Sentenza 5 luglio 2007
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La custodia cautelare in carcere non può essere disposta sulla base del rilievo che la difficoltà del continuo controllo richiesto dalla misura degli arresti domiciliari rende questi ultimi insufficienti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2007, n. 34284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34284 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 05/07/2007
Dott. BARTOLOMEI GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1303
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 046105/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI CA, N. IL 07/03/1975;
2) NO LU, N. IL 06/11/1973;
avverso ORDINANZA del 03/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GALATI Giovanni che ha chiesto dichiararsi inammissibile i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CC LU ed AN GI hanno proposto separati ricorsi per cassazione e, l'ultimo, due distinti avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 3 novembre 2006, in sede di appello ex art.310 c.p.p., con cui, in accoglimento dell'impugnazione del P.M.,
veniva applicata la misura detentiva degli arresti domiciliari al primo e la custodia in carcere al secondo in riforma dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata in data 6 settembre s. a. con la quale veniva disposta la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Boscoreale per il reato di detenzione al fine di spaccio di grammi 132,66 lordi di cocaina, deducendo quali motivi, il CC, la carenza ed illogicità manifesta della motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., perché il pericolo di reiterazione dei reati è desunto dalla gravità dei fatti senza alcuna considerazione dell'assenza di carichi pendenti, di precedenti e di frequentazioni con pregiudicati.
L'AN, nel primo ricorso, si doleva del fatto che non vi era alcuna considerazione in merito alle capacità di autocontrollo del ricorrente ed alla mancanza di propensione all'inosservanza degli obblighi imposti, unici elementi specifici tali da rendere inadeguata la misura degli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere, costituente "extrema ratio", mentre, nel secondo, lamentava l'erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. e art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per aver omesso di valutare il comportamento del ricorrente come mera connivenza senza dimostrare alcuna ipotesi di concorso nel reato ne' a titolo materiale ne' morale, essendo, persino, carente la prova sulla conoscenza da parte di detto indagato dell'occultamento della droga sotto il sedile dell'autovettura condotta dal DI, giacché il fatto gli è stato imputato per la sola presenza fisica nel veicolo, in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti sono, in parte, non consentiti in sede di legittimità, perché attengono a differenti valutazioni delle risultanze processuali e, appaiono comunque, infondati, sicché i ricorsi devono essere rigettati con la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, mandando alla cancelleria di effettuare la comunicazione di cui all'art. 92 disp. att. c.p.p.. Infatti, per quanto attiene al ricorso proposta dal DI, non contestata la sussistenza della gravità indiziaria, occorre rilevare che il Tribunale della libertà, pur nella stringata ordinanza, valuta l'incensuratezza dell'indagato, al fine di adeguare la misura cautelare al caso concreto ed alla pericolosità sociale, sempre elevata per la gravità dei fatti, desunta dalla quantità della droga rinvenuta, indicativa "di collegamenti con ambienti dediti alla commercializzazione dello stupefacente" e "della contiguità degli attuali indagati con circuiti delinquenziali a tanto predisposti e finalizzati", mentre si sconosce il ruolo da loro svolto (corrieri, spacciatori o anello intermedio).
Pertanto, gli atti o comportamenti concretamente sintomatici della pericolosità dell'indagato possono essere individuati nelle modalità e nella gravità dei fatti, nella quantità della droga acquistata e detenuta per lo spaccio (circa 150 gr.) e nella possibilità di collegamenti con circuiti criminali di traffico di stupefacenti, come nella fattispecie, mentre l'art. 274 c.p.p., lett. c), come modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, non impedisce di trarre il pericolo concreto di reiterazione dei reati della stessa specie cioè lesivi dell'interesse protetto e dello stesso valore costituzionale anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, secondo l'indirizzo assolutamente prevalente e consolidato negli anni, tanto da essere ormai costante (Cass. sez. 1, 21 febbraio 1996 n. 277 rv. 203726 cui adde Cass. sez. 3, 23 luglio 1996 n. 2631, rv. 205820; Cass. sez. 5, 4 agosto 1999 n. 1416 rv. 214230; Cass. sez. 2, 21 febbraio 2000 n. 726 rv. 215403, Cass. sez. 3, 4 maggio 2000 n. 1384 rv. 216304 e Cass. sez. 6, 21 dicembre 2001 n. 45542 rv. 220331 e di recente con riguardo a varie sezioni Cass. sez. 3, 23 aprile 2004 n. 1995 rv. 228882, Cass. sez. 6, 4 aprile 2005 n. 12404 rv. 231323; Cass. sez. 5, 19 dicembre 2005 n. 45950 rv. 233222 e Cass. sez. 3, 5 febbraio 2007 n. 4421, quest'ultima con motivazione in parte atecnica ("carattere del reato") e contorta).
Ed invero la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi da criteri, oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 c.p., fra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto-reato, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, ma devono valutarsi situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità del soggetto, come ha fatto l'impugnata ordinanza, su una motivazione fondata sulla concretezza dei fatti, come accade nella fattispecie in esame, e non su criteri generici e/o automatici. Peraltro, l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto sia sotto quello dell'apprezzamento della capacità a delinquere discende dalla considerazione che la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente e da un'interpretazione adeguatrice tesa ad eliminare ingiustificate disparità di trattamento, derivanti dal mero dato temporale e dalla maggiore o minore celerità di giudizio, tra indagato già condannato per altro reato ed altro incensurato colpito dalla misura restrittiva per una pluralità di condotte criminose, sintomatiche di personalità caratterizzate da plurimi fatti penalmente rilevanti. L'orientamento minoritario, che ritiene impossibile procedere ad una duplice valutazione ai fini della gravità della fattispecie e della personalità dell'indagato circa le modalità del fatto, riferito nei due ricorsi, (Cass. sez. 2, 15 maggio 1997 n. 4620 rv. 206857) è stato del tutto abbandonato, mentre l'altro, egualmente minoritario e contenuto nelle impugnazioni, secondo cui non è possibile desumere il pericolo di reiterazione dei reati della stessa indole solo da ciò (Cass. sez. 4, 16 aprile 1998 n. 6480 rv. 210594), non considera le argomentazioni dirimenti su riferite.
