Sentenza 5 marzo 2001
Massime • 1
La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione della sentenza non costituisce, di per sè, causa di inammissibilità in quanto i motivi d'impugnazione dovranno considerarsi ammissibili tutte le volte in cui non si contesti la decisione del giudice per il suo contenuto, ma le censure si riferiscano a decisioni adottate per un motivo già conosciuto e preesistente alla pronunzia quale, ad esempio, una presunta nullità assoluta che, se esistente, non consentirebbe neanche la instaurazione di un valido rapporto processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2001, n. 17450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17450 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO - Presidente - del 05/03/2001
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 1664
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 018906/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN SI N. IL 14/06/1968
avverso ORDINANZA del 02/03/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
Osserva in fatto e in diritto:
1. Con ordinanza del 2 marzo 2000, depositata in cancelleria il successivo 3 marzo, il tribunale di sorveglianza di Genova revocava la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale alla quale IN AS era stato ammesso con ordinanza del 30 marzo 99 dello stesso tribunale.
2. In data 3 marzo 2000 l'IN, con dichiarazione ricevuta dalla direzione della casa circondariale di Genova, trasmetteva al tribunale di sorveglianza una "richiesta di annullamento di un eventuale sentenza emessa il giorno 2 marzo 2000 dal tribunale sopra indicato perché avendo fatto richiesta non ho presenziato". Nel testo precisava che "voleva usufruire di incidente di esecuzione", essendo stato "impossibilitato a presenziare al dibattimento n. 59874 del 1 marzo 2000 rinviato al 2 marzo 2000, ore 14,30 per l'astensione dal collegio giudicante del dott. Giuseppe Orio, essendo parte in causa nel dibattimento". Nel merito sosteneva che non vi erano motivi per revocare la misura alternativa.
Con successivo ricorso del 22 maggio 2000 l'IN chiedeva a questa corte di annullare la suindicata ordinanza per i motivi già indicati nell'atto del 3 marzo, ribadendo che non sussistevano le ragioni per procedere alla revoca della misura alternativa.
3. Ritiene la corte che la richiesta del procuratore generale di dichiarare inammissibile il ricorso perché tardivo non sia fondata. Ad avviso della corte, infatti, anche l'atto presentato dall'IN all'ufficio matricola del carcere il 3 marzo 2000, con il quale l'interessato ha chiesto "l'annullamento" della "sentenza" emessa nei suoi confronti il 2 marzo 2000 deve essere considerato ricorso. Requisito essenziale dell'impugnazione è la richiesta rivolta allo stesso giudice o ad un giudice sovraordinato affinché riesamini un provvedimento ritenuto lesivo dei propri diritti sostituendolo con un altro più favorevole, per cui rispetto a tale volontà chiaramente espressa o desumibile dall'atto, la errata indicazione del giudice competente a riesaminare la decisione ritenuta ingiusta o la qualificazione data all'atto dall'interessato non influiscono sulla natura dell'atto, tenuto conto della circostanza che il legislatore ha consentito all'imputato di impugnare personalmente il provvedimento (scontando, quindi, la possibilità di errori dovuta alla mancanza di conoscenze tecniche del proponente) e ha espressamente previsto che l'impugnazione è ammissibile "indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta" (art. 568, comma 4, c.p.p.). Nella specie, quindi, risultando che l'IN espressamente ha chiesto l'annullamento della "sentenza" emessa, dal tribunale di sorveglianza di Genova non sembra porsi in dubbio che egli abbia inteso proporre impugnazione nei confronti del predetto provvedimento, a nulla rilevando, per quanto innanzi detto, che l'atto in esame sia stato indirizzato al tribunale di sorveglianza e che dal suo autore sia stato definito come "incidente di esecuzione". Nè a diversa conclusione può pervenirsi per il fatto che l'interessato non fosse certo della emissione dell'ordinanza, in quanto tale incertezza non influiva sulla sua manifestata volontà di volere comunque l'annullamento del provvedimento.
La circostanza, poi, che il ricorrente abbia proposto impugnazione prima di conoscere il contenuto del provvedimento impugnato non sembra idonea a fare ritenere non specifico ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. il motivo di ricorso.
La giurisprudenza di questa corte che ritiene inammissibile per genericità dei motivi il ricorso presentato prima del deposito della sentenza il si fonda, infatti, sul presupposto che non è possibile impugnare un provvedimento fino a quando non si conosce il suo contenuto, perché le ragioni esposte a sostegno della richiesta non possono che essere prive del requisito della specificità, non essendo possibile confutare una tesi o denunziare un errore di diritto fino a quando non si è conosciuta il contenuto del provvedimento. (cfr. tra le altre, cass. 7 dicembre 1999, n. 4787, RV. 215453).
A diversa conclusione, sembra, tuttavia, doversi giungere quando non si contesta la decisione del giudice per il suo contenuto, ma si contesta la decisione per un motivo già conosciuto e preesistente alla sua pronunzia, quale appunto una nullità assoluta, come nel caso in esame, che se esistente non consentirebbe neanche la instaurazione di un valido rapporto processuale (cfr. per la stessa soluzione, ma in diversa ipotesi, RV. 206009 e 207745). Tanto precisato va rilevato che dai verbali dell'1 e del 2 marzo 2000 risulta che l'IN era stato tradotto davanti al tribunale di sorveglianza per l'udienza dell'1 marzo, in cui la trattazione del suo procedimento venne rinviata per l'astensione di uno dei giudici al 2 marzo successivo senza disporre nuovamente la traduzione del ricorrente. Si è verificata, pertanto, la nullità di cui all'art.178, comma 1, lett. a), c.p.p. (cfr. cass., 20 febbraio 1996, n.
1126, RV. 203982), che concernendo la stessa instaurazione del procedimento rende nullo l'intero procedimento e tutti gli atti successivi.
L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio allo stesso tribunale di sorveglianza per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Genova.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2001