Sentenza 18 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, richiesta sulla base della Convenzione Europea di estradizione del 1957, costituisce ostacolo giuridico idoneo ad impedire, a norma del primo comma dell'art. 705 cod. proc. pen., l'emissione della sentenza favorevole all'estradizione, la sottoposizione dell'estradando ad indagini preliminari in Italia per lo stesso fatto, in relazione al quale è stata emessa nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2006, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 18/10/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1752
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 33841/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA FZ, nato il [...];
avverso la sentenza 29/6/2006 della Corte d'Appello di Brescia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.ssa DE SANDRO A.M., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Pisani M., che ha concluso per l'annullamento della sentenza.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza 29/6/2006, dichiarava sussistere le condizioni per estradare verso la Repubblica di Serbia e Montenegro IA FZ, indagato in quel Paese di associazione per delinquere finalizzata al traffico di esseri umani dal continente asiatico all'Europa, tanto che era stato raggiunto da misura custodiale emessa in data 21/10/2005 dal Tribunale di Belgrado ed eseguita in Italia, dove egli soggiornava, in data 16/3/2006. Riteneva la Corte territoriale che, sulla base della documentazione offerta dallo Stato richiedente, ricorrevano tutti i presupposti di legge per farsi luogo all'estradizione, cui non ostava la pendenza in Italia di analogo procedimento a carico del IA, stante la non coincidenza, sotto il profilo temporale e sotto quello degli altri concorrenti nel reato, dei fatti oggetto dei due distinti procedimenti.
Ha proposto ricorso per cassazione l'estradando e ha lamentato l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 705 c.p.p., comma 1, avendo il giudice distrettuale erroneamente ritenuto la non identità dei fatti oggetto del procedimento nazionale e di quello serbo, laddove invece si era di fronte ad uno stesso fatto, integrato dall'operatività sia in Italia che in Serbia-Montenegro di una organizzazione criminale finalizzata alla tratta di persone clandestine.
In data 12/10/2006, il difensore dell'estradando ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha ribadito la unicità del reato associativo, che ha natura permanente e che deve considerarsi commesso in Italia anche se ivi era stata realizzata solo una parte della condotta, con l'effetto che la pendenza, presso la Procura della Repubblica di Mantova, di procedimento penale a carico del IA per tale fatto era di ostacolo alla estradizione.
Il ricorso è fondato.
In punto di fatto, risulta che la richiesta di estradizione passiva di IA FZ, fisicamente presente sul territorio nazionale, è giustificata dalla pendenza nel Paese richiedente (Tribunale di Belgrado) di un procedimento penale a carico del predetto, indagato in ordine al reato associativo finalizzato alla tratta di esseri umani e destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso, il 21/10/2005, dal giudice straniero procedente. Il IA, inoltre, per lo stesso titolo di reato, è sottoposto a procedimento penale in Italia presso la Procura della Repubblica di Mantova e, in relazione a tale fatto, è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare, confermata anche in sede di riesame. Il giudice a quo, pur avendo dato atto di tale situazione, ha ritenuto non ostativa all'estradizione la pendenza italiana, nel presupposto che si sarebbe di fronte, per ragioni temporali e per diversità di partecipanti, a due distinte e autonome associazioni criminali.
Tale argomento non può essere condiviso, ove si consideri che, per quello che emerge dagli atti, non sembra esservi soluzione di continuità tra l'attività posta in essere dal gruppo criminale operante in Serbia-Montenegro e quella ascrivibile al gruppo operante in Italia, avuto riguardo alla identica e comune finalità perseguita - a scopo di lucro - dalle due strutture (coordinate e dirette dal IA), quella cioè di fare arrivare illegalmente in Italia, attraverso i Paesi della ex Jugoslavia, persone provenienti dal Bangla Desh e dallo Sri Lanka. L'inscindibilità del disegno criminoso è elemento che unifica l'attività illecita posta in essere sui tenitori dei vari Stati e l'Italia rappresentava la tappa finale, il Paese dove la base operativa dell'organizzazione realizzava concretamente i suoi obiettivi.
