CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2026, n. 20158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20158 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Segretario RO, nato ad [...] il [...], avverso l'ordinanza del 18-08-2025 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione' svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato Graziella Vella, difensore di fiducia dell'indagato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20158 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 29/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 agosto 2025, il Tribunale del riesame di Palermo confermava l'ordinanza del 30 luglio 2025, con cui, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., il G.I.P. del Tribunale di Palermo, a seguito di declaratoria di incompetenza del G.I.P. del Tribunale di Agrigento, aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di RO Segretario, gravemente indiziato di aver posto in essere il reato di cui agli art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 416 bisl cod. pen., commesso in concorso con altre tre persone in epoca antecedente e prossima al 9 dicembre 2024, in Agrigento e Porto Empedocle (capo 29). 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale siciliano, Segretario, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa contesta il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 416 bisl cod. pen., evidenziando che dagli atti di indagine non è emerso che il ricorrente, nei circa due anni in cui è stato monitorato il sodalizio, abbia agito con la finalità specifica di favorire l'associazione mafiosa dedita al narcotraffico, non avendo comunque il Tribunale reso alcuna motivazione sul punto. Con il secondo motivo, si censura la valutazione indiziaria rispetto alla ritenuta attività di spaccio, osservandosi che la presenza di Segretario nelle piazze di spaccio non è stata mai documentata, né l'indagato ha mai avuto rapporti con i componenti del sodalizio, essendo stata la sua condotta del tutto occasionale, a ciò aggiungendosi che i numeri del ricorrente che AM BU aveva sul cellulare erano stati evidentemente dismessi, posto che BU non è riuscito a contattarlo. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, rilevando in proposito la difesa che il Tribunale si è limitato a valorizzare il solo dato ponderale, senza considerare che l'indagato è pacificamente da anni assuntore abituale di cocaina. Con il quarto motivo, le critiche difensive investono il giudizio sulle esigenze cautelari, osservandosi che nel caso di specie doveva escludersi sia il pericolo di inquinamento probatorio, peraltro non paventato e comunque insussistente, essendo ormai cristallizzato il materiale investigativo, sia il pericolo di reiterazione dei reati, posto che Segretario è un soggetto incensurato che ha esercitato attività lavorativa fino al giorno del suo arresto, fermo restando che egli non ha compiuto alcuna cessione di droga e che i fatti di causa risalgono al dicembre 2024. 2.1. Con memoria trasmessa il 23 gennaio 2026, l'avvocato Graziella Vella, difensore di fiducia dell'indagato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, riguardante la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bisl cod. pen., se ne deve rimarcare l'inammissibilità. In proposito deve infatti rilevarsi che, se è vero che la motivazione del Tribunale sul punto risulta carente, è altrettanto vero, da un lato, che la questione non fu sollevata nella richiesta di riesame proposta 1'8 agosto 2025 e, dall'altro lato, che la difesa non ha illustrato, con il necessario livello di specificità, quali ripercussioni concrete abbia subito l'indagato da tale difetto di motivazione, non potendosi sottacere che il Tribunale del riesame non si è limitato a invocare la presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 , comma 3, cod. proc. pen., ma, come si vedrà nel paragrafo 3, ha ancorato il giudizio sulla configurabilità del pericolo di reiterazione dei reati a ulteriori e concreti elementi fattuali. 1. Ne conseguel'a doglianza difensiva non può essere ritenuta ammissibile, dovendosi richiamare sul punto il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Rv. 284489), secondo cui, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo"della misura, profilo questo che, come detto, non risulta oggetto di adeguato approfondimento nel ricorso. 2. Passando al secondo motivo, occorre richiamare, in via preliminare, la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, [...]), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 , comma 2tcod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il 3 giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato. 2.1. Alla luce di tali premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame (e prima dal G.I.P.) rispetto all'ascrivibilità a Segretario della condotta descritta nella provvisoria imputazione di cui al capo 29 non presta il fianco a censure di irragionevolezza. E invero, nel ripercorrere le risultanze investigative, i giudici dell'impugnazione cautelare (pag. 3-4-5 dell'ordinanza impugnata) hanno richiamato le indagini compendiate nell'informativa del R.O.N.I. di Agrigento del 5 maggio 2025, da cui è emerso che AM BU, già condannato per il reato ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, gestiva dal carcere altro analogo sodalizio operante nell'agrigentino. Ora, dalle chat estrapolate dal telefonino di BU sequestrato il 17 dicembre 2024 presso la camera detentiva del carcere di Augusta dove lo stesso era recluso, emergeva che RO Segretario aveva acquistato, senza pagarne il prezzo, circa 60 grammi di cocaina destinati alla vendita a terzi da RE ES, per cui BU chiedeva a ET TA di intervenire per far recuperare a ES il suo credito, il cui mancato pagamento veniva giustificato dal ricorrente con l'asserito sequestro da parte dei C.C. di Agrigento della sostanza e del denaro con essa custodito, avendo a tal fine Segretario inviato a BU il verbale di sequestro contraffatto, ciò al fine di crearsi un alibi per il mancato pagamento della fornitura, come peraltro confermato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, in cui il ricorrente si è limitato a rivendicare l'uso personale dello stupefacente ricevuto. 