Per quel che concerne il primo ricorso proposto dall'AN, a parte le considerazioni su riferite, inerenti alla gravità del reato ed al pericolo di reiterazione, in ordine ai criteri da seguire per valutare l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari rispetto alla "extrema ratio" della custodia in carcere l'adeguatezza della misura in concreto applicata va valutata anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni che a detta misura cautelare siano eventualmente collegati (Cass. sez. 2, 14 gennaio 1999 n. 2170 rv. 212294), ma assume particolare rilievo la pericolosità dell'indagato (Cass. sez. 6, 30 ottobre 1998 n. 2852 rv. 211755). Pertanto, non sembra che l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), possa essere ritenuta soltanto quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto indichino quest'ultimo come in qualche modo propenso all'inosservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio a fini criminosi, perseguiti ad ogni costo, in violazione della cautela impostagli, giacché la gravità del fatto e la personalità dell'indagato assumono un valore preponderante pure in relazione alla propensione all'inosservanza di prescrizioni, tanto più che, nella fattispecie, appare dimostrata l'assenza di una capacità di autocontrollo attraverso la scelta di uno stile di vita, dedito ai facili guadagni ed alla reiterazione del delitto, e la possibilità di eludere ogni sorveglianza per il contatto con organizzazioni criminali di un certo livello, nonché dalla necessità di svolgere ulteriori indagini per scoprire il ruolo svolto.
Evidentemente la custodia in carcere non può essere disposta sulla base del rilievo che la difficoltà del continuo controllo richiesto dalla misura degli arresti domiciliari rende questi ultimi insufficienti. Ciò in quanto tale motivazione non risponde al requisito della specificità imposto dall'art. 272 c.p.p. facendosi in tal modo carico all'indagato di un problema organizzativo e di efficienza estraneo agli elementi da considerare nella valutazione (Cass. sez. 4, 11 aprile 1996 n. 367 rv. 204429), sempre che la personalità e la capacità criminale dell'indagato non rendano possibile tale elusione alla luce del grado di tecnologia raggiunto in sede di controlli a distanza e di legittimità degli stessi nei confronti di persone sottoposte a misure detentive. Per quanto riguardo, la censura relativa al secondo ricorso è noto che la distinzione tra connivenza e concorso nel reato di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, secondo giurisprudenza conforme (Cass. sez. 4, 13 ottobre 2004 n. 40167 rv. 229565 e Cass. sez. 4, 7 dicembre 2000 n. 12777 rv. 217903), si fonda sulla richiesta per la configurabilità della prima del mantenimento da parte dell'agente di un comportamento meramente passivo, mentre nel concorso è richiesto un contributo quanto meno all'occultamento, custodia e controllo dello stupefacente che, per essere finalizzati ad evitare che lo stesso venga rinvenuto e quindi a protraine la illegittima detenzione, costituiscono apporto concorsuale al reato in questione, sicché è stato ravvisato, persino,il concorso del figlio nella titolarità dell'appartamento, in cui il padre confezionava e spacciava droga il figlio. Inoltre, il concorso di persone nel reato ben può esplicarsi in un supporto casualmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, anche di carattere estemporaneo, senza che occorra un previo concerto, cioè un preventivo accordo di intenti, diretto alla causazione dell'evento (vedi Cass. sez. 1, 27 gennaio 1996, n. 821 rv. 203487), sicché l'aiuto prestato nell'occultamento della sostanza stupefacente (finalizzato ad evitare che la stessa venga rinvenuta e quindi a protrarre la illegittima detenzione della stessa, non già a far cessare l'illecita condotta) costituisce apporto concorsuale nel reato in questione,poiché tale attività esula dai limiti di un comportamento meramente passivo, nel quale si concretizza la connivenza non punibile.
Orbene, nella fattispecie, lo stesso indagato, non conoscendo evidentemente i risultati investigativi, ha ammesso un incontro concordato con precedente telefonata, anche se cerca di spiegarne una differente valenza e di diminuirne il significato collusivo, mentre le dichiarazioni rese dal DI in ordine ad un incontro casuale ed ad un uso personale della sostanza stupefacente sono poco credibili sia in relazione alla quantità di droga sia con riguardo ai contatti telefonici.
Pertanto, poiché, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273 c.p.p., comma 1 bis (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e l'art. 192 c.p.p., comma 4, ma non il comma 2 che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità degli indizi, ne consegue che essi, in sede di giudizio "de libertate", non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti nel giudizio di merito, sicché, allo stato, possono ritenersi sufficienti gli indizi gravi evidenziati dal G.i.p. nell'ordinanza del 6 settembre 2006, riformata dall'ordinanza impugnata, e da quest'ultima su indicati.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale distrettuale del riesame di Napoli, perché provveda a quanto stabilito nell'art. 92 disp. att. c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2007