Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/1999, n. 192
CASS
Sentenza 11 gennaio 1999

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Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ai sensi dell' art. 288 cod. proc. civ. ultimo comma, se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo concernenti" la parte soccombente, come nel caso di omissione, nell' intestazione della sentenza, delle conclusioni delle parti, non richieste a pena di nullità dall' art. 132 cod. proc. civ., e perciò rilevante soltanto se ha determinato la violazione dell' art. 112 cod. proc. civ., e questo vizio è palesato dalla predetta correzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/1999, n. 192
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 192
    Data del deposito : 11 gennaio 1999

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