Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2001, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
蠢 IN E DEL PO LO ITALIAN" 0 8 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DRCASSAZIONE Oggetto Compravendita, imm. SEZIONE SECONDA CIVILE енсиние престреса Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G.N. 18712/98 - n. 4133Cron. Dott. Ugo Consigliere - RIGGIO Rep. 613 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere SETTIMJ Rel. Consigliere Dott. Giovanni Ud. 18/10/00 Consigliere Dott. CO PA FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig IL SOLE 24.ORE per diritti L. 0000 sul ricorso proposto da: 12 FEB. 2001 giudizio di persona, IRACI SARERI GIACOMO, in IL CANCELLIERE .. . LIRE 1500 elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 43, presso lo de se skene. studio dell'avvocato BIANCA C M, difeso dall'avvocato IRACI SARERI GIACOMO, giusta delega in atti, - ricorrente 0975377 contro 0975378 FRANCO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA PLE 0975352 CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato RIBAUDO S, 0975353 difeso dall'avvocato SPINNATO PEPPINO, giusta delega CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE in atti;
Richiesta copia esecutiva dal Sig. SPINNATO.. controricorrente 2000 per diritti L. 28.000+ 10 1682 avverso la sentenza n. 229/98 della Corte d'Appello di il 2.5 MAG. 2001. IL CANCELLIERE -1- MESSINA, depositata il 15/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Sebastiano RIBAUDO, per delega dell'avvocato SPINNATO Peppino depositata in udienza, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 5000 CANCELLERIA A0577337 AQ577396 A0577332 AQ577391 BC431085 LBC431090 BC431095 -2- LBC431100 18712/98 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO atto di citazione 16.12.92 ON AN Con premesso che per scrittura privata 27.6.90 l'Avv. Giaco- mo AC AR s'era impegnato a vendergli un'unità im- mobiliare facente parte dell'ex albergo Roccamarine, sito in Castel di Tusa alla P.zza Stazione n. 9, al prezzo di £ 55.000.000 (delle quali £ 40.000.000 contestualmente versate a titolo di caparra confirmatoria); che detta unità immobiliare apparteneva a tal CO PA Pur- pura;
che la stipula dell'atto pubblico sarebbe dovuta avvenire contestualmente a quella concernente altre unità immobiliari, sempre facenti parte dello stesso edificio Roccamarine di proprietà del Purpura;
che erano rimasti infruttuosi gli inviti, rivolti all'Avv. AC AR a mezzo telegramma, d'addivenire alla stipula del definiti- Vo conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Mi- stretta l'Avv. OM AC AR, chiedendo dichiarar- si trasferita in suo favore ex art. 2932 CC l'unità im- mobiliare promessagli in vendita ed, in subordine, per l'ipotesi che non potesse farsi luogo ad esecuzione in forma specifica essendo l'unita' immobiliare in questione intestata al Purpura, la risoluzione del contratto preli- minare 27.6.90 e condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni. 18712/98 Costituendosi, l'Avv. AC AR chiedeva di- chiararsi, in via pregiudiziale, l'incompetenza per ter- ritorio del giudice adito e, nel merito, l'inadempimento del AN, in quanto ancora debitore del residuo prezzo di £ 15.000.000. Con sentenza 14.5.96, il tribunale di Mistret- ta, per quanto in questa sede ancora interessa, sull'ac- validità del contratto preliminare di venditacertata 27.6.90, dichiarava trasferita ad ON AN ex art. 2932 CC la proprietà dell'unità immobiliare distinta con l'interno n. 9 ed il AN tenuto al pagamento del saldo di £ 15.000.000, compensando le spese per un quarto. Avverso tale decisione OM AC AR propo- neva gravame cui resisteva ON AN che propone- a sua volta, appello incidentale per le spese. va, Con sentenza 15.6.98, la corte d'appello di Messina ritenuto che, nella specie, non fosse ravvisabile alcun - inadempimento da parte del AN, sia perché dal preli- minare di vendita risultava l'accordo delle parti per il pagamento del residuo prezzo contestualmente alla stipula dell'atto pubblico, sia perché, dalle risultanze istrut- torie, era emerso che il AN in più occasioni aveva vanamente richiesto d'addivenite alla stipula del defini- tivo, resa impossibile dall'indisponibilità dell'AC AR, tra l'altro sprovvisto quasi sempre del mandato 18712/98 ad alienare;
che, non essendo esigibile, l'obbligazione a carico del AN non potesse né produrre interessi, né soggetta a rivalutazione;
