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Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2023, n. 21681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21681 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO Nei confronti di: GR SU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/12/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere CA AR;
sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore l'avvocata AGNELLO DANIELA, in difesa di GR SU, insiste sulla richiesta di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21681 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: AR CA Data Udienza: 14/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 14 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro, in accoglimento della richiesta di riesame proposta dal terzo SU CO, ha annullato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 21 ottobre 2022 di sequestro preventivo impeditivo delle insegne e dei marchi riconducibili alla NL AL Lltd S.r.l. - emesso per i reati ex art. 4 legge n. 401 del 1989 contestati a DA RA e LE EL PA, quale legale rappresentante della NL AL LLTD s.r.l. - disponendo la restituzione dei beni a SU CO. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro il quale, nel chiederne l'annullamento senza rinvio, ha dedotto ex art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., i vizi di violazione degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen., 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989 e 1, commi 643 e 644, legge m. 190 del 2014 (cfr. pag. 2 del ricorso). Il ricorrente rappresenta che il Tribunale del riesame si sarebbe pronunciato il 24 novembre 2022 su un'istanza di riesame avanzata da QU MA annullando il decreto genetico di sequestro preventivo dei marchi e delle insegne riconducibili a NL AL LLTD s.r.I., incorrendo in due errori di diritto. 2.1. Con il primo motivo, dal titolo «Inammissibilità del riesame avanzato da OR US, si deduce l'inosservanza degli artt. 322 e 323 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe rigettato l'eccezione di inammissibilità, sollevata dal Pubblico Ministero, in violazione dell'orientamento della giurisprudenza per cui il terzo proprietario di beni oggetto di sequestro preventivo non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare ma può unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato. Da tale principio di diritto discenderebbe l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta, secondo il Pubblico Ministero, da QU MA, come indicato a pag. 7 del ricorso. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989, e 1, commi 643 e 644, della legge n. 190 del 2014. Sul punto, il ricorrente cita la motivazione dell'ordinanza emessa sul riesame proposto da QU MA e sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente applicato tali norme in quanto non risponderebbe del delitto in questione soltanto colui che, munito della licenza ex art. 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, eserciti l'attività di raccolta delle scommesse. Il Tribunale del riesame non avrebbe valutato, ai fini della configurabilità del reato, la scelta della società NL di non partecipare alla procedura di 2 yi7 regolarizzazione di cui alla legge n. 190 del 2014, che le avrebbe consentito di ottenere il rilascio della licenza di polizia. In punto di diritto si riportano ampi stralci di una sentenza del 2022 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per sostenere che la procedura di regolarizzazione prevista dalla legge di stabilità del 2015 non potrebbe essere considerata discriminatoria della posizione di NL. 3. La difesa del terzo interessato, SU CO, ha depositato una memoria difensiva. 3.1. Si eccepisce la carenza del fumus commissi delicti e la cessazione della materia del contendere, in quanto sarebbe intervenuto il dissequestro delle insegne e dei marchi NL in favore dell'indagato LE EL PA. 3.2. Si deduce l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso del Pubblico Ministero, in relazione all'inosservanza degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen., in quanto il terzo proprietario del bene sequestrato sarebbe legittimato a proporre riesame, anche nel merito, non sussistendo alcuna preclusione legislativa in materia. Non sarebbe applicabile al caso in esame il contrario orientamento della giurisprudenza, stante, altrimenti, l'impossibilità per il terzo interessato di difendersi adeguatamente in giudizio. 3.3. Si deduce, infine, l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi del ricorso sul vizio ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989, e 1, commi 643 e 644, legge n. 190 del 2014. Il caso in esame, in considerazione della discriminazione perpetrata con la procedura di regolarizzazione prevista dalla legge di stabilità del 2015 nei riguardi di NL, il cui accertamento sarebbe oggetto di giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, non integrerebbe un'ipotesi di reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo è inammissibile per la mancanza del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata. 1.1. