Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 1
Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ai sensi dell' art. 288 cod. proc. civ. ultimo comma, se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo concernenti" la parte soccombente, come nel caso di omissione, nell' intestazione della sentenza, delle conclusioni delle parti, non richieste a pena di nullità dall' art. 132 cod. proc. civ., e perciò rilevante soltanto se ha determinato la violazione dell' art. 112 cod. proc. civ., e questo vizio è palesato dalla predetta correzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/1999, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GIARMA UNION S.n.c., in persona di HI GH, suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CAVASOLA, che la difende unitamente agli avvocati VITTORIO BORGATTI, ANGIOLA SBAIZ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL HI, GO DM VED. AO NI, AO NI GI, AO NI LU, RO IE VED. AO NI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 12810/95 proposto da:
HI AL, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE TRASTEVERE 259, presso lo studio dell'avvocato GAETANO PATTA, che lo difende unitamente all'avvocato ALBERTO CONTI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GIARMA UNION S.n.c., in persona di HI GH, suo legale rappresentante;
- intimata -
e contro
RD IO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 755/94 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 21/05/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/98 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Giannetto CAVASOLA, per delega dell'avvocato Vittorio Borgatti depositata in udienza, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il ricorso principale:
inammissibilità o rigetto;
nelle stesse forme inammissibilità o rigetto per il ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione GA HI espose che: con scrittura privata dell'8 aprile 1963, registrata il 1 aprile 1974, EN e AN OL CH gli avevano venduto un complesso immobiliare esteso mq.15.000 in Ferrara per il prezzo di L.112.000.000, interamente versato il 7 aprile 1982; i venditori gli avevano garantito l'assoluta libertà del fondo da vincoli tacendogli che con deliberazione del febbraio 1963 della g.p.a. parte dell'immobile era stata destinata a "edilizia economica e popolare" così che ne vennero espropriati mq 5365; a fronte del pagamento del prezzo non solo era stato privato di quell'estensione ma neppure aveva ottenuto il godimento della residua porzione del bene, di cui avevano continuato a godere i venditori, i quali dal 1 gennaio 1964 avevano fatto propri anche i frutti civili avendola concessa in locazione a IO AN e, poi, alla GI IO s.n.c. con atti del 1 gennaio 1979 e del 17 giugno 1981 nei quali i locatari avevano dichiarato di conoscere la pretesa dominicale dell'acquirente. L'HI, pertanto, convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Ferrara, EN OL CH, CO e LU OL CH nonché, PI RO vedova OL CH, IO AN e la GI IO s.n.c. perch,: si accertasse l'integrale pagamento del prezzo, i convenuti, venditori e loro eredi, fossero condannati alla restituzione di parte del prezzo corrispondente alla parte del terreno espropriato, al risarcimento dei danni per l'evizione, alla restituzione dei frutti;
si accertasse, altresì, l'inopponibilità dei contratti del 1 gennaio 1979 e del 15 giugno 1981 di trasferimento a titolo obbligatorio del godimento della residua parte dell'immobile di sua proprietà allo AN ed alla GI IO s.n.c., chiedendo, infine la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva dell'immobile. CO, LU OL CH, PI RO ved. CH nonché EA IN ved. di EN OL CH negarono fondatezza alle pretese.
Lo AN, affermando di non essere a conoscenza delle pretese dominicali dell' HI all'epoca della stipulazione del contratto di affitto del 1 gennaio 1979 con il CH OL, chiese il rigetto delle pretese.
Analoga posizione assunse in ordine al contratto di cessione di azienda e di affitto stipulato con lo AN il 15 giugno 1981 la GI IO, che riconvenne l'HI o chi ne fosse obbligato per ottenerne la condanna al pagamento della indennità ex artt 34 e 69 della legge n.392 del 1978 e comunque a tenerla indenne di quanto avrebbe ottenuto nei di lei confronti l'HI medesimo. Con sentenza del 6 novembre 1990 il tribunale, in parziale accoglimento delle domande dell'HI e rigettata ogni altra pretesa, condannò i OL CH, IN, RO al risarcimento in suo favore dei danni in misura di L.65.000.000, oltre alla svalutazione e gli interessi, per la parziale evizione subita, al risarcimento del danno in ?. 58.000.000, oltre alla svalutazione e gli interessi, per il mancato godimento della parte residua dell'immobile ed, infine la GI IO alla restituzione all' HI dell'immobile oggetto della cessione del contratto di affitto stipulata con lo AN il 15 giugno 1981.
Adita con i gravami dell'HI, dei OL CH, RO IN e della GI IO, contumace lo AN, con sentenza del 21 maggio 1994, poi corretta con ordinanza del 28 aprile 1995, la corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'appello proposto dai OL CH, ha condannato in solido detti appellanti al pagamento in favore dell'HI della somma di L.17.790.000, in ragione di un canone equitativamente determinato in L.
