Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2005, n. 4500
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Sentenza 17 novembre 2005

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In materia di inquinamento, le acque reflue provenienti da una attività di allevamento di bestiame vanno considerate, ai fini della disciplina degli scarichi, quali acque reflue industriali, atteso che la loro assimilazione alle acque reflue domestiche è subordinata alla prova della esistenza delle condizioni individuate dall'art. 28 del citato decreto n. 152, ovvero della connessione tra allevamento e terreno agricolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2005, n. 4500
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4500
    Data del deposito : 17 novembre 2005

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