che dovesse escludersiessere la sussistenza dell'obbligo degli interessi compensativi ex art. 1499 CC, la data di stipulazione del contratto definitivo non risultando fissata in maniera puntuale;
che gli interessi moratori non fossero dovuti, non ricor- rendo, nella specie, un colpevole ritardo nell'adempi- mento da parte del AN;
che, per contro, inadempiente dovesse ritenersi l'AC AR sia per la dimostrata indisponibilità alla stipula dell'atto pubblico, sia per le ingiustificate richieste di pagamento del residuo prezzo di £ 15.000.000 anche con gli interessi;
che l'ac- coglimento della domanda principale ed il parziale acco- glimento di quella riconvenzionale giustificassero la de- cisione del tribunale in merito alla parziale compensa- rigettava sia l'appello principalezione delle spese che quello incidentale e condannava l'AC AR al pagamento delle spese del grado. Avverso tale decisione OM AC AR propo- neva ricorso per cassazione con sei motivi. Resisteva ON AN con controricorso. Entrambe le parti depositavano memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 18712/98 Con il primo motivo il ricorrente denunziando falsa ed erronea applicazione degli att. 132 comma secon- 3 e 189 CPC, mancanza di motivazione su puntido n. decisivi della causa e sulle richieste istruttorie ri- tualmente avanzate si duole che la corte territoriale non abbia trascritto in sentenza le conclusioni ch'egli aveva rassegnate, omettendo così di pronunziarsi su spe- cifiche richieste istruttorie, quali l'interrogatorio formale del AN e la prova per testi sugli stessi capitoli articolati per l'interrogatorio; che, in parti- colare, la mancata escussione di testi, quali il notaio Rizzo ed il rag. Farina, avesse privato la corte della cognizione d'elementi utili ai fini del giudizio, in quanto idonei a dimostrare l'insussistenza della propria inadempienza alla stipula dell'atto definitivo conseguen- te al preliminare di vendita 27.6.90. Il motivo non merita accoglimento. L'omessa od incompleta trascrizione delle conclu- sioni delle parti nell'epigrafe della sentenza, prescrit- ta dall'art. 132 sec. co. CPC ma non a pena di nullità, può, infatti, determinare tale effetto sulla sentenza, della quale altrimenti costituisce una semplice imperfe- zione formale irrilevante ai fini della sua validità, solo ove abbia determinato un'omessa pronunzia sulle do- mande od eccezioni delle parti ovvero un difetto di mo- 18712/98 prospettati dalle stesse tivazione su punti decisivi (giurisprudenza costante, da ultimo: Cass. 11.1.99 n 192, 29.1.99 n. 801, 28.4.99 n. 4240). Nella specie, trattandosi non di domande od ecce- zioni bensì d'istanze istruttorie, può trovare applica- zione il richiamato insegnamento giurisprudenziale in re- lazione non ad un'omessa pronunzia ma ad un eventuale di- fetto di motivazione così sull'implicita reiezione delle istanze stesse come sul punto della controversia per la cui decisione sarebbe stata influente l'assunzione dei mezzi. Va, peraltro, considerato, al riguardo, come, al- lorché sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 CPC, un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano la carenza e/o l'in- sufficienza d'argomentazioni in ordine a mezzi istruttori non ammessi, sia necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo preliminare sulla de- cisività degli elementi di giudizio assuntivamente pre- termessi senza giustificato motivo, che il ricorrente, da un lato, specifichi il contenuto di ciascuno dei mezzi istruttori in discussione mediante loro integrale tra- scrizione nel ricorso, non essendo idonei all'uopo il semplice richiamo per relationem ad atti della fase di merito e la prospettazione del valore probatorio dei 18712/98 e,detti mezzi quale inteso soggettivamente dalla parte, dall'altro, indichi in quali occasioni ed in quali termi- ni ne fosse stata effettuata al giudice la richiesta poi da questi disattesa. Il difetto di specificità al riguardo determina, ex art. 366 n. 4 CPC, l'inammissibilità del motivo sotto due distinti profili. In primo luogo perché, per il principio d'autosuf- ficienza del ricorso per cassazione, è necessario che il motivo contenga un'esposizione degli elementi di giudizio in fatto tale da consentire al giudice di legittimità di procedere alla valutazione della decisività - al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice a quo dei mezzi istrut- tori non ammessi, così come di quelli che si assumano insufficientemente od erroneamente valutati;