3.500.000 annue, oltre alla svalutazione e degli interessi, quale risarcimento del danno dal mancato godimento del fondo per il periodo dal 10 marzo 1977 al 7 aprile 1982, data dalla quale la GI IO depositò in favore dell'HI i canoni d'affitto, dichiarando prescritto il periodo precedente e confermando nel resto la sentenza impugnata;
pertanto, ha rigettato l'appello dell'HI e della GI IO In particolare per quel che in questa sede interessa, e segnatamente quanto al gravame dell'HI concernente la determinazione del danno da mancato godimento del complesso immobiliare vendutogli, la corte territoriale ha osservato: non poter quell'appellante pretendere il ristoro di un pregiudizio maggiore della misura del canone di locazione fra OL, CH, lo AN e la GI IO e ragguagliato al canone di mercato desumibile dalla potenzialità fruttifera del complesso immobiliare, non avendo l'appellante provato la possibilità di rendere più redditizi gli immobili o le diverse occasioni di un maggior lucro onde una c.t.u. in proposito sollecitata non avrebbe potuto fornire elementi di certezza. Quanto al gravame con il quale la GE IO si era doluta della ritenuta inopponibilità del contratto di locazione all' HI ed, in subordine, del diniego dell'indennizzo per la perdita di avviamento, la corte bolognese ha osservato: dai contratti di locazione, del 1 gennaio 1979, tra i OL CH e lo AN, di cessione della locazione e dell'azienda del 17 giugno 1981 tra questo ultimo e la IO GI emergeva la consapevolezza degli stipulanti delle pretese dominicali dell'HI; tanto si evinceva dalla clausola sub art. 4 del contratto del 1 gennaio 1979 e dalla clausola n.5 del contratto del 17 giugno 1981 fra lo AN e la GI IO s.n.c..
Ogni assunto della società di non conoscere l'esistenza delle pretese del GA appariva in base alle predette clausole privo di fondamento, risultando che il "locatore" ebbe a far presente allo AN, e questi, poi, alla società, il possibile riconoscimento giudiziale delle pretese dell' HI e le possibili conseguenze che queste avrebbero avuto sui rapporti obbligatori. Era, pertanto, corretta la condanna, pronunziata dal primo giudice nei confronti della società, di restituzione dell'immobile all'HI per essere inopponibili a costui i contratti di locazione e di cessione di azienda con affitto della stessa, perché stipulati con soggetto privo della dispobilità giuridica del bene oggetto delle stipulazioni;
infondata era altresì la domanda della società di essere tenuta indenne da quanto avesse nei di lei confronti ottenuto l'HI, avendo essa rinunziato con la indicata stipulazione ad ogni pretesa per il caso del riconoscimento dei diritti del medesimo;
ne' comunque potevano trovare ingresso le richieste di prova concernenti il diritto all'indennizzo per la perdita dell'"avviamento", dovendo la relativa azione essere proposta, ai sensi degli artt 34 e 69 della legge 390 del 1978, dinanzi al pretore di Ferrara competente per materia. Avverso la decisione, esponendo un motivo di doglianza, ha proposto ricorso per cassazione la GI IO s.n.c resistita dall'HI che con controricorso, poi illustrato da memoria, oppone l'inammissibilità del ricorso perché, tardivamente proposto ed espone un motivo di ricorso incidentale nei confronti della società e dello AN.
Con ordinanza dell'8 ottobre 1987 la corte ha disposto la rinnovazione della notifica del controricorso, contenente il ricorso incidentale, allo AN.
All'incombente ha provveduto tempestivamente l'HI; non ha espletato attività difensiva lo AN.
Motivi della decisione
Preliminarmente in rito, i due ricorsi, quello principale, della società, e quello incidentale, dell'HI, vanno riuniti in un unico procedimento, secondo quanto dispone l'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni separatamente proposte avverso la stessa sentenza.
Con l'unico motivo di ricorso la GI IO in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c., deduce la nullità della sentenza impugnata conseguente all'inosservanza degli artt. 112, 132 n. 3, 277, 359 c.p.c. La corte di merito, nel riassumere, nella parte espositiva della propria pronunzia, l'impugnazione della società, aveva affermato aver questa censurato in linea principale l'inopponibilità del contratto di locazione con i OL, CH del complesso immobiliare, da costoro precedentemente venduto all'HI, sebbene quell'inopponibilità potesse operare solamente dalla data di registrazione del contratto di vendita avvenuta il 1 gennaio 1974, quando conduttore di quel complesso era lo AN che aveva ceduto la locazione, unitamente all'azienda, alla società, e, in linea subordinata, il diniego della pretesa posta nei confronti dei OL CH e dell'HI di pagamento dell'indennità di avviamento.
