Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/2001, n. 9900
CASS
Sentenza 20 luglio 2001

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La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, anche quando sia previsto il trasferimento effettivo del bene, è nulla se stipulata per una causa di garanzia (piuttosto che per una causa di scambio) nell'ambito della quale il versamento del denaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo ed il trasferimento del bene serva solo per costituire una posizione di garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o non l'obbligo di restituire le somme ricevute, atteso che la predetta vendita, in quanto caratterizzata dalla causa di garanzia propria del mutuo con patto commissorio, piuttosto che dalla causa di scambio propria della vendita. Pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato dall'art. 2744 cod.civ., costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa ed esprime perciò una causa illecita che rende applicabile all'intero contratto la sanzione dell'art. 1344 cod.civ..

Commentari3

  • 1La vendita di garanzia tra patto commissorio e patto marciano
    Alessia De Stefano · https://www.iusinitinere.it/

    Nel diritto romano il concetto di obbligazione indicava un vincolo materiale (nexum) che legava due soggetti e che poteva essere sciolto soltanto dal soggetto obbligato (obligatus) mediante la solutio, la quale corrispondeva ad una rottura del vincolo materiale suddetto. Il nexum si configurava dunque come garanzia patrimoniale del credito, garanzia consistente nella persona stessa del debitore: difatti laddove l'obligatus non riuscisse ad estinguere il debito allora, di regola, tale inadempimento lo costringeva ad una schiavitù perpetua, legando sé stesso alla persona del creditore fin quando non fosse riuscito a pagare il riscatto[i]. Il termine “obbligazione” deriva dal verbo latino …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 23 febbraio 2026

    FATTI DI CAUSA 1. Alfredo D.M. conveniva, davanti al Tribunale di Napoli (Sezione distaccata di Ischia), Elda S. e Pierpaolo P., al fine di sentire: A) in via principale, dichiarare che la procura speciale a vendere - conferita all'Avv. Pierpaolo P. con atto notarile del 23 aprile 2009, rep. n. 6.393 - e il contratto di compravendita immobiliare per atto notarile dell'8 luglio 2010, rep. n. 17.158, racc. n. 9.761, stipulato tra P., quale procuratore speciale del venditore Alfredo D.M., e Elda S., quale acquirente, costituivano atti e/o negozi attraverso i quali era stato contratto un patto commissorio tra il creditore P. e il debitore D.M. (in ordine al prestito concesso per estinguere i …

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  • 3Brevi osservazioni in tema di patto commissorio alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, 21 gennaio 2016, n. 1075
    Augusto Di Cagno · https://www.diritto.it/ · 4 febbraio 2016

    La recente sentenza della Corte di Cassazione, 21 gennaio 2016, n. 1075, si è pronunciata sui caratteri del divieto di patto commissorio sancito nell'art. 2744, c.c., a mente del quale “è nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno”. Confermando il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la Suprema Corte ha chiarito la specifica funzione perseguita dal divieto di patto commissorio, divieto che “si estende a qualsiasi negozio, ancorché di per sé astrattamente lecito, che …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/2001, n. 9900
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9900
Data del deposito : 20 luglio 2001

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