Sentenza 4 luglio 2008
Massime • 1
Integra il delitto di diffamazione la pubblicazione, su un quotidiano, di un articolo nel quale si attribuisca a soggetto dalla reputazione già compromessa fatti non veri che integrino un autonomo reato, in quanto anche la reputazione per alcuni aspetti compromessa può formare oggetto di ulteriori illecite lesioni, irrilevante essendo con riguardo all'affermazione dell'"an" della responsabilità la quantità ovvero la gravità dell'ulteriore lesione in concreto apprezzabile, valutabile semmai ai fini della determinazione della pena e della quantificazione del danno risarcibile.
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- 1. Il reato di diffamazione ex art. 595 c.p.: tutela della reputazione, libertà di espressione e sfide digitalihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
1. Premessa Il reato di diffamazione, disciplinato dall'art. 595 c.p., costituisce uno degli snodi centrali della riflessione penalistica contemporanea, non soltanto per la frequenza applicativa della norma, ma soprattutto per la sua funzione di cerniera tra valori costituzionali potenzialmente confliggenti. Da un lato, infatti, esso tutela l'onore e la reputazione, ossia quel bene complesso che esprime la dimensione relazionale della dignità umana e che condiziona la possibilità dell'individuo di partecipare in modo pieno e credibile alla vita sociale; dall'altro, inevitabilmente interferisce con la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), considerata dalla Corte …
Leggi di più… - 2. Libertà di pensiero e personalità morale dell’individuo tra diritto ed illecitoBasso Alessandro Michele · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2008, n. 35032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35032 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2008 |
Testo completo
35032 /08 Sentenza n. 3094 Registro generale n. 4917/2008
Udienza pubblica del 4 luglio 2008 (n. 3 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo IAno
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione quinta penale
Composta dai Signori: dott. Giuseppe Pizzuti Presidente dott. Arturo Carrozza Consigliere dott. Alfonso Amato Consigliere dott. M.Stefania Di Tomassi Consigliere dott. Stefano Palla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di RI IE, nato il [...] a [...],
parte civile, avverso la sentenza in data 11.5.2007 della Corte d'appello di Milano,
nei confronti degli imputati:
- GI IO LA, nato il [...] ad [...],
- RR De LI, nato il [...] a [...]
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Oscar Cedrangolo, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Udito per la parte civile ricorrente l'avvocato Massimo Biffa, in sostituzione
S
Udito per gli imputati non ricorrenti l'avvocato Caterina Malavenda, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto
1. GI IO LA e RR De LI erano stati tratti a giudizio del
Tribunale di Milano per rispondere il primo, giornalista, di diffamazione a mezzo stampa e il secondo, direttore responsabile, di omesso controllo, in relazione ad un articolo a firma dello LA pubblicato il 21 gennaio 2001 sul quotidiano Il Corriere della sera diretto dal De LI, nel quale si offendeva la reputazione di RI IE costruendo un resoconto delle vicende per cui gli era stato condannato o imputato comprensivo di riferimento a fatti specifici non corrispondenti al vero con effetto denigratorio nei confronti del nominato», e attribuendogli in particolare comportamenti delittuosi già oggetto di assoluzione processuale» affermando che
«"era riuscito a mettere la stecca anche sui funerali. Per accaparrarsi le commesse, in quel settore che tra i vecchi della Baggina scoppiava di salute, le pompe funebri pagavano 100.000 lire a cadavere"».
1.1. Osservava il Tribunale che l'articolo, che traeva spunto dalla nascita del nuovo partito socialista italiano ed alla riunione congressuale tenuta alla Palavobis di Milano il giorno precedente, appariva in realtà diretto a sferrare un grave attacco denigratorio alla nuova compagine politica (che si suggeriva contigua a ZA IA e a SI
RL), rievocando accadimenti del passato ed incentrandosi all'80% sulle vicende del querelante RI IE. Nei confronti di questo l'articolo, pur di critica e satira politica, risultava tuttavia estremamente denigratorio, chiamandolo ripetutamente
"LO" e narrando fatti o aneddoti lesivi della sua reputazione. Né poteva dirsi che il testo fosse discriminato dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica giacché con riferimento allo specifico fatto richiamato nella contestazione (la stecca che si sarebbe messa sui funerali degli ospiti della Baggina) RI IE risultava definitivamente assolto con sentenza del 28 novembre 2002 del giudice dell'udienza preliminare di
Milano. E neppure poteva affermarsi la pertinenza e la continenza dell'articolo, facendosi riferimento al vicende oramai definite da diversi anni e non apparendo consentito l'uso ricorrente del termine spregiativo mariuolo, «specie quando, per il tempo oramai trascorso, il soggetto ha maturato il cosiddetto il diritto all'oblio».
2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Milano, riformando la decisione di primo grado, assolveva GI IO LA e RR De LI dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste.
