Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2938
CASS
Sentenza 27 febbraio 2002

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Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 903 del 1973, sulla istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e sulla nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici, il requisito della permanente impossibilità materiale del sacerdote di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale - la cui sussistenza è necessaria per l'attribuibilità delle prestazioni per invalidità - va valutata dal giudice in concreto e, quindi, nell'ipotesi in cui il sacerdote sia parroco, non attraverso il parere dell'ordinario diocesano che ha preposto il sacerdote alla parrocchia, ma tramite una consulenza tecnica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2938
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2938
    Data del deposito : 27 febbraio 2002

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