ond'è, per- tanto, necessario che nel motivo vengano precisati, per le prove testimoniali, i capitoli sui quali ciascun teste dev'essere chiamato a rispondere e le ragioni per le quali sia qualificato a riferire sull'argomento e, per le consulenze tecniche, la proposta dei quesiti da porre all'esperto o, quanto meno, una precisa indicazione del- l'oggetto dell'indagine da demandargli. In secondo luogo perché, per il principio di pre- clusione, nel giudizio di legittimità non possono essere 18712/98 prospettati temi nuovi di dibattito non precedentemente affrontati nella fase di merito;
ond'è che contestazioni in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori sono ammis- nesibili in sede di ricorso per cassazione sempre che risultino la tempestività e la ritualità della prospetta- zione innanzi al giudice di quella fase e che tali requi- siti risultino, a lor volta, dalla sentenza impugnata o, in difetto, da adeguata indicazione contenutane nel ri- corso con la specificazione dell'atto del procedimento di merito in cui le richieste istruttorie erano state formu- late, onde consentire al giudice di legittimità di con- trollare ex actis la veridicità dell'asserzione prima di esaminare nel merito la questione proposta, ovvio essendo come una censura che si sostanzi, di fatto, in un'istanza d'ulteriore diversa indagine istruttoria, della quale non si deduca né dimostri abbia già formato oggetto di speci- fica adeguata richiesta in sede di merito, non possa trovare ingresso in sede di legittimità. Nel caso di specie, il ricorrente non riporta né il capitolato sul quale si sarebbe dovuto far svolgere l'in- terrogatorio formale e le prove testimoniali, né ovvia- mente, non essendo stato riportato l'oggetto della prova - a qual titolo ciascuno dei testi indicati fosse quali- ficato a riferire sugli argomenti oggetto delle domande da rivolgergli;
si limita, invero, ad enunciare la pro- 18712/98 .
8- pria soggettiva opinione circa l'utilità dei mezzi ri- chiesti ai fini della dimostrazione dell'inadempimento della controparte e dell'esclusione del proprio, ma in nessun modo fornisce al giudice di legittimità gli ele- necessari all'accertamento così della rituale ementi tempestiva richiesta dei mezzi che assume non ammessi senza giustificato motivo, come della decisività di essi, il che, per le sopra esposte ragioni, comporta l'inammis- sibilità del motivo de quo. E' appena il caso di rilevare come, al riguardo, non possano supplire le aggiuntive precisazioni (con le quali si riporta il capitolato) ed argomentazioni (con le quali si deduce per la prima volta la mancata ammissione d'un giuramento decisorio) svolte con la memoria, questa potendo essere utilizzata esclusivamente per illustrare e chiarire i motivi già compiutamente svolti con il ricorso - od a confutare le tesi avversarie - ma non per dedurre nuove censure, o sollevare nuove questioni non rilevabili anche d'ufficio, e neppure per specificare od integrare od ampliare il contenuto dei motivi originari d'impugna- zione (giurisprudenza costante: per tutte, Cass. S.U. 19.5.97 n. 4445). - denunziandoCon il secondo motivo, il ricorrente falsa ed erronea applicazione dell'art. 112 CPC in rela- zione all'art. 167, comma primo, ultima alinea CPC, nul- 18712/98 pronunzia sull'appello lità della sentenza per omessa incidentale proposto dal AN ed omessa motivazione su -punti decisivi della causa si duole che il giudice del merito non abbia pronunziato in ordine all'appello inci- dentale proposto dalla controparte, essendosi limitato a ritenere giusto il regolamento delle spese contenuto nel- la sentenza di primo grado ed incorrendo così nel vizio di extrapetizione ex art. 112 CPC. Il motivo non merita accoglimento. Il ricorrente difetta, infatti, al riguardo, di le- gittimazione alcuna, avendo fatto valere quale motivo di impugnazione un'omessa pronunzia su domanda della
contro