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato. Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di 3 L inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. 1.2. Per quanto l'impugnazione concerna formalmente l'ordinanza del 14 dicembre 2022 del Tribunale del riesame di Catanzaro in relazione alla posizione di SU CO, le argomentazioni del ricorso si riferiscono nel primo motivo al riesame proposto da GI OR e da QU MA. Nel secondo motivo la critica si riferisce esplicitamente - essendone stato riportato il contenuto a pagina 8 del ricorso - all'ordinanza emessa nei confronti di QU MA. 1.3. Il ricorso, poi, non si confronta in alcun modo con la motivazione dell'ordinanza impugnata (pagina 3) proprio nella parte in cui ha esaminato la posizione di SU CO: ha rilevato il Tribunale del riesame che il soggetto terzo aveva richiesto l'autorizzazione ex art. 88 Tulp e che non era stata ottenuta proprio per i profili discriminatori indicati nella motivazione, in cui sono stati ricostruiti i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di cassazione sui casi in cui, nella vicenda «scommesse», sussiste il reato. 1.4. Va, infine, osservato che secondo il capo di imputazione, LE EL PA e DA RA sono indagati del reato ex artt. 81, 110 cod. pen., e 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nella qualità rispettivamente di legale rappresentante della NL AL Ltd. e di titolare dell'omonima ditta individuale con sede a OP, con fatti commessi «In OP dal 12.12.2018, con condotta ancora in atto». Nella richiesta di sequestro preventivo del Pubblico ministero del 9 maggio 2022 e nel provvedimento genetico del Giudice per le indagini preliminari non si espongono le specifiche ragioni per cui vi sarebbe la necessità di procedere al sequestro preventivo presso il terzo SU CO. Analogamente, nel ricorso non vi è alcuna rappresentazione specifica delle ragioni per le quali dovrebbe essere ripristinato il sequestro preventivo delle insegne di proprietà del terzo SU CO, che ha stipulato un contratto di ricevitoria relativo ad un centro in Palermo: dunque, il terzo opera in un centro diverso da quello indicato esplicitamente quale luogo del commesso reato - OP - nella incolpazione provvisoria. Il ricorso, sul punto, è inammissibile per genericità perché, rispetto al fatto contestato, è privo l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che 4 sorreggono la richiesta di procedere a nuovo sequestro preventivo nei confronti di un soggetto terzo. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14/04/2023.
sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore l'avvocata AGNELLO DANIELA, in difesa di GR SU, insiste sulla richiesta di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21681 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: AR CA Data Udienza: 14/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 14 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro, in accoglimento della richiesta di riesame proposta dal terzo SU CO, ha annullato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 21 ottobre 2022 di sequestro preventivo impeditivo delle insegne e dei marchi riconducibili alla NL AL Lltd S.r.l. - emesso per i reati ex art. 4 legge n. 401 del 1989 contestati a DA RA e LE EL PA, quale legale rappresentante della NL AL LLTD s.r.l. - disponendo la restituzione dei beni a SU CO. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro il quale, nel chiederne l'annullamento senza rinvio, ha dedotto ex art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., i vizi di violazione degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen., 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989 e 1, commi 643 e 644, legge m. 190 del 2014 (cfr. pag. 2 del ricorso). Il ricorrente rappresenta che il Tribunale del riesame si sarebbe pronunciato il 24 novembre 2022 su un'istanza di riesame avanzata da QU MA annullando il decreto genetico di sequestro preventivo dei marchi e delle insegne riconducibili a NL AL LLTD s.r.I., incorrendo in due errori di diritto. 2.1. Con il primo motivo, dal titolo «Inammissibilità del riesame avanzato da OR US, si deduce l'inosservanza degli artt. 322 e 323 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe rigettato l'eccezione di inammissibilità, sollevata dal Pubblico Ministero, in violazione dell'orientamento della giurisprudenza per cui il terzo proprietario di beni oggetto di sequestro preventivo non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare ma può unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato. Da tale principio di diritto discenderebbe l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta, secondo il Pubblico Ministero, da QU MA, come indicato a pag. 7 del ricorso. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989, e 1, commi 643 e 644, della legge n. 190 del 2014. Sul punto, il ricorrente cita la motivazione dell'ordinanza emessa sul riesame proposto da QU MA e sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente applicato tali norme in quanto non risponderebbe del delitto in questione soltanto colui che, munito della licenza ex art. 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, eserciti l'attività di raccolta delle scommesse. Il Tribunale del riesame non avrebbe valutato, ai fini della configurabilità del reato, la scelta della società NL di non partecipare alla procedura di 2 yi7 regolarizzazione di cui alla legge n. 190 del 2014, che le avrebbe consentito di ottenere il rilascio della licenza di polizia. In punto di diritto si riportano ampi stralci di una sentenza del 2022 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per sostenere che la procedura di regolarizzazione prevista dalla legge di stabilità del 2015 non potrebbe essere considerata discriminatoria della posizione di NL. 3. La difesa del terzo interessato, SU CO, ha depositato una memoria difensiva. 3.1. Si eccepisce la carenza del fumus commissi delicti e la cessazione della materia del contendere, in quanto sarebbe intervenuto il dissequestro delle insegne e dei marchi NL in favore dell'indagato LE EL PA. 3.2. Si deduce l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso del Pubblico Ministero, in relazione all'inosservanza degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen., in quanto il terzo proprietario del bene sequestrato sarebbe legittimato a proporre riesame, anche nel merito, non sussistendo alcuna preclusione legislativa in materia. Non sarebbe applicabile al caso in esame il contrario orientamento della giurisprudenza, stante, altrimenti, l'impossibilità per il terzo interessato di difendersi adeguatamente in giudizio. 3.3. Si deduce, infine, l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi del ricorso sul vizio ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989, e 1, commi 643 e 644, legge n. 190 del 2014. Il caso in esame, in considerazione della discriminazione perpetrata con la procedura di regolarizzazione prevista dalla legge di stabilità del 2015 nei riguardi di NL, il cui accertamento sarebbe oggetto di giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, non integrerebbe un'ipotesi di reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo è inammissibile per la mancanza del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata. 1.1. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato. Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di 3 L inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. 1.2. Per quanto l'impugnazione concerna formalmente l'ordinanza del 14 dicembre 2022 del Tribunale del riesame di Catanzaro in relazione alla posizione di SU CO, le argomentazioni del ricorso si riferiscono nel primo motivo al riesame proposto da GI OR e da QU MA. Nel secondo motivo la critica si riferisce esplicitamente - essendone stato riportato il contenuto a pagina 8 del ricorso - all'ordinanza emessa nei confronti di QU MA. 1.3. Il ricorso, poi, non si confronta in alcun modo con la motivazione dell'ordinanza impugnata (pagina 3) proprio nella parte in cui ha esaminato la posizione di SU CO: ha rilevato il Tribunale del riesame che il soggetto terzo aveva richiesto l'autorizzazione ex art. 88 Tulp e che non era stata ottenuta proprio per i profili discriminatori indicati nella motivazione, in cui sono stati ricostruiti i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di cassazione sui casi in cui, nella vicenda «scommesse», sussiste il reato. 1.4. Va, infine, osservato che secondo il capo di imputazione, LE EL PA e DA RA sono indagati del reato ex artt. 81, 110 cod. pen., e 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nella qualità rispettivamente di legale rappresentante della NL AL Ltd. e di titolare dell'omonima ditta individuale con sede a OP, con fatti commessi «In OP dal 12.12.2018, con condotta ancora in atto». Nella richiesta di sequestro preventivo del Pubblico ministero del 9 maggio 2022 e nel provvedimento genetico del Giudice per le indagini preliminari non si espongono le specifiche ragioni per cui vi sarebbe la necessità di procedere al sequestro preventivo presso il terzo SU CO. Analogamente, nel ricorso non vi è alcuna rappresentazione specifica delle ragioni per le quali dovrebbe essere ripristinato il sequestro preventivo delle insegne di proprietà del terzo SU CO, che ha stipulato un contratto di ricevitoria relativo ad un centro in Palermo: dunque, il terzo opera in un centro diverso da quello indicato esplicitamente quale luogo del commesso reato - OP - nella incolpazione provvisoria. Il ricorso, sul punto, è inammissibile per genericità perché, rispetto al fatto contestato, è privo l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che 4 sorreggono la richiesta di procedere a nuovo sequestro preventivo nei confronti di un soggetto terzo. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14/04/2023.