili in relazione ai casi disciplinati dal secondo comma dell'art. 649 c.p., che prevede la procedibilità a querela. Su
questo il P.M. ricorrente indirizza le sue critiche di tipo sistematico. Il terzo comma dell'art. 649 c.p. disciplina infatti in maniera identica entrambe:la regola di esclusione. Esso vale per tutte le disposizioni dell'articolo in esame. L'osservazione secondo la quale, ai fini della procedibilità, la disciplina del sistema assimila il delitto consumato a quello tentato, nel senso che (salvo espressa diversa disposizione) se è prevista la procedibilità d'ufficio essa vale sia per il delitto tentato che per quello consumato (cfr. Cass. Sez. 2, 15.5-15.10.1996 n. 9130), non è risolutiva. L'interpretazione adottata non è infatti irragionevole. Proprio l'autonomia del delitto tentato rispetto a quello consumato giustifica, nel caso specificamente disciplinato dall'art. 649 c.p. la perseguibilità a querela anche nelle ipotesi di cui al terzo comma, purché non connotate dalla violenza alla persona.
2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.
La privazione della libertà personale, costituita dalla segregazione della madre dell'indagato in casa (qualificata come riconducibile all'aggravante del secondo comma dell'art. 629 c.p. in relazione all'art. 628 c. 3 n. 2 c.p.), integra una condotta violenta perché impedisce fisicamente la libertà di movimento della vittima. Il codice penale non fornisce la definizione della violenza alla persona (mentre definisce la violenza sulle cose: art. 392 c.p.). Ma anche in dottrina è costante la inclusione nella definizione di violenza alla persona, sotto la specie della violenza fisica, non soltanto delle condotte che compromettono l'integrità fisica della persona (lesioni o percosse) ma anche di quelle che privano la persona della libertà di muoversi nello spazio (penalmente sanzionate oltre che dall'art. 605 c.p. sequestro di persona anche dall'art. 628 c. 3 n. 2 c.p.). Il
provvedimento impugnato ha richiamato correttamente la giurisprudenza di questa suprema Corte secondo la quale la violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, ben potendo trattarsi di violenza fisica, propria, che si esplica direttamente nei confronti della vittima o di violenza impropria che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui impedendone la libera determinazione" (Cass. Sez. 5, 27.2.7.5.98 n. 1195) ed ha ritenuto che il concetto di violenza alla persona menzionato dall'art. 649 c.p. dovesse essere interpretato in senso restrittivo, con esclusione dei casi di violenza impropria. A prescindere dalla opinabilità di tale assunto (in dottrina e in giurisprudenza nel concetto di violenza impropria sono comprese tutte quelle condotte insidiose mediante le quali la persone è posta, totalmente o parzialmente, in condizione di incapacità di volere o di agire mediante narcosi, ipnosi, inebriamento. Cfr. Cass. Sez. 2, 20.1-28.9.87 n. 10075), si rileva che nel caso in esame la condotta addebitata all'indagato si è estrinsecata in forma di violenza propria, perché l'aggressione alla libertà di movimento ha avuto ad oggetto diretto la persona fisica della madre. "La dizione del terzo comma, seconda parte, dell'art. 649 c.p. ('ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle personè) sta ad indicare esclusivamente la violenza (fisica) in senso tecnico e specifico e non può essere confusa con la semplice minaccia (o violenza psichica)"(Cass. sez. 2, 5.4-22.5.2002 n. 20110): la violenza, cioè, concettualmente alternativa alla minaccia.
3. L'ordinanza impugnata deve in conseguenza essere annullata, con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Catania, perché, nella piena libertà delle valutazioni di merito di competenza (in ordine alla sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza sia delle esigenze cautelari), proceda a nuovo esame attenendosi ai principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Catania per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2005