Sentenza 10 maggio 2013
Massime • 1
La minaccia o la mera violenza psichica non esclude la configurabilità della causa di non punibilità e della perseguibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno dei prossimi congiunti, in quanto la clausola negativa prevista dall'art. 649, terzo comma, cod. pen., opera solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica. (Fattispecie in tema di tentata estorsione commessa con minacce ai danni del coniuge convivente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2013, n. 32354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32354 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 10/05/2013
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE F. - rel. Consigliere - N. 1259
Dott. DAVIGO P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 40734/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN RI, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, in data 4 novembre 2011, di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, in data 13 luglio 2010;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dr. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per la dichiarazione di non punibilità dall'imputato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 4 novembre 2011, parzialmente riformando la condanna pronunciata il 13 luglio 2010 dal Tribunale di Firenze nei confronti di AN RI, dichiarato colpevole del delitto di tentata estorsione, per avere, secondo l'imputazione) minacciato di morte il proprio coniuge se non gli avesse consegnato del denaro, riconosceva le circostanze attenuanti generiche, esclusa la recidiva e, tenuto conto del rito, riduceva la pena nella misura di mesi dieci di reclusione ed Euro 200 di multa. propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza p erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale o di norme processuali stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità.
Il ricorrente lamenta che il Gup nell'accogliere la richiesta di rito abbreviato condizionato all'audizione della persona offesa, la limitava alle ragioni che l'avevano condotta alla remissione della querela;
afferma che il giudice non aveva il potere di modificare quanto chiesto dall'imputato, sostituendo l'oggetto dell'esame richiesto con quello concernente un fatto successivo alla commissione del reato. In tal modo sarebbero stati limitati i diritti della difesa con conseguente inutilizzabilità delle prove a carico perché illegittimamente acquisite al rito speciale, che non si sarebbe legittimamente incardinato.
2) mancata assunzione di prova decisiva, ovverosia l'esame della persona offesa finalizzato a comprendere l'intero contesto nel quale si è inserito il fatto di cui all'imputazione.
3) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, il in quanto all'imputato contumace sarebbe stato contestato un fatto diverso da quello risultante dall'imputazione, essendo stato ritenuto dalla Corte di Appello il tentativo di estorsione non solo con minacce, ma anche con violenze psichiche.
4) violazione ed erronea applicazione dell'art. 629 c.p., in quanto la persona offesa avrebbe affermato di avere percepito le parole del coniuge più come offese che come minacce concrete e reali e, pertanto, il reato commesso sarebbe quello di minacce - ingiurie non più perseguibili per intervenuta remissione della querela. Comunque le frasi minacciose erano rivolte alla persona offesa per acquisire il possesso di denari di famiglia e, quindi, la qualificazione giuridica più appropriata sarebbe quella ex art. 393 c.p., anch'esso improcedibile per remissione dalla querela.
5) violazione ed erronea applicazione dell'art. 649 c.p., in quanto, anche volendo qualificare i fatti in questione come tentata estorsione commessa dall'imputato nei confronti della propria moglie convivente, dovrebbe dichiararsi non doversi procedere per l'intervenuta remissione della querela, in applicazione dei principi giurisprudenziali che ritengono necessaria la querela in caso di estorsione commessa soltanto con minacce. Nel caso di specie, appunto, sono state contestate solo minacce e non anche violenze psichiche così come ritenuto dalla Corte di Appello. MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondato il motivo di ricorso con il quale si deduce la erronea applicazione dell'art. 649 c.p.. Infatti, deve applicarsi il principio di diritto secondo il quale "La minaccia o la mera violenza psichica non esclude la configurabilità della causa di non punibilità e della perseguibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti (art. 649 c.p., commi 1 e 2), in quanto la clausola negativa prevista dall'art. 649 c.p., comma 3, opera solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica (Sez. 2, n. 16023 del 17/03/2005, Loritto, Rv. 231785).
Pertanto, essendo stato il fatto commesso con minacce ai danni del coniuge convivente, l'imputato deve dichiarasi non punibile e gli altri motivi di ricorso sono assorbiti da quello accolto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 649 c.p.. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013