CASS
Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15666 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OM RO, nato a [...] il [...] SO MA, nato a [...] il [...] RO UC, nato a [...] il [...] NI MA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa DI GI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita dei ricorsi. udito il difensore di TT NI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15666 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 27/01/2023 RITENUTO IN FATTO Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha parzialmente riformato (diversamente qualificando i fatti di cui ai capi 4 e 10, ai sensi del comma 4 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, e quelli di cui ai capi 2, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 27, ai sensi del comma 5 dell'art. 73, medesimo d.P.R., riducendo comunque le sanzioni per OS ME e TT NI) la sentenza del Tribunale di Bergamo, resa in data 20 febbraio 2020 dal giudice dell'udienza preliminare, all'esito del giudizio abbreviato, che aveva riconosciuto la responsabilità dei ricorrenti per i delitti di estorsione e rapina in concorso, oltre a diversi episodi di cessione di stupefacenti- propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione: 1. OS ME (capo 3, estorsione in concorso), 1.1. vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), con riferimento alla affermazione di responsabilità per il fatto estorsivo descritto al capo 3, non avendo la Corte di merito apprezzato la contraddizione della persona offesa (PA SI) nella valutazione della prova dichiarativa promanante dalla stessa. Questi, dopo aver reso informazioni testimoniali alla polizia giudiziaria, aveva infatti prodotto una dichiarazione scritta con la quale ritrattava sostanzialmente le accuse rivolte all'imputato, affermando peraltro che il credito per la cui riscossione agiva il ricorrente traeva fonte dal gioco d'azzardo e non dalla cessione di stupefacenti;
1.2. Con il secondo motivo lo stesso ricorrente deduce violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) nella qualificazione della aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen., non potendo definirsi futili i motivi posti a fondamento della domanda estorsiva (recupero crediti di gioco); 2. TI PE (ricorrente solo per il capo 8, rapina aggravata in concorso), 2.1. deduce, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato descritto al capo 8, avendo gli agenti consumato la condotta con la evidente finalità di frodare i promittenti cedenti dello stupefacente, mentre la condotta violenta successiva alla scoperta della finalità fraudolenta poteva assumere al più i connotati della rissa tra contrapposte fazioni attive nel commercio di stupefacenti;
3. CA RO (ricorrente solo per il capo 8, rapina aggravata in concorso), 3.1. motivo sovrapponibile a quello speso nell'interesse di Personetti;
4. TT NI (capo 10, concorso nella detenzione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente del tipo haschisch), 4.1. con il primo motivo di ricorso deduce vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte di merito confermato l'affermazione di responsabilità in ordine allo stupefacente di cui è traccia colloquiale, pur in assenza di verifica concreta della natura stupefacente della sostanza oggetto dei colloqui;
4.2. il medesimo vizio è denunziato quanto a ritenuta causalità del contributo concorsuale offerto alla condotta consumata da altri, essendosi il ricorrente limitato ad accompagnare il coimputato all'appuntamento con gli acquirenti dello stupefacente promesso in vendita;
4.3. violazione di legge penale e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), con riferimento alla qualificazione del fatto ai sensi del comma 4 dell'art. 73 (d.P.R. cit.) anziché in termini di lieve entità nei sensi descritti e puniti al comma 5 dello stesso articolo;
4.4. vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), con riferimento al mancato riconoscimento della attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale e della qualificazione in termini di particolare tenuità del fatto;
4.5. vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.), in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dovute in ragione della minima offensività della condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza dei motivi, che neppure esplicitano critica specifica al puntuale apparato motivazionale della sentenza impugnata;
perché chiedono alla Corte un differente ed alternativo apprezzamento della prova (dichiarativa e intercettiva) apprezzata dal giudice del merito, nella duplice conformità verticale del giudizio, in maniera logica e congrua rispetto alle epifanie dei fatti contestati in imputazione;
ed anche per carenza di interesse alla impugnazione. 1. OS ME: 1.1. Il vizio denunziato con il primo motivo di ricorso si risolve nella mera riproposizione delle deduzioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione;
senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalla persona offesa PA SI, oltre ad essere precise e puntuali, hanno ricevuto il conforto di un compendio intercettivo del tutto coerente con il narrato. E' questo dunque il motivo che ha indotto la Corte di merito a ritenere del tutto inattendibili le note scritte trasmesse nel prosieguo dalla stessa persona offesa, che ha peraltro introdotto una diversa ragione di credito (gioco d'azzardo) mai prima emersa ed altresì distonica rispetto a quanto rivelato dai colloqui oggetto di occulta captazione intra alios. 1.2. La violazione di legge dedotta con il secondo motivo (riconosciuta aggravante dei motivi abietti o futili, recessiva nel giudizio di comparazione operato nel merito) non è sostenuta da interesse alla impugnazione. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Così testualmente recita il comma 4 dell'art. 586 del codice di rito. Tale interesse deve vestire i panni della concretezza, nel senso che dal prospettabile accoglimento del motivo di impugnazione deve necessariamente derivare un vantaggio (non solo morale) per il soggetto impugnante (Sez. 1, n. 716 del 20/11/1997, dep. 1998, Rv. 209444). Nella presente fattispecie processuale sono state riconosciute nel giudizio di appello le circostanze attenuanti generiche, stimate in giudizio di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante oggetto di ricorso;
sicché dalla eventuale richiesta elisione della circostanza aggravante oggetto di censura non potrebbe comunque scaturire una più favorevole dimensione sanzionatoria, attesa la riduzione nel "pieno" terzo per le riconosciute attenuanti generiche. Ritiene, dunque, il Collegio, consapevole della esistenza di un diverso, quanto datato ed ormai superato, in quanto non replicato dopo il 2014, orientamento nella y giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 35429 del 11 agosto 2014, secondo la quale, sussiste l'interesse all'impugnazione dell'imputato, al solo fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, ancorché minusvalenti rispetto alle circostanze attenuanti, poiché costituisce suo diritto vedersi riconoscere colpevole di una condotta meno grave di quella contestagli;
nel medesimo senso anche Sez. 6, n. 19188 del 3 maggio 2013), che non si possa nella fattispecie concretizzare alcun interesse a contestare la legittimità della attribuzione a carico dell'imputato di una circostanza aggravante, ove la stessa non abbia svolto alcun ruolo nella determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto a carico del ricorrente, in quanto l'effetto potenzialmente ingravescente si è dissolto nel giudizio di valenza (nei termini: Sezione 4, n. 20328, del 28 aprile 2017; Sez. 4, n. 27101 del 1 luglio 2016; Sez. 3, n. 19901, del 12/12/2018, rv. 275962: È inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'imputato volta esclusivamente ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, quando la stessa non abbia svolto alcun ruolo concreto nella determinazione della pena, in quanto ritenuta sub valente o equivalente rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti, con conseguente invarianza della pena;
in termini assolutamente conformi, da ultimo, tra le sentenze oggetto di massimazione, Sez. 1, n. 43269, del 25/9/2019, Rv. 277144). 2-3. TI PE e CA RO. 2-3.1. I distinti motivi unici di ricorso, assolutamente sovrapponibili, chiedono alla Corte di legittimità un differente apprezzamento della prova che promana dall'esame delle conversazioni intercettate, ove è descritta (capo 8) l'azione violenta subita dai promittenti cedenti lo stupefacente ad opera di un gruppo di persone (tra i quali entrambi i ricorrenti) chiamate ad impossessarsi, con violenza alla persona e senza versamento del corrispettivo, dello stupefacente posseduto e offerto in vendita da altri. Per costante orientamento di questa Corte (ribadito anche da Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, Rv 263715; recentemente confermato da Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Rv. 282337) è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova (indicazione del contenuto in modo difforme da quello reale) o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto. La Corte di merito ha spiegato, con chiarezza, che il contenuto univoco delle conversazioni intercettate intra alios e della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, descrive un'azione violenta, commessa da più persone riunite, finalizzata ad impossessarsi dello stupefacente che i cedenti avevano offerto in vendita ai promittenti acquirenti. 