A ragione la Corte d'appello premetteva la storia giudiziaria del querelante, presidente del Pio AL LZ (la Baggina) dal 1986 al 1992 ed imputato "chiave" delle vicende giudiziarie milanesi note con il nome di Tangentopoli, essendo colui che arrestato nel febbraio 1992 per una mazzetta di 7 milioni, aveva preso a collaborare con l'autorità giudiziaria provocando quell'autentico terremoto istituzionale che aveva addirittura segnato il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica. L'articolo incriminato, proseguiva la Corte d'appello, traeva spunto dalla presenza di RI
IE, a distanza di quasi 10 anni da quelle vicende, al congresso tenuto a Milano in occasione della costituzione del Nuovo Partito Socialista;
sottolineava la "resurrezione politica" dell'uomo e ne ripercorreva la storia giudiziaria, riportando nella parte finale alcuni dei passaggi dell'intervista rilasciata al settimanale Panorama il 13 dicembre
1992 dallo stesso IE (intervista nella quale veniva descritto il sistema affaristico- politico e l'influenza che il IE riteneva di esercitare sull'elettorato del vecchio partito socialista di Milano). Il significato politico della presenza dell'ingegner IE al congresso del costituendo partito (dimostrata dal fatto che gli organizzatori del congresso si sarebbero adoperati per far allontanare il loro ex iscritto, secondo le notizie diffuse dai media) consentiva di affermare dunque esistente un interesse pubblico alla notizia (si trattava insomma della «rivisitazione storico e critica di fatti accaduti qualche anno prima, tornati di attualità alla luce di un evento potenzialmente di grossa rilevanza politica quale la fondazione di un nuovo partito, che, nell'ereditare la storia del vecchio P.S.I., rischiava di mostrare pericolosi collegamenti con personaggi che, secondo il comune sentire, avevano contribuito a segnarne prima il declino e, poi, la scomparsa dalla scena politica italiana»>).
In detto contesto l'uso della definizione LO (argomento utilizzato dal
Tribunale a sostegno della affermazione di responsabilità, peraltro in contrasto con quanto dallo stesso Tribunale sostenuto nel corso dell'istruzione dibattimentale al fine di delimitare il thema probandum e con quanto lamentato dal medesimo querelante) si risolveva nell'uso, che non poteva ritenersi ex se, illegittimo, di un appellativo oramai entrato nel linguaggio comune: vuoi per «l'autorevolezza» del personaggio al quale si diceva risalisse (NO XI) vuoi per la capacità connotativa, simbolica, del personaggio cui era riferito, che l'aveva addirittura fatto proprio in alcune interviste.
Quanto al secondo aspetto, quello relativo alla "stecca sui funerali della Baggina",
l'episodio riferito era soltanto il primo di un elenco (aperto) di otto balzelli pretesti del querelante quando era presidente di quell'istituto, tutti connessi alla sua gestione e relativi ai settori più disparati, che il giornalista riportava a esemplificazione di un'affermazione immediatamente precedente: che l'ingegner IE, «dentro quel sistema» di bustarelle e tangenti per finanziare la politica «era un asso». Sicché il riferimento, contenuto nell'articolo, ad un episodio non vero ma del tutto omogeneo, per natura, caratteristiche e finalità, agli altri (per i quali è stata ritenuta provata la penale responsabilità dell'imputato), sempre collegati alla gestione della Baggina ed espressione proprio di quella particolare "capacità" dell'ingegner IE»>, risultava sostanzialmente irrilevante e, «nel contesto complessivo dell'articolo, privo di lesività, nulla aggiungendo alla menomazione della reputazione del querelante già verificatasi»>.
2. Ricorre la parte civile RI IE a mezzo del difensore Nerio Diodà, che, premessa l'ammissibilità dell'impugnazione agli effetti civili, chiede l'annullamento, a tali effetti, della sentenza impugnata.
2.1. Denunzia con il primo motivo violazione ed erronea applicazione dell'articolo
595 c.p. e carenza di motivazione in relazione all'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste, nonostante l'accertata falsità della notizia pubblicata.
Deduce, in particolare, che non solo l'episodio relativo all tangenti pagate per i funerali dei vecchi della Baggina era risultato non vero, ma che non si trattava né di un fatto neutro essendo al contrario un fatto penalmente rilevante e di intrinseca lesività né di un fatto del tutto omogeneo agli altri per i quali il IE aveva riportato condanna: assumendo al contrario il racconto di persona che prende le "stecche" persino sui cadaveri di anziani, particolare rilievo spregiativo e suscitando ripulsa morale addirittura superiore a tutti gli altri episodi di corruzione narrati (la corruzione esiste dalla notte dei tempi, si sostiene, lucrare sulla morte di anziani è attività di sciacallaggio di infimo valore morale). Illogica ed errata era perciò l'affermazione che la notizia relativa al fatto falso fosse marginale, sostanzialmente irrilevante e priva di lesività anche chi aveva riportato condanne per gravissimi delitti potendo esser lesso nella sua riputazione quando lo si accusava di fatti non commessi, rappresentando la reputazione il rispetto sociale minimo cui ogni persona ha, come tale, diritto indipendentemente dalla buona o cattiva fama che abbia.
