Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 903 del 1973, sulla istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e sulla nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici, il requisito della permanente impossibilità materiale del sacerdote di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale - la cui sussistenza è necessaria per l'attribuibilità delle prestazioni per invalidità - va valutata dal giudice in concreto e, quindi, nell'ipotesi in cui il sacerdote sia parroco, non attraverso il parere dell'ordinario diocesano che ha preposto il sacerdote alla parrocchia, ma tramite una consulenza tecnica.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2938 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
2. Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
3. Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
4. Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
5. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
ER NG, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv., Antonino Maria Cremona del foro di Agrigento
- ricorrente -
CONTRO
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17 - Avvocatura Centrale dell'Istituto - presso gli Avv.ti Luigi Cantarini, Vincenzo Morielli e Patrizia Tadris che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, come da procura in atti Costituito con procura per la cassazione della sentenza n. 933/98 del Tribunale del Lavoro di Agrigento del 12.11.1998/20.11.1998 nella causa iscritta al n. 284 R.G.A.C. dell'anno 1997.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.11.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del'11.10.1994 AN TE sacerdote, premesso di avere presentato domanda per ottenere dal fondo del clero la pensione di invalidità e che la stessa era stata respinta, adiva il Pretore del Lavoro di Agrigento chiedendo il riconoscimento di tale pensione. All'esito l'adito Pretore, espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 18.12.1996 condannava l'INPS a corrispondere l'assegno ordinario d'invalidità dal 1.5.1994.
Proposto gravame da parte dell'INPS, il Tribunale di Agrigento, rinnovata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza 12.11.1998/20.11.1998 accoglieva l'appello e per l'effetto rigettava la domanda svolta in primo grado dal TE.
In particolare il Tribunale osservava che non sussistevano nella fattispecie i presupposti di legge per l'insorgenza del diritto alla pensione di invalidità ovvero all'assegno ordinario di invalidità, in quanto la consulenza tecnica di ufficio di secondo grado, suffragata da idonei accertamenti già eseguiti in primo grado, aveva evidenziato patologie non incidenti sulla capacità lavorativa del TE.
Lo stesso Tribunale riteneva di non condividere l'assunto dell'appellato in ordine allo svolgimento di incarico usurante e non adatto alle patologie riscontrate, in quanto allo stesso TE non poteva essere affidata in esclusiva la reggenza di una parrocchia o essere destinato ad incarichi di ufficio.
Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione il TE con dieci motivi.
L'INPS si è costituita con procura al difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione delle norme di diritto (legge n. 810 del 1929; legge n. 121 del 1985; legge n. 222 del 1985) sotto l'aspetto che l'idoneità fisica all'esercizio del ministero sacerdotale è riservato all'autorità ecclesiastica, unica legittimata alla preposizione del sacerdote alla conduzione di una parrocchia, che costituisce uno dei presupposti per il riconoscimento della titolarità della parrocchia.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione delle norme di diritto (art. 3, n. 2 della legge n. 121 del 1985 e art. 12 della legge n. 903 del 1973) sotto l'aspetto che l'attestato dell'ordinario diocesano costituisce atto amministrativo, che non poteva essere disapplicato. Osserva al riguardo che alla stregua delle norme richiamate il giudizio di invalidità compete all'Ordinario diocesano e la facoltà dell'INPS di sottoporre a visita il sacerdote non può vanificare ne' togliere effetti al formulato giudizio senza violare norme di valenza costituzionale. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge nelle due figure della non applicazione e della falsa ed errata applicazione dei combinati disposti degli artt. 12 e 13 della legge n. 903 del 1973. Sul punto osserva che dalla certificazione dell'Ordinario diocesano risulta che il ricorrente per le sue infermità era stato rimosso da una parrocchia di 2500 anime ed assegnato ad una parrocchia di 180 anime, situazione questa legittimante il riconoscimento del diritto a pensione di invalidità e al rigetto del ricorso dell'INPS
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge (art. 12 della legge n. 903 del 1973) nella forma del vizio della motivazione, per non essere stato tenuto nella debita considerazione che è demandato all'Ordinario diocesano valutare la idoneità fisica all'esercizio delle funzioni di ministro di culto, sicché nessun rilievo assume la valutazione dei consulenti tecnici di ufficio. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata in relazione alla disapplicazione dell'attestato dell'Ordinario diocesano. Le esposte censure, secondo le quali in sostanza la valutazione dell'autorità ecclesiastica, in particolare dell'ordinario diocesano, circa l'inidoneità fisica alla cura di una parrocchia è vincolante per il giudice civile, sono prive di pregio e vanno pertanto disattese.
Al riguardo si osserva che ai fini del presente giudizio non è in discussione il fatto che secondo l'Accordo del 18 febbraio 1984, che ha apportato modifiche al Concordato Lateranense del 1929, la nomina dei titolari degli uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica (art. 3 n. 2), come pure non è discussione la potestà dell'Ordinario diocesano di preposizione di un parroco ad una parrocchia.
Ciò precisato e puntualizzato, non è condivisibile l'assunto del ricorrente circa l'estensione della potestà dell'Ordinario diocesano fino al punto di attribuire al medesimo il potere esclusivo di valutare l'idoneità fisica ai fini del riconoscimento della pensione dell'invalidità, in maniera tale da vincolare il giudice civile, al quale sarebbe precluso ogni accertamento della stessa invalidità:
La legge n. 903 del 22 dicembre 1973 disciplina il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto di confessioni diversa dalla cattolica con attribuzione all'INPS della relativa gestione: a tale fondo devono essere obbligatoriamente iscritti tutti i sacerdoti secolari cattolici e i ministri di culti diversi.
