Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2000, n. 11611
CASS
Sentenza 28 settembre 2000

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Il primario in un ospedale dipendente da ente religioso, per la natura pubblicistica delle mansioni conferitegli, riveste, in relazione al tipo di funzione concretamente svolta, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio agli effetti della legge penale. Infatti, l'attività svolta dagli appartenenti a istituti o enti ecclesiastici, che l'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 accomuna agli stabilimenti ospedalieri appartenenti a confessioni religiose non cattoliche e ad altri enti, è chiaramente riconducibile nell'alveo dello svolgimento di un pubblico servizio; e ciò in quanto le convenzioni richiamate da detta norma costituiscono titolo sufficiente perché l'ente ecclesiastico sia investito del pubblico servizio di assistenza mediante ricovero degli infermi.

Difetta l'elemento soggettivo del reato di rivelazione di segreto d'ufficio la condotta di un componente di una commissione di esame in un concorso pubblico a un posto di assistente in una divisione ospedaliera che comunichi a tutti i candidati, alcuni giorni prima della data stabilita della prova scritta, gli argomenti fra i quali la commissione avrebbe potuto scegliere il tema della prova stessa, atteso che l'agente ha in tal modo inteso offrire ai candidati, senza alcuna parzialità, quelle avvertenze che in qualsiasi pubblico ufficio la commissione può legittimamente ritenere di dovere dare a tutela dell'interesse dell'amministrazione al migliore svolgimento delle prove.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2000, n. 11611
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11611
    Data del deposito : 28 settembre 2000

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