4. TT NI, 4.1. Il ricorrente è stato riconosciuto nel merito responsabile della condotta di offerta in vendita dello stupefacente (2.5. kg. di stupefacente del tipo c.d. leggero, art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990) oggetto di rapina (fatto già descritto, in una differente prospettiva, al capo 8, come qualificato dalla Corte nel merito). La Corte (pag. 36 e ss. della sentenza impugnata) ha ritenuto concreta ed effettiva la codetenzione efficiente dello stupefacente offerto in vendita, esprimendo logica argomentazione fondata sulla analisi del contenuto colloquiale delle conversazioni intercettate, ove si faceva riferimento alla quantità e qualità dello stupefacente offerto in vendita, al prezzo pattuito, alla rivendita a terzi del medesimo stupefacente, così dando contezza della reale consistenza stupefacente dell'oggetto della sostanza detenuta insieme al correo (dato di fatto assolutamente limpido ed incontestato). Per quanto sopra appena detto, l'argomentazione offerta nella sede del merito appare logica e coerente con le evidenze acquisite al processo, non può pertanto formare oggetto di ricorso nella sede di legittimità. 4.2.-3. La medesima ragione di inammissibilità affascia anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali pure si chiede alla Corte un differente apprezzamento della prova. 4.4. Inammissibile è del pari il quarto motivo (aver provocato con la condotta un danno patrimoniale di speciale tenuità, attenuante non riconosciuta dalla Corte di merito), fondato sulla lettura "aperta" della dedotta attenuante offerta anche dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U., n. 24990 del 30/1/2020, Rv. 279499 - 02: In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Il motivo dedotto omette di confrontarsi con la concreta fattispecie, ove il fatto avente ad oggetto stupefacenti non è stato qualificato in termini di particolare tenuità, secondo quanto prevede il comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 309/1990. Del resto, la Corte di merito ha rigettato il motivo facendo leva sul valore intrinseco (superiore ad euro 5.000 al chilo, per circa 2,5 kg. offerti in vendita) dello stupefacente trattato. 4.5. La Corte non avrebbe infine adeguatamente motivato la ridotta misura diminuente calcolata per le circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado. Deve viceversa rilevarsi che la Corte argomenta (pag. 45 della sentenza impugnata) assai efficacemente tale ridotta misura diminuente, valorizzando il dato ponderale dello stupefacente offerto in vendita, la sicura assiduità di frequentazione di ambienti dediti al traffico illecito (per la rapidità e l'efficacia con la quale è stato reperito il quantitativo richiesto) e la capacità criminale dimostrata dal fatto, oltre al deficit di qualsivoglia elemento degno di positiva valutazione. Neppure l'ultimo motivo si sottrae pertanto alla scure della inammissibilità. 6. Alla luce dei principi che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 6.1. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa DI GI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita dei ricorsi. udito il difensore di TT NI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15666 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 27/01/2023 RITENUTO IN FATTO Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha parzialmente riformato (diversamente qualificando i fatti di cui ai capi 4 e 10, ai sensi del comma 4 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, e quelli di cui ai capi 2, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 27, ai sensi del comma 5 dell'art. 73, medesimo d.P.R., riducendo comunque le sanzioni per OS ME e TT NI) la sentenza del Tribunale di Bergamo, resa in data 20 febbraio 2020 dal giudice dell'udienza preliminare, all'esito del giudizio abbreviato, che aveva riconosciuto la responsabilità dei ricorrenti per i delitti di estorsione e rapina in concorso, oltre a diversi episodi di cessione di stupefacenti- propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione: 1. OS ME (capo 3, estorsione in concorso), 1.1. vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), con riferimento alla affermazione di responsabilità per il fatto estorsivo descritto al capo 3, non avendo la Corte di merito apprezzato la contraddizione della persona offesa (PA SI) nella valutazione della prova dichiarativa promanante dalla stessa. Questi, dopo aver reso informazioni testimoniali alla polizia giudiziaria, aveva infatti prodotto una dichiarazione scritta con la quale ritrattava sostanzialmente le accuse rivolte all'imputato, affermando peraltro che il credito per la cui riscossione agiva il ricorrente traeva fonte dal gioco d'azzardo e non dalla cessione di stupefacenti;
1.2. Con il secondo motivo lo stesso ricorrente deduce violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) nella qualificazione della aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen., non potendo definirsi futili i motivi posti a fondamento della domanda estorsiva (recupero crediti di gioco); 2. TI PE (ricorrente solo per il capo 8, rapina aggravata in concorso), 2.1. deduce, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato descritto al capo 8, avendo gli agenti consumato la condotta con la evidente finalità di frodare i promittenti cedenti dello stupefacente, mentre la condotta violenta successiva alla scoperta della finalità fraudolenta poteva assumere al più i connotati della rissa tra contrapposte fazioni attive nel commercio di stupefacenti;
