Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2013, n. 32354
CASS
Sentenza 10 maggio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La minaccia o la mera violenza psichica non esclude la configurabilità della causa di non punibilità e della perseguibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno dei prossimi congiunti, in quanto la clausola negativa prevista dall'art. 649, terzo comma, cod. pen., opera solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica. (Fattispecie in tema di tentata estorsione commessa con minacce ai danni del coniuge convivente).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2013, n. 32354
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32354
    Data del deposito : 10 maggio 2013

    Testo completo