Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/1998, n. 6807
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Sentenza 15 dicembre 1998

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La disposizione transitoria prevista dall'art.6, comma 1, della legge n.267 del 1997 attribuisce al pubblico ministero la facoltà di chiedere, "anche dopo l'esercizio dell'azione penale" ed entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'incidente probatorio a norma dell'art.392, comma 1, lett.c) e d) cod. proc. pen., senza che ricorrano le condizioni di cui alle lett.a) e b). L'incidente probatorio non può tuttavia essere più richiesto al giudice per le indagini preliminari dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, ostandovi espressa previsione transitoria dettata dal comma 2 del citato art. 6 L. n. 267 del 1997, nonché il generale principio che esclude la regressione del procedimento fuori dei casi di nullità (art. 185, comma 3, cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/1998, n. 6807
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6807
    Data del deposito : 15 dicembre 1998

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