3. CA RO (ricorrente solo per il capo 8, rapina aggravata in concorso), 3.1. motivo sovrapponibile a quello speso nell'interesse di Personetti;
4. TT NI (capo 10, concorso nella detenzione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente del tipo haschisch), 4.1. con il primo motivo di ricorso deduce vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte di merito confermato l'affermazione di responsabilità in ordine allo stupefacente di cui è traccia colloquiale, pur in assenza di verifica concreta della natura stupefacente della sostanza oggetto dei colloqui;
4.2. il medesimo vizio è denunziato quanto a ritenuta causalità del contributo concorsuale offerto alla condotta consumata da altri, essendosi il ricorrente limitato ad accompagnare il coimputato all'appuntamento con gli acquirenti dello stupefacente promesso in vendita;
4.3. violazione di legge penale e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), con riferimento alla qualificazione del fatto ai sensi del comma 4 dell'art. 73 (d.P.R. cit.) anziché in termini di lieve entità nei sensi descritti e puniti al comma 5 dello stesso articolo;
4.4. vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), con riferimento al mancato riconoscimento della attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale e della qualificazione in termini di particolare tenuità del fatto;
4.5. vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.), in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dovute in ragione della minima offensività della condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza dei motivi, che neppure esplicitano critica specifica al puntuale apparato motivazionale della sentenza impugnata;
perché chiedono alla Corte un differente ed alternativo apprezzamento della prova (dichiarativa e intercettiva) apprezzata dal giudice del merito, nella duplice conformità verticale del giudizio, in maniera logica e congrua rispetto alle epifanie dei fatti contestati in imputazione;
ed anche per carenza di interesse alla impugnazione. 1. OS ME: 1.1. Il vizio denunziato con il primo motivo di ricorso si risolve nella mera riproposizione delle deduzioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione;
senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalla persona offesa PA SI, oltre ad essere precise e puntuali, hanno ricevuto il conforto di un compendio intercettivo del tutto coerente con il narrato. E' questo dunque il motivo che ha indotto la Corte di merito a ritenere del tutto inattendibili le note scritte trasmesse nel prosieguo dalla stessa persona offesa, che ha peraltro introdotto una diversa ragione di credito (gioco d'azzardo) mai prima emersa ed altresì distonica rispetto a quanto rivelato dai colloqui oggetto di occulta captazione intra alios. 1.2. La violazione di legge dedotta con il secondo motivo (riconosciuta aggravante dei motivi abietti o futili, recessiva nel giudizio di comparazione operato nel merito) non è sostenuta da interesse alla impugnazione. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Così testualmente recita il comma 4 dell'art. 586 del codice di rito. Tale interesse deve vestire i panni della concretezza, nel senso che dal prospettabile accoglimento del motivo di impugnazione deve necessariamente derivare un vantaggio (non solo morale) per il soggetto impugnante (Sez. 1, n. 716 del 20/11/1997, dep. 1998, Rv. 209444). Nella presente fattispecie processuale sono state riconosciute nel giudizio di appello le circostanze attenuanti generiche, stimate in giudizio di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante oggetto di ricorso;
sicché dalla eventuale richiesta elisione della circostanza aggravante oggetto di censura non potrebbe comunque scaturire una più favorevole dimensione sanzionatoria, attesa la riduzione nel "pieno" terzo per le riconosciute attenuanti generiche. Ritiene, dunque, il Collegio, consapevole della esistenza di un diverso, quanto datato ed ormai superato, in quanto non replicato dopo il 2014, orientamento nella y giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 35429 del 11 agosto 2014, secondo la quale, sussiste l'interesse all'impugnazione dell'imputato, al solo fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, ancorché minusvalenti rispetto alle circostanze attenuanti, poiché costituisce suo diritto vedersi riconoscere colpevole di una condotta meno grave di quella contestagli;
