Sentenza 28 settembre 2000
Massime • 2
Il primario in un ospedale dipendente da ente religioso, per la natura pubblicistica delle mansioni conferitegli, riveste, in relazione al tipo di funzione concretamente svolta, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio agli effetti della legge penale. Infatti, l'attività svolta dagli appartenenti a istituti o enti ecclesiastici, che l'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 accomuna agli stabilimenti ospedalieri appartenenti a confessioni religiose non cattoliche e ad altri enti, è chiaramente riconducibile nell'alveo dello svolgimento di un pubblico servizio; e ciò in quanto le convenzioni richiamate da detta norma costituiscono titolo sufficiente perché l'ente ecclesiastico sia investito del pubblico servizio di assistenza mediante ricovero degli infermi.
Difetta l'elemento soggettivo del reato di rivelazione di segreto d'ufficio la condotta di un componente di una commissione di esame in un concorso pubblico a un posto di assistente in una divisione ospedaliera che comunichi a tutti i candidati, alcuni giorni prima della data stabilita della prova scritta, gli argomenti fra i quali la commissione avrebbe potuto scegliere il tema della prova stessa, atteso che l'agente ha in tal modo inteso offrire ai candidati, senza alcuna parzialità, quelle avvertenze che in qualsiasi pubblico ufficio la commissione può legittimamente ritenere di dovere dare a tutela dell'interesse dell'amministrazione al migliore svolgimento delle prove.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2000, n. 11611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11611 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROIANO - Presidente - del 28/09/2000
Dott. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
Dott. RENATO FULGENZI - Consigliere - N. 1495
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - N. 15236/2000
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da CC CH, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza 14 dicembre 1999 della corte d'appello di Roma;
letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso,
udita la relazione del Cons. Dott. Renato Fulgenzi;
udito il PM nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Antonio Siniscalchi, che ha concluso per il rigetto del ricorso, uditi i difensori, avv. Francesco Piscopo, del foro di Milano, per la parte civile e avv. Alessandro Gaeta, del foro di Roma, per l'imputato,
OSSERVA
La corte d'appello di Roma ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione inflitta a CH CC, primario della divisione di urologia dell'ospedale Cristo Re, per avere quale componente della commissione esaminatrice del concorso ad un posto di assistente nel reparto suddetto fatto conoscere ai quattro candidati, pochi giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'unica prova prevista, gli argomenti sui quali la stessa si sarebbe svolta. La difesa del ricorrente deduce in via preliminare che i giudici di merito avrebbero sbagliato nel ritenere che gli enti ecclesiastici, proprietari di case di cura classificate come ospedali ed inserite nel sistema del servizio sanitario nazionale, fossero vincolati - anche per quanto concerneva la regolamentazione dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti alla normativa vigente per il pubblico impiego.
L'autonomia attribuita (dall'art. 1, commi 4 e 5 della legge 12.2.1968 n. 132 e dall'art. 41 della legge 23.12.1978 n. 833)
all'ente ecclesiastico proprietario di una casa di cura che abbia ottenuto la classificazione in una delle categorie di ospedali previste dall'art. 20 della citata legge n.132/68, agli effetti dell'applicazione delle norme sulla programmazione ospedaliera, consentiva infatti all'ente medesimo di regolare con proprio atto normativo la nascita, lo sviluppo e la cessazione dei rapporti di lavoro con il personale medico dipendente.
Il prof. LU non rivestiva quindi la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, elemento costitutivo del reato previsto dall'art. 326/1 CP. Nè la corretta interpretazione delle norme di legge sopra citate, deduce il ricorrente, poteva essere stravolta per il solo fatto che ai sensi dell'art. 25 DPR 20.12.1979 n.761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) i servizi e i titoli acquisiti dal personale medico impiegato in case di cura private classificate come ospedali potevano essere equiparati, ai fini degli esami d'idoneità, nonché dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali.
Anche a voler prescindere dal rilievo che l'equiparazione di un titolo, essendo la conseguenza (e non la ragione) dell'assunzione in servizio, non potrebbe influire sulla corretta interpretazione del regime giuridico proprio della fase antecedente, sarebbe lo stesso termine usato dal legislatore a riproporre la sostanziale diversità dei titoli acquisiti, "equiparati" ma non "uguali". Pertanto i giudici di merito avrebbero dovuto, se mai, contestare la legittimità del regolamento interno (approvato con decreto ministeriale) e non ritenere penalmente responsabile il LU, che era stato chiamato a far parte della commissione d'esame in base a norme di questo regolamento e nello svolgimento dei suoi compiti era tenuto ad osservare soltanto tali norme.
Ma anche a voler concedere che da parte degli amministratori della casa di cura vi fosse stata un'erronea valutazione della normativa da applicare, la corte d'appello - secondo la difesa del ricorrente - aveva trascurato di prendere in considerazione la circostanza che il LU aveva agito con la sicura convinzione di non rivestire la qualificà di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Il ricorrente deduce inoltre:
- che la prova scritta non era prevista come obbligatoria dalla normativa interna, ma costituiva solo un ulteriore elemento di valutazione rispetto al colloquio teorico-pratico previsto dal regolamento;
- che l'aver indicato, come temi sui quali si sarebbe svolta la prova medesima, tre argomenti fondamentali della materia costituente oggetto dell'esame non aveva certamente reso meno significativa la funzione di quest'ultimo;
- che se il termine "notizia" significa "conoscenza", "cognizione" di qualcosa che "ontologicamente preesiste al di fuori di chi la rivela e la apprende come dato esterno", in tale concetto non può farsi rientrare l'anticipazione della propria intenzione, perché un allargamento in tal senso della fattispecie costituirebbe violazione del divieto di analogia in materia penale;
- che il regolamento dell'ospedale non imponeva esplicitamente l'obbligo del segreto ai componenti delle commissioni di concorso. Il primo motivo di gravame è privo di fondamento.