Orbene la ratio di tale legge va individuata nell'esigenza di sopperire alle necessità del sacerdote, il quale senza essere parte di alcun rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato, si trovi nell'impossibilità, perché infermo, di ricavare dall'esercizio del suo ministero quei mezzi materiali consentiti dalla disciplina ecclesiastica occorrenti per vivere (in questo senso Cass. sentenza n. 767 del 6 dicembre 1986). Il legislatore italiano ha quindi espressamente disciplinato (in particolare con l'art. 12 della richiamata legge n. 903 del 1973) la fattispecie dell'invalidità del sacerdote (in specie del parroco), regolarmente preposto al proprio ufficio secondo l'ordinamento canonico, non demandando la valutazione dell'idoneità fisica, ai fini che interessano in questa sede, all'Ordinario diocesano. Va tuttavia precisato che lo stesso legislatore ha configurato un particolare tipo di invalidità pensionabile a carico del Fondo speciale per il clero: in luogo della riduzione della capacità di guadagno ex art. 10 del RDL n. 636 del 14 aprile 1939, l'impossibilità materiale del sacerdote di esercitare il proprio ministero.
Ciò comporta, da un lato, che gli elementi della definizione di invalidità contenuti nell'anzidetto art. 12 della legge n. 903 del 1973 sono più restrittivi, dall'altro, stante il riferimento al ministero proprio, detta impossibilità è da valutarsi in concreto. Si ribadisce che tale accertamento sullo stato di salute del parroco e sull'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa, ai fini che qui interessano, non compete all'ordinario diocesano, ma va condotto, così come è avvenuto nel caso di specie, attraverso una consulenza tecnica.
Con il sesto motivo il ricorrente TE, nel denunciare omessa motivazione della sentenza (art. 360 n. 5 C.P.C.) per non avere illustrato l'iter logico-giuridico medico che ha determinato la decisione, osserva che il giudice di appello ha accolto il ricorso dell'INPS sulla scorta della consulenza di secondo grado, priva di motivazione.
La doglianza è infondata, atteso che il Tribunale ha ritenuto convincenti le conclusioni, del consulente di secondo grado fornendone adeguata motivazione e le critiche mosse agli accertamenti peritali sono generiche non contenendo rilievi ne' in ordine a carenze o deficienze diagnostiche ne' in ordine ad affermazioni illogiche o scientificamente errate (in questo senso Cass. sentenza n. 3519 del 9 marzo 2001; Cass. sentenza n. 225 dell'11 gennaio 2000). Con il settimo motivo il ricorrente contesta al Tribunale di avere seguito la consulenza tecnica di ufficio di secondo grado, non fornendo alcuna spiegazione del perché non avesse condiviso le conclusioni cui erano pervenuti due diversi consulenti tecnici di ufficio in due diverse cause ed in tempi diversi.
Anche questa censura è priva di pregio e non merita di essere condivisa.
Secondo consolidato indirizzo di questa Corte, che si condivide pienamente, l'adesione del giudice al parere del consulente che abbia per ultimo espletato la sua opera si concretizza in un vizio di motivazione, qualora il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde deducibili (Cass. sentenza n. 6196 del 18 giugno 1998;
Cass. sentenza n. 517 del 1998; Cass. sentenza n. 11154 del 1995). Orbene nel caso di specie è ben delineato il percorso logico seguito dal giudice di appello, mentre da parte del ricorrente non sono stati evidenziati, come già si è detto, elementi tali da contrastare le conclusioni del consulente di secondo grado.
Con l'ottavo motivo il TE lamenta insufficiente motivazione, per non essere stata effettuata alcuna verifica dell'incidenza delle patologie riscontrate ciò soprattutto in relazione alla specificità della professione svolta e alla certificazione dell'Ordinario diocesano attestante, lo spostamento del TE da una parrocchia con un numero di anime nella media (2500) ad una più piccola (180 anime) con perdita dell'indennità sacerdotale e l'esercizio dell'ultima attività con usura.
La censura, a cui si collega quella contenuta nel nono motivo in ordine alla non necessità di alcun accertamento in fatto dell'invalidità già accertata dall'autorità ecclesiastica, non è fondata.
Il Tribunale, con apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede, sulla base degli accertamenti del consulente tecnico di secondo grado ha valutato in concreto le mansioni affidate al TE ritenendo l'ultimo incarico (conduzione di una piccola parrocchia) non usurante e compatibile con le patologie riscontrate. Tanto basta per considerare privi di rilievo gli altri profili più volte prospettati dal ricorrente con riguardo alla certificazione dell'Ordinario diocesano.
Da ultimo la parte ricorrente ha sollevato eccezione di illegittimità degli artt. 12 e 13 della legge n. 903 del 1973 in relazione agli artt. 35 e 38 della Costituzione, sostenendo che il sacerdote, al di là del valore sacramentale, è anche un lavoratore, il cui lavoro deve essere protetto ed assicurato nelle forme previste dalle richiamate norme costituzionali.
L'eccezione non ha pregio e va disattesa, in quanto dal quadro normativo in precedenza illustrato risulta che il legislatore italiano non disconosce la specificità e la particolarità dell'attività del sacerdote, a cui riconosce, in caso di malattia o di difetto fisico o mentale, il diritto ad ottenere la pensione nel momento dell'insorgenza dello stato invalidante.
In conclusione in base alle. svolte considerazioni il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di legittimità, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002