Sentenza 20 gennaio 1999
Massime • 1
L'opposizione prevista dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 può essere diretta, oltre che avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto irrogativa della sanzione amministrativa, anche contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione della stessa, ove il destinatario della cartella abbia interesse a dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi relativi alla sua notificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/1999, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1999 |
Testo completo
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 66, presso l'avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SALERNO,
BANCA DI ROMA SPA QUALE CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PER L'AMBITO "A" DELLA PROVINCIA ,DI SALERNO, PREFETTO DI SALERNO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 283/96 del TO di SALERNO, depositata il 02/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/98 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.12.1994 l'Avv. RA NC proponeva opposizione avanti al TO di Salerno avverso l'iscrizione al Ruolo Esattoriale del Comune di Salerno della somma di L. 2.877.000, di cui alla cartella n. 4809852, a titolo di sanzioni amministrative relative a n. 16 violazioni di norme sulla circolazione stradale accertate fra il 24.11.1989 ed il 9.3.1990. Deduceva, in particolare, relativamente alle questioni che sarebbero state oggetto del ricorso per cassazione, l'inesistenza dei verbali di contestazione perché privi di adeguata motivazione ed illeggibili nella firma del Vigile.
Si costituivano il Prefetto ed il Comune di Salerno nonché la Banca di Roma, quest'ultima quale concessionaria dei servizi di riscossione, che eccepivano la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione.
All'esito del giudizio il TO, con sentenza del 16.4- 2.5.1996, dichiarava inammissibile il ricorso. Sosteneva che tutte le doglianze riguardanti il contenuto dei singoli verbali non potevano essere prese in esame in quanto non fatte valere con ricorso al Prefetto ai sensi del 4^ comma dell'art.23 della Legge 122/89, non ritenendo di poter condividere i principi non vincolanti espressi dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 255/94; 311/94; 366/94 e 437/95) circa la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria senza il previo esperimento del ricorso al Prefetto. Sosteneva, infine, che in ogni caso l'opposizione non era stata proposta nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 22 della Legge 689/81 e decorrente nel caso in esame dalle notifiche dei verbali relativi alle violazioni contestate.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione RA NC, deducendo un unico motivo di censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, RA NC denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 23 e 27 della Legge 689/81 nonché dell'art. 23 della Legge 122/89 in relazione all' art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.. Lamenta che il TO non abbia esaminato le doglianze proposte in relazione ai verbali di contestazione, in quanto non era stato previamente esperito il ricorso al Prefetto, senza considerare che la Corte Costituzionale con varie sentenze (richiamate dallo stesso TO ) aveva escluso la necessità di tale previo esperimento per poter adire l'autorità giudiziaria. Sostiene quindi, l'esperibilità del ricorso in esame avverso la cartella esattoriale, specie se si consideri che la maggiorazione applicata non era contenuta nei verbali di contestazione. Il motivo di ricorso, pur richiamando un corretto principio giuridico che il TO ha erroneamente disatteso, non può trovare accoglimento, contenendo l'impugnata sentenza una seconda "ratio decidendi" non censurata dal ricorrente.
Diversamente da quanto sostenuto dal TO, può ritenersi ormai consolidato l'opposto principio, secondo cui, in materia di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, il ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento non costituisce più un presupposto processuale per adire il giudice ordinario, ma è meramente facoltativo, potendo l'interessato rivolgersi direttamente al giudice indipendentemente dall'esperimento di detto ricorso amministrativo (Sez.Un. 5897/97; Cass. 5276/97;
Cass. 12777/95). Ciò, in adesione all'interpretazione adeguatrice data dalla Corte Costituzionale (Sent. nn. 255 e 311 del 1994; Ord.n.315 e Sent. n. 417 del 1995) che ha escluso la giurisdizione condizionata prevista dall'art. 142 bis comma 1 del previgente Codice della Strada, come introdotto dall'art. 24 della Legge 24.3.1989 n.122, nonché dall'art. 203 comma 1 del vigente Codice della Strada approvato con D.Lg.vo 30.4.1992 n.285.
Illegittimamente, quindi, il TO ha ritenuto inammissibile sotto tale profilo l'opposizione, sostenendo la necessità del previo esperimento del ricorso al Prefetto.
Ma l'impugnata sentenza ha evidenziato, altresì,
l'intempestività dell'opposizione per il mancato rispetto del termine di 30 giorni che, nel caso il esame, ha ritenuto dovesse decorrere dalla notifica del processo verbale con cui era stata contestata la violazione.
Il principio, sinteticamente enunciato dal TO, richiede qualche chiarimento.
Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 9354/94 richiamata dalla stesso TO), richiamando un principio già espresso in precedenza (Cass. 190/92), hanno ritenuto proponibile l'opposizione prevista dalla Legge n.689/81 - avverso l'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa - anche contro l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella esattoriale "al fine di dedurre la mancanza di preventiva emissione e notificazione del provvedimento afflittivo" in considerazione dell'equiparabilità delle rispettive situazioni.
La successiva giurisprudenza si è uniformata a tale principio (Cass. 8380/97; Cass. 7830/96) che può considerarsi, pertanto, consolidato nel senso della proponibilità dell'opposizione contro la cartella esattoriale allorché si deduca da parte del destinatario la mancanza di un provvedimento sanzionatorio o l'esistenza di vizi riguardanti la sua notificazione al fine di giustificare la tardività delle censure mosse con l'atto di opposizione. Orbene, nell'ipotesi in esame, ove è pacifico, da quanto sopra evidenziato, che nessuna ordinanza ingiunzione era stata emessa dal Prefetto in quanto nessun ricorso era stato proposto ai sensi dell'art. 142 bis comma 1 del previgente Cod. d. Str. (introdotto dall'art. 24 della Legge 122/89), il ricorrente non solo non ha dedotto che i processi verbali di contestazione (immediatamente opponibili avanti al TO per quanto si è già osservato sull'avvenuta esclusione della giurisdizione condizionata) non gli fossero stati notificati o che tali notifiche fossero affette da nullità, ma ne ha implicitamente ammesso sia le notifiche che la loro ritualità nel sostenere, con il motivo di ricorso in esame, l'interpretazione adeguatrice data dalla Corte Costituzionale. In un tale contesto normativo e giurisprudenziale trova collocazione, e risulta così chiarita, la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione emessa dal TO per il mancato rispetto del termine di trenta giorni decorrente non già dalla notifica della cartella esattoriale (ipotesi questa che si verifica, come si è detto, solo in mancanza di notifica del processo verbale o dell'ordinanza-ingiunzione), ma dalle notifiche dei processi verbali di contestazione (in mancanza, appunto, di opposizioni al Prefetto e delle relative ordinanze-ingiunzioni).
Non risultando, pertanto, sul mancato rispetto di tale termine alcuna censura, da considerarsi assorbente, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi nè il Comune di Salerno ne' gli altri intimati costituiti
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Roma, 7.7.1998
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 1999