Non vi può essere alcun dubbio, invero, sul fatto che l'imputato rivestisse, come primario dell'ospedale Cristo Re nonché membro di una commissione di concorso, quanto meno la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
L'attività svolta dagli ospedali appartenenti ad istituti ed enti ecclesiastici (che l'art. 41 della legge n.833/78 accomuna, in una disciplina di carattere unitario, agli stabilimenti ospedalieri appartenenti a confessioni religiose non cattoliche e ad altri enti) è infatti chiaramente riconducibile nell'alveo dello svolgimento di un servizio pubblico in senso stretto: ciò in quanto le convenzioni richiamate dalla norma citata costituiscono titolo sufficiente perché l'ente ecclesiastico sia investito del pubblico servizio di assistenza mediante ricovero degli infermi.
Ne consegue che anche chi esercita le funzioni di primario ospedaliero in un ospedale dipendente da ente religioso, per la natura pubblicistica delle mansioni conferitegli, riveste, in relazione al tipo di funzione concretamente svolta, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio agli effetti della legge penale.
Prive di fondamento sono anche le residue censure prospettate dalla difesa del ricorrente.
Questa Corte (Sez. 6^, 12.10.99 n. 1456, Maggiore), ha avuto di recente occasione di affermare:
- che nell'espletamento di un pubblico concorso, a garanzia dell'imparzialità del finale giudizio sul merito dei concorrenti, bene può prescriversi l'esecuzione di elaborati e/o di prove tecniche e pratiche il cui oggetto debba rimanere segreto fino al momento della effettiva realizzazione della prova o delle prove di concorso;
- che la rivelazione, da parte di un membro della commissione esaminatrice, di elementi tendenzialmente diretti a far conoscere anticipatamente ad uno o più concorrenti l'oggetto specificamente ritenuto dalla commissione, nelle sedute preparatorie, tra i più probabili della prova d'esame altera il corretto processo di formazione della volontà della pubblica amministrazione in punto di espletamento del concorso ed integra lo specifico reato di cui all'art. 326 CP;
- che la segretezza richiesta in proposito tende a coprire tutte le attività prodromiche dell'esecuzione della prova;
- che il componente della commissione di concorso deve adempiere con cura al dovere di far competere i concorrenti su un piano di parità, ed evitare ogni violazione della segretezza di quelle attività dell'ufficio, di governo dell'espletazione del pubblico concorso, che siano previste e disposte come tali;
- che pertanto l'anticipazione dell'eventuale contenuto della prova da sostenere a taluno dei concorrenti, con il fine di favorirlo, è in ipotesi propriamente un comportamento di violazione del segreto d'ufficio.
Venendo alla fattispecie concreta, occorre a questo punto valutare il fatto, accertato nel giudizio di merito, che quattro giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'unica prova di concorso, consistente nella redazione di un elaborato e in un colloquio orale, il LU fece conoscere i tre temi, fra i quali la commissione avrebbe potuto scegliere l'argomento della prova scritta, a due dei quattro candidati, affidando agli stessi l'incarico di darne notizia agli altri due, cosa puntualmente avvenuta.
La circostanza non è stata ritenuta rilevante dalla corte d'appello, sia sotto il profilo che alla imparzialità "interna" dimostrata dall'imputato si era contrapposta "una manifesta parzialità esterna" al gruppo dei concorrenti (i quali, preavvisati circa gli argomenti oggetto della prova, avevano conseguito un'idoneità utilizzabile in altri concorsi pubblici) sia per la considerazione che ai fini di valutare l'elemento soggettivo nessuna importanza avevano le motivazioni addotte dall'imputato, il quale asseriva di aver voluto calmare le ansie dei candidati e indurre gli stessi a concentrarsi sui temi fondamentali della urologia.
Questa Corte ha di recente avuto occasione di osservare come il segreto sia anche attualmente strumento di protezione degli interessi collegati a valori costituzionalmente protetti, con equilibrio con il principio di conoscibilità dell'azione dell'azione dei pubblici poteri (Sez. 6^, 4.3.98, PG e Balestri). Ha anche affermato che, trattandosi di reato di pericolo, non è necessario che la divulgazione della notizia sia suscettibile in concreto di recare pregiudizio alla pubblica amministrazione (Sez. 6^, 12.5.99, La Monica) e che la ricerca del danno riguarda solo la posizione giuridica di eventuali parti private (Sez. 6^, 13.1.99, Curia). Nel caso in esame, peraltro, sembra evidente che il primario LU abbia in realtà inteso solo offrire ai candidati, senza alcuna parzialità, quelle avvertenze che in qualsiasi pubblico concorso la commissione esaminatrice può legittimamente ritenere - di dover dare a tutela dell'interesse dell'amministrazione al migliore svolgimento delle prove. E la circostanza che la commissione esaminatrice abbia poi confermato la limitazione della materia di esame induce a ritenere che il ricorrente fosse (o avesse ragionevole motivo di credere di esserlo) autorizzato a diffondere una notizia destinata comunque ad essere resa pubblica prima della data di svolgimento dell'esame.
La sentenza va quindi annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2000