- parte e, quindi, formulato una censura di natura proces- suale pertinente alla sola parte che quella domanda aveva proposta. Né può il ricorrente giovarsi dell'equivoco de- terminato dall'aver controparte formalmente concluso per la compensazione delle spese di primo grado, già disposta dal tribunale ampiamente in suo favore, pur avendo inteso evidentemente ottenere, con la ragione svolta, la riforma di tale compensazione parziale e la condanna dell'avver- per sostenere un proprio interesse sario all'intero - all'accoglimento di quell'avverso motivo all'esame ed d'impugnazione, giacché questo, come qualsiasi domanda, andava interpretato e lo è stato,- come si evidenzia di 18712/98 -مر- 10- seguito - nel suo senso desumibile dalla ragione svolta e non soltanto in considerazione della conclusione formal- mente rassegnata e frutto d'un palese lapsus. In vero -✓ parte il rilievo c he nel caso d'omessa pronunzia non può evidentemente ravvisarsi il vizio d'ex- trapetizione che, per contro, una pronunzia necessaria- di fatto neppure sussiste, nella spe- mente presuppone - cie, il denunziato vizio d'omessa pronunzia, in quanto la corte territoriale, decidendo sulla compensazione parzia- le delle spese disposta con la sentenza di primo grado, ha espressamente evidenziato come il capo de quo ne fosse stato impugnato tanto con il sesto motivo dell'appello principale quanto con l'appello incidentale ed ha, di poi, espresso il convincimento che il criterio adottato dal primo giudice fosse rispondente al principio della soccombenza in considerazione dell'accoglimento della do- manda principale e del solo parziale accoglimento di quella riconvenzionale. Con il terzo ed il quarto motivo, che possono esse- re trattati congiuntamente per la connessione degli ar- - denunziando falsa ed erronea gomenti, il ricorrente applicazione dell'art. 1218 CC quanto al comportamento tenuto dal AN in dipendenza del contratto preliminare 27.6.90, e dell'art. 2932 comma secondo CC quanto al mancato adempimento da parte dello stesso all'obbligazio- 18712/98 --M - 11- -ne di pagamento si duole che la corte territoriale non abbia tenuto conto che la controparte aveva avuto il possesso dell'appartamento promessogli in vendita ma si era rifiutata di pagare il saldo prezzo di £ 15.000.000, non solo antecedentemente all'introduzione della lite ma anche successivamente alla sentenza di primo grado che pure gli aveva trasferito l'immobile, onde la stessa controparte e non esso ricorrente doveva essere conside- rata inadempiente. Merita Né l'uno né l'altro motivo Vaccoglimento. La questione del trasferimento del possesso del be- del godimento dellocompravenduto all'acquirente e ne stesso da parte di questi nel tempo intercorso tra la stipula del preliminare e l'inizio della controversia, infatti, risulta dedotta nel giudizio d'appello esclusi- vamente sotto il profilo della domanda di corresponsione degli interessi sulla somma dovuta a saldo e non anche sotto il profilo dell'inadempimento, onde quest'ultimo, non essendo stato oggetto di trattazione in sede di me- rito, non può esserlo in sede di legittimità. D'altra parte, il giudice del merito hanno ritenuto, con accertamento non contestato e passato quindi in giudicato, che le parti avessero pattuito il versamento del saldo del prezzo per £ 15.000.000 al momento della stipula del definitivo, ed il ricorrente non risulta 18712/98 -12- 12- abbia formulato alcuna specifica domanda basata sulla considerazione che fosse stato contrattualmente stabilito compravendutoil trasferimento del possessO del bene anch'esso in concomitanza con la stipula del definitivo e che, pertanto, l'anticipazione di tale atto e del godi- mento del bene da parte dell'acquirente ad un momento precedente fosse in qualche modo intervenuto a modificare il sinallagma. Ne deriva, in primo luogo, che nessun inadempimento potrebbe, comunque, essere imputato all'acquirente per non aver corrisposto il saldo pur essendogli stato tra- sferito il possesso dell'immobile, essendo il saldo condizionato unicamente al formale definitivo trasferi- mento della proprietà. art.In secondo luogo, che il trasferimento ex 2932 CC ed il pagamento eventualmente ad esso connesSO non potendo aver luogo se non ove sia divenuta definitiva la sentenza dalla quale siano stati disposti, giacché solo il passaggio in giudicato determina l'immutabilità provvedimento giurisdizionale e consente, quindi, del anche il prodursi di tutti i suoi effetti (sul punto specifico in trattazione: Cass. 15.11.94 n. 9638, 24.2.93 - nessun inadempimento può essere imputato, nel n. 2263) caso in esame, all'acquirente per non aver corrisposto il saldo successivamente alla sentenza di primo grado, 18712/98 -13-13. 