Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/2001, n. 5723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5723 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
I L L ITALIANA O 9 B 8 E 6 . E N N PUBBLICA IO , Z 1 A 8 R 9 T 1 IS - n 1 e G 1 p E - R 4 a 2 m A te . D NOME PO ON IAN3101 is L E s T l 3 N 2 a e . h A T itic R A d o LA CORTE SUP MAD AR AZIONE m Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE - Presidente R.G.N. 22300/98 Consigliere Cron.12292 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud. 22/01/01Dott. Giuseppe SALME' SPAGNA MUSSO- Rel. Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA ' Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L.3000 MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E IL CANCEL FORESTALI - ORA MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONI FRODI, UFFICIO DI FIRENZE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
SE ND, SE TI, SE UR, non in 2001 proprio ma nella qualità di soci accomandatari della 160 TA SE TO & C. Sas, elettivamente -1- domiciliati in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso 9 l'avvocato GERARDO VESCI, rappresentati e difesi dall'avvocato VITTORIO FOTI, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrenti · - avverso la sentenza n. 167/97 della Pretura di FIRENZE, Sezione distaccata di EMPOLI, depositata il 16/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ordinanza-ingiunzione del 4-2-97, emessa dall'Ufficio Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Firenze-Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, veniva irrogata a TI IN, TI DA e TI UR, quali soci accomandatari della ditta TI IO & C. s.a.s. la sanzione amministrativa di £.33.696.000 per violazione dell'art.4, sesto comma, del d.l. n.370 del 1987 (convertito nella 1.n.460 del 1987) e dell'art.35 del regolamento CEE n.822/87, a seguito di anomalie nella produzione di vino. Proponevano opposizione, ai sensi della 1.n.689 del 1981, i TI, nella qualità, ed il Pretore di Firenze, costituitosi l'Ufficio, accoglieva il gravame “attesa l'enorme sproporzione tra la qualità del prodotto e l'entità della sanzione irrogata", riducendo l'ammontare di quest'ultima a complessive £.946.440. Ricorre per cassazione, con un unico motivo, l'Ufficio; resistono con controricorso i TI, nella qualità. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.21 e 23 della 1.n.689/81, e relativo difetto di motivazione, per avere il Pretore illegittimamente rideterminato la sanzione amministrativa in questione, “senza averne, nel caso di specie, alcun potere”. Nel controricorso, tra l'altro, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per essere stato notificato ai TI, presso i loro difensori nel giudizio pretorile, “in proprio” e non nella loro qualità di soci accomandatari della suddetta società e si solleva questione di legittimità costituzionale del disposto di cui all'art.4, sesto comma, l.n.460/87 nonché di quello di cui all'art.23, terzultimo comma, 1.n.689/81, in riferimento agli artt.3 e 27 Cost., “dovendovi essere proporzionalità effettiva della sanzione al fatto” e dovendo riconoscersi al giudice il potere di ridurre anche le sanzioni determinate in base al criterio di proporzionalità. Deve, preliminarmente, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso: nella fattispecie in esame la notificazione dello stesso ricorso è stata ritualmente effettuata, a seguito delle relativa elezione, presso i difensori domiciliatari nel giudizio pretorile, senza, tra l'altro, alcuna conseguenza in ordine alla costituzione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità, stante l'attività difensiva dei TI, nella qualità, svolta mediante controricorso. Quanto al ricorso va osservato che lo stesso merita accoglimento. Il potere discrezionale del giudice di modificare l'entità della dovuta sanzione amministrativa, disciplinato dall'art.23, terzultimo comma, della 1.n.689/81, si riferisce, per quanto esplicitamente stabilito dall'art. 11 di detta legge, unicamente alle sanzioni amministrative pecuniarie fissate dalla legge "tra un limite minimo ed un limite massimo" (sul punto, già Cass.n.9035/97 m.507890); pertanto, in ordine a sanzioni di tipo proporzionale, quale quella in esame ( £.150.000 per quintale) tale potere non è esercitabile. Né, in proposito, sono denunciabili vizi sul piano della legittimità costituzionale, con particolare riferimento agli artt.3 e 27 Cost., essendo gli stessi manifestamente infondati per quanto, sul punto, già dettagliatamente affermato dalla Corte Costituzionale (con ordinanza n.200 del 1993 ), secondo cui (in relazione ad una fattispecie sanzionatoria per abusivo esercizio di un deposito di oli minerali), "va ribadita in via generale la legittimità di pene pecuniarie proporzionali senza limite massimo...., mentre la diversa esigenza di individualizzazione ed articolazione del provvedimento punitivo trova adeguato soddisfacimento attrverso l'incidenza sulla pena proporzionale degli istituti che in vario modo concorrono alla determinazione concreta della pena e che per quanto concerne il parametro di legalità della pena, detto principio risulta rispettato attraverso la predeterminazione normativa del rapporto tra entità della violazione e pena pecuniaria.". Il Pretore, quindi, nella sentenza impugnata, in presenza di una sanzione pecuniaria di tipo proporzionale, non poteva ridurla sulla base di un mero criterio equitativo e di parametri arbitrari del tutto disancorati da istituti giuridici ( come “lo scarso pregio e valore del sottoprodotto in questione ed "il pregiudizio per la stessa prosecuzione dell'attività produttiva"). Ne deriva, ai sensi dell'art.384 c.p.c., non essendo necessari “ulteriori accertamenti di fatto”, il rigetto dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione in questione da parte dei TI. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, giudicando ex art.384 c.p.c., rigetta l'opposizione e dichiara interamente compensate le spese. In Roma, il 22-1-2001 Breste sten Il Presidente L'estensore Repell Ther IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Maria Di Nuzzo 18 APR. 2001 plarreuzzą Oggi, I 9 L IL CANCELLIERE 8 L 6 O e Maria Di Nuzzo B l В обного . a E n N e E , p 1 N 8 a O I 9 m Z 1 e A - t R s 1 i T 1 s S - I l 4 G a 2 E e R . h L c A i D f 3 i 2 E d T o . N T m E R S E A