4 FZ Alla luce di tali elementi, è stata ragionevolmente ritenuta sussistente la gravità indiziaria rispetto all'acquisto da parte del ricorrente di stupefacente del valore economico di circa 3.000 euro, evidentemente destinato allo spaccio, perché incompatibile con un uso personale, denotando peraltro la cessione a credito della droga per un importo così elevato l'esistenza di un legame fiduciario tra l'indagato e BU, tale da travalicare quello tra fornitore e mero acquirente personale. 2.2. In tale contesto, non può ritenersi illogica la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in considerazione anche della qualità (cocaina) e quantità (circa 60 grammi) della sostanza ceduta. 2.3. In definitiva, occorre rilevare che, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato oggetto di imputazione provvisoria, in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive che, invero in termini non adeguatamente specifici, sollecitano una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una valutazione alternativa delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 3. Ugualmente immune da censure, infine, è il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura. In maniera non illogica, infatti, il Tribunale del riesame (pag.
5-6 dell'ordinanza impugnata) ha rimarcato la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione dei reati, in ragione delle modalità dei fatti, recentissimi, del dato ponderale della sostanza trattata, della capacità dell'indagato di approvvigionarsi della droga con facilità e dei suoi legami strettissimi con altri soggetti, anche di vertice, inseriti nel traffico degli stupefacenti, essendo significativo in tal senso il rapporto di fiducia con BU. Dunque, anche rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari, per il cui contenimento è stata ritenuta adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti l'applicazione degli arresti domiciliari, si è in presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, a fronte del quale non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, in quanto volte a veicolare differenti apprezzamenti di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. 5 4. Alla stregua delle argomentazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Segretario deve essere quindi rigettato, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29.01.2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione' svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato Graziella Vella, difensore di fiducia dell'indagato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20158 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 29/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 agosto 2025, il Tribunale del riesame di Palermo confermava l'ordinanza del 30 luglio 2025, con cui, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., il G.I.P. del Tribunale di Palermo, a seguito di declaratoria di incompetenza del G.I.P. del Tribunale di Agrigento, aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di RO Segretario, gravemente indiziato di aver posto in essere il reato di cui agli art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 416 bisl cod. pen., commesso in concorso con altre tre persone in epoca antecedente e prossima al 9 dicembre 2024, in Agrigento e Porto Empedocle (capo 29). 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale siciliano, Segretario, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa contesta il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 416 bisl cod. pen., evidenziando che dagli atti di indagine non è emerso che il ricorrente, nei circa due anni in cui è stato monitorato il sodalizio, abbia agito con la finalità specifica di favorire l'associazione mafiosa dedita al narcotraffico, non avendo comunque il Tribunale reso alcuna motivazione sul punto. Con il secondo motivo, si censura la valutazione indiziaria rispetto alla ritenuta attività di spaccio, osservandosi che la presenza di Segretario nelle piazze di spaccio non è stata mai documentata, né l'indagato ha mai avuto rapporti con i componenti del sodalizio, essendo stata la sua condotta del tutto occasionale, a ciò aggiungendosi che i numeri del ricorrente che AM BU aveva sul cellulare erano stati evidentemente dismessi, posto che BU non è riuscito a contattarlo. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, rilevando in proposito la difesa che il Tribunale si è limitato a valorizzare il solo dato ponderale, senza considerare che l'indagato è pacificamente da anni assuntore abituale di cocaina. Con il quarto motivo, le critiche difensive investono il giudizio sulle esigenze cautelari, osservandosi che nel caso di specie doveva escludersi sia il pericolo di inquinamento probatorio, peraltro non paventato e comunque insussistente, essendo ormai cristallizzato il materiale investigativo, sia il pericolo di reiterazione dei reati, posto che Segretario è un soggetto incensurato che ha esercitato attività lavorativa fino al giorno del suo arresto, fermo restando che egli non ha compiuto alcuna cessione di droga e che i fatti di causa risalgono al dicembre 2024. 