13- giacché questa era stata impugnata dalla controparte e non era, pertanto, passata in giudicato. Con il quinto motivo, il ricorrente denunziando falsa ed erronea applicazione dell'art. 1124 comma secon- si duole che la corte territoriale non abbiado CC accolto l'istanza volta ad ottenere la rivalutazione del- l'originaria somma di £ 15.000.000 che la controparte ha provveduto а corrispondere soltanto in data 5.8.98, a distanza di oltre otto anni dall'epoca in cui il paga- mento sarebbe dovuto avvenire (1990). Devesi premettere che il ricorrente non ha, eviden- temente, inteso invocare il secondo comma dell'art. 1124 CC, che detta i criteri di ripartizione delle spese per le scale degli edifici in condominio, ma, come desumibile 1224 CC, dalle argomentazioni svolte, quello dell'art. che disciplina il maggior danno, rispetto agli interessi riconosciuti al comma precedente, nel caso di mora nell' adempimento delle obbligazioni pecuniarie, onde tale è il profilo che dev'essere esaminato indipendentemente dalla formale enunciazione dell'intestazione della censura. Il motivo non merita, comunque, accoglimento. Nella compravendita il pagamento del prezzo è, in- fatti, debito di valuta e, come ha correttamente eviden- ziato la corte territoriale, su di esso competono gli interessi moratori ed il risarcimento del danno ex art. . . . . . 18712/98 -14- 14- 1124 CC, anche nella forma della rivalutazione, solo ove il relativo credito sia esigibile, il che, nella specie, essendo stato pattiziamente stabilita la corresponsione del saldo di cui trattasi alla stipulazione del definiti- si sarebbe verificato solo ove fosse stato accertatovo, un inadempimento colpevole dell'acquirente, per essersi questi sottratto alla stipulazione del definitivo stesso, anzi, mentre tale ipotesi è stata esclusa ed è stato, motivatamente accertato lo stesso tipo d'inadempimento a carico del venditore. Trattandosi di debito di valuta, non è, poi, perti- nente l'argomentazione relativa all'intervenuta svaluta- zione nel periodo trascorso. Con il sesto motivo, il ricorrente - denunziando falsa ed erronea applicazione dell'art. 1449 sec. CO. CC - si duole che la corte non abbia condannato la
contro
- mora, iparte al pagamento degli interessi legali di quali, non essendo, nella fattispecie, previsto un termi- ne specifico, sarebbero stati, in ogni caso, dovuti con decorrenza almeno dalla data di proposizione della doman- da riconvenzionale del 17.3.1993. In questo caso il ricorrente invoca nell'intesta- zione della censura una norma che sarebbe stata pertinen- l'art. 1499 CC in materia d'interessi compensativi, te, non svolge, poi, argomentazione alcuna al riguardo, ma 18712/98 15- trattando invece degli interessi moratori;
non è, pertan- to, possibile prendere in considerazione l'enunciato for- male, per difetto assoluto di specificità, mentre va pre- so in considerazione il contenuto sostanziale della cen- sura. Il motivo, sotto tal profilo, non merita accogli- mento. Contrariamente а quanto ritenuto dal ricorrente, infatti, l'indicazione del dies a quo per il pagamento del saldo e, quindi, in suo difetto, per la decorrenza era stato affatto omessa neldegli interessi di mora, non contratto, essendosi pattuito tale pagamento alla data della stipulazione del definitivo;
pertanto non può tro- vare applicazione, nella specie, l'invocato principio per cui quod sine die debetur statim debetur in relazione al capitale e, di conseguenza, non sono dovuti interessi di mora per un credito non ancora esigibile. Né può applicarsi l'altro principio per cui lite contestata usurae currunt, invocato dal ricorrente in re- lazione alla riconvenzionale di pagamento del saldo pro- posta il 17.3.93, poiché, come si è più volte evidenzia- to, quel saldo era contrattualmente dovuto solo al momen- to del trasferimento della proprietà, onde la sua sola richiesta - senza una contestuale offerta seria ed ine- quivoca di disponibilità alla stipulazione del definiti- 18712/98 -16. 16- vo, anzi, inserita in una contestazione del diritto della controparte ad ottenere il trasferimento della proprietà non era idonea a produrre gli effetti che le si voglio- no ricollegare. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessive £ 4.200.000 delle quali £ 4.000.000 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 18.10.2000. Il Presidente Vinceng Boldorssane est.Il Avettiny IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 100000 Roma 12 FEB. 2001 350000 CANCELLIERE 01 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dd 2 APR. 200 4. egistrato 201 versate £350000. (lire The Clitocinquanta le p. 1 Dirigente Afea Servizi (D.ssa Maria G LIPPO) II Responsabile S ize Giudiziari (Dr. M. RACCHINI)