Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11072 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
18 72/0200 REL BBL CA IN E DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Locazione. SEZIONE TERZA CIVILE Restituzione della cosa locata. Danni per Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: il cattivo uso R.G.N. 18931/99Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere 28678 Dott. Michele Cron.LO PIANO Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep.2855 Ud. 26/02/02 Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sil- SOLE 24 OK. SENTENZA in # 29 LUG. 2002 per diritti i sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE DI NATALE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato ROMA VIA POGGIO MOIANO 11, presso 10 studio dell'avvocato ROBERTO CARRARINI, che lo difende, €0,77 1.1500 CANCELLE giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
F10867 LI NA O LM, AZ EF, AZ ALESSANDRA, F810868 elettivamente domiciliati in ROMA VIA N RICCIOTTI 11, presso lo studio dell'avvocato MICHELE SINIBALDI, che li difende unitamente all'avvocato GIANCARLO BROVELLI, 2002 giusta delega in atti;
519
- controricorrenti -
イ avverso la sentenza n. 4/99 del Tribunale di VERBANIA, emessa il 14/1/1999, depositata il 01/03/99; RG.826/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 19 marzo 1996 i signori RO LM, ZZ AN e ZZ RO, nella veste di locatori, convenivano dinanzi al Pretore di Arona, il conduttore Di AT PP, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni constatati nei locali dopo il rilascio ed alla rifusione delle spese della fase ese- cutiva di rilascio;
resisteva il convenuto deducendo l'infondatezza delle pretese e proponeva domanda ricon- venzionale per migliorie ed addizioni. La lite era istruita con prove orali e documentali ed all'esito il Pretore, con sentenza pubblicata il 31 marzo 1998, accoglieva la domanda risarcitoria dei 10- catori e rigettava la riconvenzionale. In particolare il Pretore nell'accogliere la doman- da riteneva che il convenuto avesse ricevuto l'immobile con atto di cessione e che pertanto alla fattispecie si 2 applicava la normativa degli artt. 1406 e ss del codice civile. La decisione era appellata dal conduttore, che ne chiedeva la riforma;
resistevano le controparti. Il Tribunale di Verbania, con sentenza del 1° marzo 1999, così decideva: rigetta l'appello, confermando la prima decisione, e condanna il conduttore alla rifusione delle spese del grado di appello. Per quanto qui ancora interessa, il Tribunale, qua- le giudice di appello, pur ritenendo che il rapporto di locazione de quo non potesse essere considerato conse- quenziale ad un atto di cessione, e che era invece un rapporto autonomo (sorto nel 1992) osservava (ff. 5 mo- tiv) che "in assenza di prova contraria da parte del conduttore, deve presumersi la ricezione della cosa in buono stato di manutenzione" e quindi che i danni la- mentati dai locatori erano riconducibili all'uso della res da parte del conduttore, che non aveva fornito la prova liberatoria di cui all'art. 1588 c.c.". Contro la decisione ricorre il conduttore con unico ma articolato motivo di ricorso;
resistono le
contro
- parti con controricorso. Motivi della decisione Il ricorso non merita accoglimento. 3 Nell'unico articolato motivo il ricorrente deduce l'error iuris (per la violazione degli articoli 1588 e 1590 CC, tra di loro correlati) ed il vizio della moti- vazione su punto decisivo. La tesi è che, contrariamente all'assunto della Corte di appello (relativo al mancato superamento della c.d. prova liberatoria), il Di AT aveva dato una prova ben precisa dello stato di deterioramento dell'immobile sulla base di due circostanze: a. che il proprietario aveva ammesso di non aver controllato 1'immobile al momento della restituzione del precedente inquilino;
b. che quest'ultimo aveva dichiarato di non aver ripulito l'immobile per ben otto anni. In senso contrario si Osserva come la Corte (ff.5 della motivazione) abbia tenuto conto dell'intero con- testo probatorio e quindi anche delle suddette circo- stanze, non ritenendole sufficienti come "prova contra- ria" ossia come prova idonea a far superare la presun- zione di cui all'art. 1588 c. civile. Si tratta dunque di una valutazione in fatto, ine- rente alla valutazione delle prove, secondo un apprez- zamento che si sottrae al sindacato di legittimità. Non sussiste dunque la violazione delle norme so- stanziali richiamate e la motivazione appare adeguata 4 M rispetto alla valutazione del fatto ed alla sua sussun- zione sotto le fattispecie di legge. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. Roma 26 febbraio 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 100T 129,11 Dott.ssa Maria Aiello 450T 20,66 IL CANCELLIERE C1 TOT. 149,77 Depositata in Cancelleria Oggi, E6.6.07 ос IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello -OINCIA DELLE ENTRATE DOMA 2 2003Serie 4. cin 14725 9.77 (euro 5