2.2. Con il secondo motivo, in linea sostanzialmente subordinata, denunzia violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei requisiti della continenza e della pertinenza (all'interesse pubblico) della notizia pubblicata. Sostiene in particolare che la sentenza di secondo grado si sarebbe apoditticamente discostata dalle considerazione svolte dal Tribunale in punto di utilizzazione del tutto pretestuosa delle vicende pregresse del querelante e che avrebbe erroneamente omesso di valutare quel "diritto all'oblio" cui pure aveva fatto cenno il
Tribunale. E rileva che a torto la Corte d'appello avrebbe fatto riferimento all'uso dell'appellativo LO quasi fosse un secondo addebito a carico degli imputati, ad esso essendosi il primo giudice richiamato invece solo per fare, correttamente, risaltare la mancanza altresì del requisito della continenza, alla luce del contesto complessivo dell'articolo e per la valutazione unitaria della sua portata denigratoria.
Diritto
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
E' principio consolidato, cui si conforma il costante orientamento di questa Corte, che la reputazione di una persona, che per taluni aspetti sia stata già compromessa,
4 possa formare oggetto di ulteriori illecite lesioni (vedi tra davvero molte: Sez. 5, n.
1481 del 4.12.1991, Cecchetti;
Cass. 28.2.1995, Lambertini Padovani, in Cass. Pen.
1995, 2534; Sez. 5, n. 13543 del 6.03.2002, Perria;
Sez. 5, n. 22869 del giorno
8.4.2003, Leone;
Sez. 5, n. 47452 del 22.9.2004, Liori)
Tradizionalmente con il termine reputazione si suole designare, dal punto di vista oggettivo, l'opinione e la stima degli altri vuoi con riferimento alla personalità morale
(in senso soggettivo onore), vuoi con riferimento alla dignità fisica, sociale o intelluale (in senso soggettivo decoro) dell'individuo. Ed entrambi gli aspetti possono essere unitariamente riferiti, sempre dal punto di vista oggettivo, a quel concetto di dignità della persona che trova riconoscimento negli stessi articoli 2 e 3 Cost. e che impone innanzitutto il riconoscimento della sua identità, intesa come rifiuto d'ogni travisamento o mistificazione dei dati che ne caratterizzano l'esistenza e la vita.
Anche perché è indubitabile che tanto più numerosi e gravi sono i fatti disonorevoli o indecorosi che vengono riferiti ad un soggetto, tanto maggiore è la disistima o il disprezzo che si suscita nella considerazione dei consociati.
E' vero che sovente si legge nelle sentenze di questa Corte che «i dati superflui, insignificanti ovvero irrilevanti, ancorchè imprecisi, in quanto non decisivi nè determinanti, cioè capaci da soli di immutare, alterare, modificare la verità oggettiva della notizia, non possono essere presi in considerazione, per ritenere valicati i limiti dell'esercizio del diritto di informazione ed escludere l'operatività della causa di giustificazione» dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica (Sez. 5, n. 37463 del
21/09/2005, Amici;
Sez. 5, n. 1481 del 04/12/1991 citata;
Sez. 5, Sentenza n. 7850 del
03/03/1987, Gambescia); ma siffatte affermazioni sono normalmente riferite - e devono ritenersi riferibili ad accidenti o circostanze in sé stesse non significative di particolare disvalore, narrate a contorno di un fatto vero.
Nel caso in esame, invece, il fatto non vero narrato era costituito da un ulteriore, autonomo fatto-reato, in sé stesso infamante e dal quale la parte civile era stato definitivamente assolto dieci anni prima. Né il tempo trascorso poteva giustificare l'approssimazione, tanto meno l'incuria, nella verifica della notizia cui era dato specifico risalto nell'articolo incriminato (cfr. sez. 5, n. 8042 del 15/12/2005, Perna).
Erroneamente la Corte d'appello ha pertanto affermato che il fatto non era in radice idoneo a compromettere ulteriormente la reputazione della parte lesa, irrilevante essendo con riguardo alla affermazione dell'an della responsabilità la quantità ovvero la gravità dell'ulteriore lesione in concreto apprezzabile, valutabile semmai ai fini della determinazione della pena oltreché certamente nella quantificazione del danno risarcibile.
2. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata. E l'annullamento va disposto con rinvio per nuovo esame al competente Giudice civile, perché assolvendo gli imputati con la formula il fatto non sussiste la sentenza impugnata ha omesso di prendere in considerazione i motivi d'appello subordinati, tra l'altro e per l'appunto
5 relativi anche alla entità della lesione prodotta.
Le spese sostenute nel presente grado dalla parte civile vanno di conseguenza rimesse al definitivo.
P.Q.M.
per valoze Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile competente in grado d'appello,per nuovo giudizio. Spese al definitivo. видео гас д Così deciso in Roma il 20 giugno 2008 4
Il Consigliere estensore Il Presidente
Tinia
Depositata in Cancelleria 10 SET. 2008
IL CANCELLIER
Petronilla Censi
Petronilla Cen
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