Non va sottaciuto peraltro che, a norma del capoverso dell'art. 6 c.p., la giurisdizione italiana è individuata in base al criterio della ubiquità, nel senso che il reato si considera come commesso in Italia allorché l'azione o l'omissione che lo costituisce è avvenuta in tutto o in parte nel territorio nazionale ovvero ivi si è verificato l'evento quale conseguenza dell'azione o dell'omissione. Quanto al reato associativo, va osservato che la partecipazione di un soggetto ad un sodalizio criminoso che ha diramazioni e centri operativi in varie parti del mondo acquista rilevanza ai fini della giurisdizione se uno o più dei centri sia operante in Italia e, in tal caso, il reato dovrà ritenersi interamente punibile secondo la legge italiana e ad opera dell'Autorità giudiziaria dello Stato;
si attribuisce, in sostanza, valenza espansiva anche ad una frazione di attività commessa nel territorio nazionale e v'è l'interesse dello Stato a punire coloro che, in qualche maniera, abbiano posto in essere un'attività illecita sul suo territorio. La natura permanente del reato associativo, la struttura organizzata che lo caratterizza e la stabilità del vincolo che avvince i vari partecipi nel perseguimento di un comune programma impongono, in assenza di elementi che dimostrino il contrario, di considerare unitariamente i vari momenti operativi, anche se attuati su territori diversi, di non parcellizzarli e di ritenere che il fatto-reato è lo stesso. Ciò posto, non v'è dubbio che il caso in esame configura un'ipotesi di litispendenza internazionale (o simultaneus processus), considerato che nei confronti della persona reclamata dalla Repubblica di Serbia e Montenegro è in corso dinanzi all'Autorità giudiziaria del nostro Paese procedimento penale per lo stesso fatto. Si pone, a questo punto, la delicata questione concernente i rapporti tra l'art. 705 c.p.p. e la norma contenuta nell'art. 8 della Convezione europea di estradizione. Più specificamente, il problema riguarda la possibilità che la disposizione convenzionale ("Una Parte richiesta potrà rifiutare l'estradizione...") possa prevalere sulla disposizione codicistica ("pronuncia sentenza favorevole all'estradizione... se, per lo stesso fatto,... non è in corso procedimento penale ...nello Stato"). Facendo leva sull'espressa riserva contenuta nella norma di rito, "quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente", si è sostenuto che l'art. 705 c.p.p. sarebbe derogato dall'art. 8 della Convenzione, che prevederebbe un modello di rifiuto facoltativo dell'estradizione, non rimesso alla competenza dell'Autorità giudiziaria, ma rientrante nelle attribuzioni esclusive e di scelta politica del Ministro della Giustizia.
Il Giudice delle leggi, però, intervenendo sulla questione di costituzionalità della L. n. 300 del 1963, artt. 1 e 2 di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di estradizione, ha dichiarato, con sentenza n. 58/97 interpretativa di rigetto, non fondata la questione e ha sottolineato che l'art. 705 c.p.p. non è in contrasto con l'art. 8 della Convenzione, posto che quest'ultimo "regola solo gli obblighi internazionali e i relativi limiti e non le procedure e i poteri relativi all'estradizione nell'ordinamento interno".
Il richiamato art. 8, in sostanza, imporrebbe una facoltà indirizzata allo Stato, quale destinatario della norma internazionale, e lo Stato rimane, pertanto, libero, nel disegno del proprio ordinamento processuale interno, di optare per un meccanismo di obbligatorietà del rifiuto. Ed è proprio l'art. 705 c.p.p., comma 1 a prevedere tale meccanismo, ove il fatto-reato oggetto della richiesta di estradizione coincida con quello per il quale è pendente procedimento penale in Italia.
Difettano quindi le condizioni per la consegna allo Stato richiedente della persona reclamata e, conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. Va revocata la misura cautelare applicata a fini estradizionali nei confronti di IA FZ, del quale va ordinata l'immediata liberazione se non detenuto per altra causa. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. e art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina l'immediata liberazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. e art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2007