Non avrebbe considerato la corte le più ampie richieste, anche istruttorie poste in sede di conclusioni definitive e che risultavano nel provvedimento, del 28 aprile 1985, di correzione della sentenza ed in ordine alle quali quel giudice non si era pronunziato. La questione pregiudiziale dell'inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto, che l'HI pone nella memoria e pur rilevabile d'ufficio, va risolta nel senso prospettato dal controricorrente.
La riapertura del termine o la rimessione in termine per l'impugnazione, concretamente predisposta dalla legge, e che a norma dell'ultimo comma dell'art. 288 C.P.C. decorre dal giorno della notificazione dell'ordinanza di correzione, è limitata ai casi in cui detto procedimento riveli nei riguardi della parte soccombente "errores in iudicando o in procedendo" intrinseci alle statuizioni e rimasti latenti prima della correzione stessa( in proposito anche cass nn. 481/63, 1701/73, 6931/82, 2491/86). Ne discende che ove nella c.d. "intestazione" di una sentenza siano state omesse le conclusioni di una parte, risultata poi soccombente, e queste siano successivamente state inserite nel testo della pronunzia all'esito del procedimento di correzione, il termine per proporre impugnazione decorre dal giorno della notificazione di quell'ordinanza ove la correzione medesima riveli vizi intrinseci della pronunzia, segnatamente di incoerenza fra il "chiesto" ed il "pronunziato"( art. 112 c.p.c.). Nel caso contrario, quell'omissione - che di per se, non costituisce causa autonoma di nullità siccome non espressamente comminata dall'art. 132 c.p.c. secondo quanto prevede il primo comma dell'art. 156, n, , riconducibile alla previsione generale del capoverso di questo articolo, se non quando si risolvi nell'inosservanza del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato - i termini propri del mezzo di impugnazione predisposto dalla legge - nel caso in esame del ricorso per cassazione - decorrono, quello sessagesimale, dal giorno della notificazione della sentenza( art.325 c.p.c.) e, in mancanza di questa, quello annuale, dalla pubblicazione della stessa( art. 327 c.p.c.) Il che si ravvisa nel caso in esame avendo il giudice dell'appello - pur nella verificatasi pretermissione nell'intestazione della sentenza pronunziata il 21 maggio 1994 delle conclusioni definitivamente precisate dalla GI IOe s.n.c. - pronunziato sulle medesime quali sono risultate all'esito del procedimento di correzione.
Dall'esame della decisione impugnata emerge chiaramente aver la corte di merito esaminato, rigettandole, le questioni della assoluta infondatezza delle pretese dell'HI, dell'opponibilità al medesimo dei contratti di locazione nonché di cessione e di affitto di azienda le domande di condanna al pagamento dell'indennità di avviamento ex artt. 34 e 69 della legge del 27 luglio 1978 n. 391 1978 con interessi e svalutazione, di condanna in solido dei IN, RO, OL CH e AN a tenere indenne la società da "ogni e qualsivoglia obbligo, onere e responsabilità verso HI GA" oltre "al risarcimento del danno, la rivalutazione monetaria e gli interessi, le spese ed altri accessori".
Inoltre è implicito nella pronunzia il diniego dei mezzi istruttori in quanto diretti all'acquisizione di elementi storici già acquisiti o comunque irrilevanti.
Ne discende l'intempestività del ricorso per cassazione della GI notificato il 7,8 settembre 1995 avverso la sentenza pubblicata il 21 maggio 1994, oltre il termine annuale fissato dall'art. 327 c.p.c. incrementato di giorni quarantasei in virtù della sospensione del suo decorso da 1^ agosto al 15 settembre "di ciascun anno" disposta dall'art. 1 della legge del 7 ottobre 1969 n.742, essendo quel termine inutilmente spirato il 6 luglio 1995 ed a nulla rilevando la notificazione della sentenza e dell'ordinanza di correzione avvenuta il 7 successivo ad iniziativa del procuratore dell'Eustachio. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale consegue, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 334 c.p.c., la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivamente proposto, con il controricorso notificato il 21 ottobre 1995, e nel quale con il mezzo dell'impugnazione incidentale l'Eustachio ha censurato il capo della pronuncia del giudice dell'appello concermente la liquidazione del risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile di cui era proprietario.
La reciproca soccombenza dei due ricorrenti, in ragione dell'essersi il giudizio di cassazione esaurito con una pronuncia di processuale che ha precluso l'esame del merito delle doglianze, costituisce il giusto motivo per la compensazione delle spese del relativo procedimento.
p. q. m
la Corte
riunisce i ricorsi: dichiara inammissibile il ricorso principale e privo di efficacia quello incidentale;
compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 1998
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 1998