Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2001, n. 17450
CASS
Sentenza 5 marzo 2001

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La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione della sentenza non costituisce, di per sè, causa di inammissibilità in quanto i motivi d'impugnazione dovranno considerarsi ammissibili tutte le volte in cui non si contesti la decisione del giudice per il suo contenuto, ma le censure si riferiscano a decisioni adottate per un motivo già conosciuto e preesistente alla pronunzia quale, ad esempio, una presunta nullità assoluta che, se esistente, non consentirebbe neanche la instaurazione di un valido rapporto processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2001, n. 17450
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17450
    Data del deposito : 5 marzo 2001

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