2.1. Con memoria trasmessa il 23 gennaio 2026, l'avvocato Graziella Vella, difensore di fiducia dell'indagato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, riguardante la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bisl cod. pen., se ne deve rimarcare l'inammissibilità. In proposito deve infatti rilevarsi che, se è vero che la motivazione del Tribunale sul punto risulta carente, è altrettanto vero, da un lato, che la questione non fu sollevata nella richiesta di riesame proposta 1'8 agosto 2025 e, dall'altro lato, che la difesa non ha illustrato, con il necessario livello di specificità, quali ripercussioni concrete abbia subito l'indagato da tale difetto di motivazione, non potendosi sottacere che il Tribunale del riesame non si è limitato a invocare la presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 , comma 3, cod. proc. pen., ma, come si vedrà nel paragrafo 3, ha ancorato il giudizio sulla configurabilità del pericolo di reiterazione dei reati a ulteriori e concreti elementi fattuali. 1. Ne conseguel'a doglianza difensiva non può essere ritenuta ammissibile, dovendosi richiamare sul punto il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Rv. 284489), secondo cui, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo"della misura, profilo questo che, come detto, non risulta oggetto di adeguato approfondimento nel ricorso. 2. Passando al secondo motivo, occorre richiamare, in via preliminare, la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, [...]), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 , comma 2tcod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il 3 giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato. 2.1. Alla luce di tali premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame (e prima dal G.I.P.) rispetto all'ascrivibilità a Segretario della condotta descritta nella provvisoria imputazione di cui al capo 29 non presta il fianco a censure di irragionevolezza. E invero, nel ripercorrere le risultanze investigative, i giudici dell'impugnazione cautelare (pag. 3-4-5 dell'ordinanza impugnata) hanno richiamato le indagini compendiate nell'informativa del R.O.N.I. di Agrigento del 5 maggio 2025, da cui è emerso che AM BU, già condannato per il reato ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, gestiva dal carcere altro analogo sodalizio operante nell'agrigentino. Ora, dalle chat estrapolate dal telefonino di BU sequestrato il 17 dicembre 2024 presso la camera detentiva del carcere di Augusta dove lo stesso era recluso, emergeva che RO Segretario aveva acquistato, senza pagarne il prezzo, circa 60 grammi di cocaina destinati alla vendita a terzi da RE ES, per cui BU chiedeva a ET TA di intervenire per far recuperare a ES il suo credito, il cui mancato pagamento veniva giustificato dal ricorrente con l'asserito sequestro da parte dei C.C. di Agrigento della sostanza e del denaro con essa custodito, avendo a tal fine Segretario inviato a BU il verbale di sequestro contraffatto, ciò al fine di crearsi un alibi per il mancato pagamento della fornitura, come peraltro confermato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, in cui il ricorrente si è limitato a rivendicare l'uso personale dello stupefacente ricevuto. 4 FZ Alla luce di tali elementi, è stata ragionevolmente ritenuta sussistente la gravità indiziaria rispetto all'acquisto da parte del ricorrente di stupefacente del valore economico di circa 3.000 euro, evidentemente destinato allo spaccio, perché incompatibile con un uso personale, denotando peraltro la cessione a credito della droga per un importo così elevato l'esistenza di un legame fiduciario tra l'indagato e BU, tale da travalicare quello tra fornitore e mero acquirente personale. 2.2. In tale contesto, non può ritenersi illogica la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in considerazione anche della qualità (cocaina) e quantità (circa 60 grammi) della sostanza ceduta. 2.3. In definitiva, occorre rilevare che, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato oggetto di imputazione provvisoria, in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive che, invero in termini non adeguatamente specifici, sollecitano una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una valutazione alternativa delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 3. Ugualmente immune da censure, infine, è il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura. In maniera non illogica, infatti, il Tribunale del riesame (pag.
5-6 dell'ordinanza impugnata) ha rimarcato la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione dei reati, in ragione delle modalità dei fatti, recentissimi, del dato ponderale della sostanza trattata, della capacità dell'indagato di approvvigionarsi della droga con facilità e dei suoi legami strettissimi con altri soggetti, anche di vertice, inseriti nel traffico degli stupefacenti, essendo significativo in tal senso il rapporto di fiducia con BU. Dunque, anche rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari, per il cui contenimento è stata ritenuta adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti l'applicazione degli arresti domiciliari, si è in presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, a fronte del quale non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, in quanto volte a veicolare differenti apprezzamenti di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. 5 4. Alla stregua delle argomentazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Segretario deve essere quindi rigettato, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29.01.2026