Cass. civ., sez. I, sentenza 07/01/2004, n. 12
CASS
Sentenza 7 gennaio 2004

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Massime1

Ai fini della revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, primo comma, numero 3, legge fall., qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire, attraverso l'acquisto di titoli dati poi in pegno al mutuante, una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi, è configurabile fra i due negozi - mutuo ipotecario e costituzione di pegno - un collegamento funzionale, ed è individuabile il motivo illecito perseguito, rappresentato dalla costituzione di un'ipoteca per debiti preesistenti non scaduti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/01/2004, n. 12
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12
Data del deposito : 7 gennaio 2004

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