nel medesimo senso anche Sez. 6, n. 19188 del 3 maggio 2013), che non si possa nella fattispecie concretizzare alcun interesse a contestare la legittimità della attribuzione a carico dell'imputato di una circostanza aggravante, ove la stessa non abbia svolto alcun ruolo nella determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto a carico del ricorrente, in quanto l'effetto potenzialmente ingravescente si è dissolto nel giudizio di valenza (nei termini: Sezione 4, n. 20328, del 28 aprile 2017; Sez. 4, n. 27101 del 1 luglio 2016; Sez. 3, n. 19901, del 12/12/2018, rv. 275962: È inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'imputato volta esclusivamente ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, quando la stessa non abbia svolto alcun ruolo concreto nella determinazione della pena, in quanto ritenuta sub valente o equivalente rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti, con conseguente invarianza della pena;
in termini assolutamente conformi, da ultimo, tra le sentenze oggetto di massimazione, Sez. 1, n. 43269, del 25/9/2019, Rv. 277144). 2-3. TI PE e CA RO. 2-3.1. I distinti motivi unici di ricorso, assolutamente sovrapponibili, chiedono alla Corte di legittimità un differente apprezzamento della prova che promana dall'esame delle conversazioni intercettate, ove è descritta (capo 8) l'azione violenta subita dai promittenti cedenti lo stupefacente ad opera di un gruppo di persone (tra i quali entrambi i ricorrenti) chiamate ad impossessarsi, con violenza alla persona e senza versamento del corrispettivo, dello stupefacente posseduto e offerto in vendita da altri. Per costante orientamento di questa Corte (ribadito anche da Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, Rv 263715; recentemente confermato da Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Rv. 282337) è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova (indicazione del contenuto in modo difforme da quello reale) o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto. La Corte di merito ha spiegato, con chiarezza, che il contenuto univoco delle conversazioni intercettate intra alios e della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, descrive un'azione violenta, commessa da più persone riunite, finalizzata ad impossessarsi dello stupefacente che i cedenti avevano offerto in vendita ai promittenti acquirenti. 4. TT NI, 4.1. Il ricorrente è stato riconosciuto nel merito responsabile della condotta di offerta in vendita dello stupefacente (2.5. kg. di stupefacente del tipo c.d. leggero, art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990) oggetto di rapina (fatto già descritto, in una differente prospettiva, al capo 8, come qualificato dalla Corte nel merito). La Corte (pag. 36 e ss. della sentenza impugnata) ha ritenuto concreta ed effettiva la codetenzione efficiente dello stupefacente offerto in vendita, esprimendo logica argomentazione fondata sulla analisi del contenuto colloquiale delle conversazioni intercettate, ove si faceva riferimento alla quantità e qualità dello stupefacente offerto in vendita, al prezzo pattuito, alla rivendita a terzi del medesimo stupefacente, così dando contezza della reale consistenza stupefacente dell'oggetto della sostanza detenuta insieme al correo (dato di fatto assolutamente limpido ed incontestato). Per quanto sopra appena detto, l'argomentazione offerta nella sede del merito appare logica e coerente con le evidenze acquisite al processo, non può pertanto formare oggetto di ricorso nella sede di legittimità. 4.2.-3. La medesima ragione di inammissibilità affascia anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali pure si chiede alla Corte un differente apprezzamento della prova. 4.4. Inammissibile è del pari il quarto motivo (aver provocato con la condotta un danno patrimoniale di speciale tenuità, attenuante non riconosciuta dalla Corte di merito), fondato sulla lettura "aperta" della dedotta attenuante offerta anche dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U., n. 24990 del 30/1/2020, Rv. 279499 - 02: In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Il motivo dedotto omette di confrontarsi con la concreta fattispecie, ove il fatto avente ad oggetto stupefacenti non è stato qualificato in termini di particolare tenuità, secondo quanto prevede il comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 309/1990. Del resto, la Corte di merito ha rigettato il motivo facendo leva sul valore intrinseco (superiore ad euro 5.000 al chilo, per circa 2,5 kg. offerti in vendita) dello stupefacente trattato. 4.5. La Corte non avrebbe infine adeguatamente motivato la ridotta misura diminuente calcolata per le circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado. Deve viceversa rilevarsi che la Corte argomenta (pag. 45 della sentenza impugnata) assai efficacemente tale ridotta misura diminuente, valorizzando il dato ponderale dello stupefacente offerto in vendita, la sicura assiduità di frequentazione di ambienti dediti al traffico illecito (per la rapidità e l'efficacia con la quale è stato reperito il quantitativo richiesto) e la capacità criminale dimostrata dal fatto, oltre al deficit di qualsivoglia elemento degno di positiva valutazione. Neppure l'ultimo motivo si sottrae pertanto alla scure della inammissibilità. 6. Alla luce dei principi che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 6.1. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2023.