Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2026, n. 20158
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Sentenza 3 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione sull'aggravante

    La Corte dichiara inammissibile il motivo in quanto la questione non fu sollevata nella richiesta di riesame e la difesa non ha specificato le ripercussioni concrete subite dall'indagato. Inoltre, il Tribunale ha ancorato il giudizio sulla configurabilità del pericolo di reiterazione dei reati a ulteriori elementi fattuali.

  • Rigettato
    Insussistenza di gravi indizi di colpevolezza per spaccio

    La Corte ribadisce che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella del giudizio di colpevolezza finale. Viene ritenuta sussistente la gravità indiziaria rispetto all'acquisto di circa 60 grammi di cocaina destinati allo spaccio, incompatibili con l'uso personale, dato il valore economico e il legame fiduciario con il fornitore. La Corte non può procedere a una nuova valutazione degli elementi indizianti.

  • Rigettato
    Qualificazione del fatto come lieve

    Non può ritenersi illogica la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in considerazione della qualità (cocaina) e quantità (circa 60 grammi) della sostanza ceduta.

  • Rigettato
    Insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione dei reati

    Il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura è immune da censure. Il Tribunale ha rimarcato la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione dei reati, in ragione delle modalità dei fatti, della quantità della sostanza, della capacità di approvvigionamento e dei legami con altri soggetti inseriti nel traffico degli stupefacenti. Gli arresti domiciliari sono stati ritenuti adeguati e proporzionati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2026, n. 20158
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20158
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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