Sentenza 20 luglio 2001
Massime • 1
La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, anche quando sia previsto il trasferimento effettivo del bene, è nulla se stipulata per una causa di garanzia (piuttosto che per una causa di scambio) nell'ambito della quale il versamento del denaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo ed il trasferimento del bene serva solo per costituire una posizione di garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o non l'obbligo di restituire le somme ricevute, atteso che la predetta vendita, in quanto caratterizzata dalla causa di garanzia propria del mutuo con patto commissorio, piuttosto che dalla causa di scambio propria della vendita. Pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato dall'art. 2744 cod.civ., costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa ed esprime perciò una causa illecita che rende applicabile all'intero contratto la sanzione dell'art. 1344 cod.civ..
Commentari • 3
- 1. La vendita di garanzia tra patto commissorio e patto marcianoAlessia De Stefano · https://www.iusinitinere.it/
Nel diritto romano il concetto di obbligazione indicava un vincolo materiale (nexum) che legava due soggetti e che poteva essere sciolto soltanto dal soggetto obbligato (obligatus) mediante la solutio, la quale corrispondeva ad una rottura del vincolo materiale suddetto. Il nexum si configurava dunque come garanzia patrimoniale del credito, garanzia consistente nella persona stessa del debitore: difatti laddove l'obligatus non riuscisse ad estinguere il debito allora, di regola, tale inadempimento lo costringeva ad una schiavitù perpetua, legando sé stesso alla persona del creditore fin quando non fosse riuscito a pagare il riscatto[i]. Il termine “obbligazione” deriva dal verbo latino …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 23 febbraio 2026
FATTI DI CAUSA 1. Alfredo D.M. conveniva, davanti al Tribunale di Napoli (Sezione distaccata di Ischia), Elda S. e Pierpaolo P., al fine di sentire: A) in via principale, dichiarare che la procura speciale a vendere - conferita all'Avv. Pierpaolo P. con atto notarile del 23 aprile 2009, rep. n. 6.393 - e il contratto di compravendita immobiliare per atto notarile dell'8 luglio 2010, rep. n. 17.158, racc. n. 9.761, stipulato tra P., quale procuratore speciale del venditore Alfredo D.M., e Elda S., quale acquirente, costituivano atti e/o negozi attraverso i quali era stato contratto un patto commissorio tra il creditore P. e il debitore D.M. (in ordine al prestito concesso per estinguere i …
Leggi di più… - 3. Brevi osservazioni in tema di patto commissorio alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, 21 gennaio 2016, n. 1075Augusto Di Cagno · https://www.diritto.it/ · 4 febbraio 2016
La recente sentenza della Corte di Cassazione, 21 gennaio 2016, n. 1075, si è pronunciata sui caratteri del divieto di patto commissorio sancito nell'art. 2744, c.c., a mente del quale “è nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno”. Confermando il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la Suprema Corte ha chiarito la specifica funzione perseguita dal divieto di patto commissorio, divieto che “si estende a qualsiasi negozio, ancorché di per sé astrattamente lecito, che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/2001, n. 9900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9900 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. NI VELLA - rel. Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CH FR, AT RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA CONSULTA 1/B, presso lo studio dell'avvocato DONNANGELO A, difesi dall'avvocato DONNANGELO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
OL NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AVEZZANA 13, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA BONIFAZI, difeso dall'avvocato GUAGLIANONE GIOVANNINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 384/98 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 11/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/01 dal Consigliere Dott. NI VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi AN VE e IA AT, con atto di citazione notificato il 16 ottobre 1987, convennero, davanti al Tribunale di Rossano Calabro, NI RT, chiedendone la condanna alla consegna di un appartamento di un edificio sito in Corigliano Calabro Scalo, la cui proprietà dichiararono di avere dal medesimo acquistato con contratto di compravendita del 31 luglio 1986. Il convenuto, costituitosi in giudizio, affermò che nello stesso giorno in cui si era stipulato il contratto di compravendita, aveva sottoscritto, con gli attori, anche una scrittura privata in base alla qua le avrebbe potuto riscattare la proprietà dell'immobile alienato, pagando loro la somma di cinquantasei milioni di lire entro il 30 giugno 1987; e si oppose all'accoglimento della domanda sostenendo di essere stato costretto alla vendita del bene perché il VE - di cui era già debitore di sette milioni di lire - aveva ad essa subordinato l'ulteriore prestito della somma di tredici milioni, di cui egli aveva fatto richiesta per estinguere un'obbligazione contratta con una altra persona (tale IS). Il Tribunale, con sentenza del 21 marzo 1997, dichiarò la nullità del contratto di compravendita perché ritenne che era stato concluso con patto di riscatto per eludere il divieto del patto commissorio sancito dall'art. 2744 del codice civile. I soccombenti- proposero impugnazione, alla quale resistette il convenuto, e la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza dell'undici luglio 1998, ha confermato la decisione di primo grado. Quest'ultimo e la AT ricorrono per cassazione con tre motivi. Il RT resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia la violazione dell'art. 2744 del codice civile e il vizio di omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile, sostenendosi che la Corte d'appello ha rilevato la nullità, per illiceità della causa, del contratto con cui il RT aveva venduto la proprietà dell'immobile ai coniugi VE-AT, avendo ritenuto che era stato concluso per eludere il divieto del patto commissorio, sancito dalla norma dell'art. 2744 cod. civ., senza tuttavia avere identificato il debito che l'alienante avrebbe dovuto necessariamente avere verso gli acquirenti per l'esistenza di tale patto in quanto con questo si conviene che il bene dato in garanzia dal debitore al creditore, passi in proprietà a quest'ultimo in caso di inadempimento. E al riguardo si adduce che la Corte, dopo avere detto che "Il contratto di compravendita dell'immobile del RT, stipulato il 31.7.1986 con i menzionati coniugi appare viziato da causa illecita, essendo diretto a eludere la norma dell'art. 2744 cod. civ., che vieta il patto commissorio", si è limitata ad aggiungere che: "Vari e concordanti indizi presuntivi mostrano che lo scopo effettivo del contratto era quello di garantire l'adempimento di un'obbligazione contratta dall'alienante nei confronti del VE".
Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell'art. 2729 del codice civile e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile, osservandosi quanto segue: a) - due degli indizi da cui il Tribunale aveva tratto il proprio convincimento, circa la conclusione del patto commissorio (contemporaneità di stipulazione del patto di riscatto e del contratto di vendita;
pagamento del RT, con assegno di tredici milioni giratogli dal VE, di un debito di 11.400.000 verso tale IS), sono stati valorizzati anche dalla Corte d'appello la quale non ha, però, considerato in alcun modo le censure dell'atto d'impugnazione con le quali si era rilevato che: 1) - i due atti erano stati conclusi nella stessa data "allo scopo diverso di evitare accertamenti fiscali, dato che il prezzo fissato per il riscatto superava di gran lunga quello dichiarato per la vendita" 2) - "una parte del prezzo era stata pagata dal VE, mediante compensazione con precedenti crediti nei confronti del RT;
e anche il pagamento al IS con l'assegno del VE, rivelava semplicemente l'esistenza di un accollo". Infine la Corte ha ravvisato un terzo elemento indiziario "nel mantenimento del possesso materiale dell'immobile da parte del RT sino alla data fissata nel patto di retrovendita, come termine ultimo per il riscatto dell'immobile", perché non ha considerato che l'alienante, nel momento della stipulazione della compravendita, stava per concludere un contratto di permuta di altro immobile e che il termine di un anno per il riacquisto del bene, era stato fissato da entrambi i contraenti, proprio per venire incontro alle esigenze dell'odierno intimato".
Con il terzo e ultimo motivo si denunzia la violazione dell'art. 2697 del codice civile in relazione all'art. 360 n. 3 del codice di procedura civile e si adduce che la Corte di appello, affermando che:
"Nessuna plausibile giustificazione ha dato il VE della stipula del patto di riscatto se non che non aveva nulla in contrario a consentire al RT di riacquistare l'immobile entro un anno al prezzo di cinquantasei milioni di lire", ha ritenuto erroneamente che incombesse sul VE l'onere di provare la inesistenza del patto commissorio e non al RT dimostrarne la conclusione. Il ricorso è infondato.
2 pacifico in giurisprudenza che la vendita con patto di retrovendita conclusa tra il debitore e il creditore per costituire una garanzia con l'attribuzione del bene a questo ultimo in caso di inadempimento del debitore, pur non integrando direttamente un patto commissorio, è un mezzo per eludere la norma operativa dell'art. 2744 del codice civile e ha, quindi, una causa illecita che ne determina la nullità
ai sensi degli art. 1343 e 1418 del codice civile (sent. nn. 2126 del 1991, 7878, 10648 del 1994, 1657 del 1996). Nella specie la Corte d'appello ha ritenuto, in base al suo insindacabile apprezzamento degli elementi probatori acquisiti al processo, che scopo effettivo del contratto di compravendita era stata quello di garantire l'adempimento di una obbligazione contratta dal RT (alienante) nei confronti del VE. E di questo giudizio ha dato un'esauriente e logica motivazione con la quale ha anche risposto, sia pure in parte in modo implicito, alle critiche rivolte con i motivi di gravame alla conforme decisione di primo grado. Ha, infatti, osservato che: a) - la esistenza del debito del RT era rivelata dall'esistenza del pagamento che costui aveva fatto a tale IS con un assegno di 11.400.000 lire giratogli dal VE;
b) - la conclusione contemporanea del contratto di compravendita e del patto di retro vendita poteva giustificarsi soltanto con l'intento di evitare il trasferimento della proprietà dello immobile agli acquirenti, consentendone il riacquisto al RT per un prezzo già stabilito, nel caso in cui avesse estinto il proprio debito entro il termine fissato;
c) - tale intento era provato anche dal fatto che il RT aveva conservato la disponibilità materiale dell'immobile fino all'ultimo giorno utile per il suo riscatto (30 giugno 1987), e che il VE, oltre a non dare una giustificazione credibile della sottoscrizione del patto di retrovendita, essendosi limitato ad affermare che "non aveva nulla in contrario a consentire al RT di riacquistare l'immobile entro un anno per il prezzo di cinquantasei milioni di lire", non aveva neanche provato di avere acquistato il bene per il prezzo di quarantaquattro milioni e non per quello molto più esiguo di 17.500.000 lire, in quanto aveva prodotto una documentazione solo per l'importo di 14.605.000 lire.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti devono essere condannati a rimborsare alla controparte le spese di questo giudizio e a pagare gli onorari di avvocato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente. Liquida dette spese in lire 161.400 e gli onorari di avvocato in lire 3.000.000.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2001