Sentenza 12 febbraio 2003
Massime • 1
Il reato di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 cod. pen., è configurabile allorché si eseguono nella stessa area occupata dalla costruzione abusiva opere distinte, ma ad essa inequivocabilmente collegate, atteso che il sequestro dell'immobile, e la conseguente apposizione dei sigilli mirano ad impedire la prosecuzione dei lavori e l'ultimazione dell'opera, così che assume rilievo penale anche la condotta che, pur non determinando la distruzione effettiva dei sigilli, eluda il vincolo di immodificabilità imposto, tutelando la norma dell'art. 349 sia l'integrità materiale dei sigilli quanto quella strumentale e funzionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2003, n. 16000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16000 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dai Sigg.:
1) Dr. Giuseppe Savignano Presidente
2) Claudio Vitalone Componente
3) ED Teresi "
4) Vittorio Vangelista "
5) Francesco Novarese "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'impugnazione proposta da:
AV NE, n. a Priverno l'11 aprile 1936, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Roma il 5 dicembre 2001;
ascoltata la relazione del Consigliere Claudio Vitalone;
udite le requisitorie del Procuratore Generale, nella persona del dr. Francesco Iacoviello, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Girolamo Vitale, il quale ha chiesto accogliersi le ragioni di gravame.
Svolgimento del processo
Il Pretore di Latina - sezione distaccata di Terracina, con sentenza dell'11 dicembre 2000, dichiarava AV NE responsabile dei reati di cui agli me 20 lett. b) L. 47/85, 2, 4 e segg. L. 1086/71 e 349 c.p., unificati nel vincolo della continuazione, e lo condannava alle pene ritenute di legge. All'imputato era contestato di avere realizzato in assenza di concessione edilizia, senza progettazione e senza rendere la prescritta denunzia ai Genio civile per le opere in cemento armato:
- la chiusura di un portico di mq. 25;
- la trasformazione di un deposito di mq. 100 in unità abitativa;
- un manufatto interrato di mq. 128 circa, violando, nella qualità di custode, i sigilli apposti alle opere abusive il 17 gennaio 1997 dalla Polizia municipale di San Felice Circeo.
Fatti accertati in S. Felice Circeo tra il 17 gennaio 1997 ed il 28 settembre 1998.
Contro la sentenza della Corte di appello di Roma, che il 5 dicembre 2001 ha confermato integralmente le statuizioni del primo giudice, ricorre ora il NE, affidandosi a tre motivi di gravame e denunciando violazione di legge, in relazione agli artt. 531 c.p.p., 157 e 160 ult. comma c.p., e vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge, in relazione all'art. 349 c.p. ed ai principi di valutazione della prova.
Con i primi due motivi, che riguardano la prescrizione degli illeciti urbanistici in contestazione, il ricorrente deduce che quando sia incerta la data di ultimazione delle opere, si deve applicare il principio del "favor rei". Nella specie tali opere erano state completate, al più tardi, nell'aprile del 1997, ovvero in epoca appena successiva al sopralluogo eseguito dai Vigili urbani il 17 gennaio 1997. Se ne doveva concludere - assume il NE - che per le contravvenzioni in epigrafe era sicuramente maturato il termine prescrizionale. Oltre tutto, era documentato agli atti che gli interventi per la chiusura del portico e per il mutamento di destinazione del deposito erano stati effettuati certamente prima di detto sopralluogo.
Con il terzo motivo, si deduce che il delitto di cui all'art. 349 c.p., era insussistente, in quanto i sigilli erano stati apposti soltanto alle prime due opere ritenute abusive (portico e deposito), mentre la terza (l'interrato) era del tutto autonoma e la sua realizzazione non aveva comportato alcuna violazione del vincolo sfragistico. Non si sarebbe in presenza pertanto di un'unica attività antigiuridica, realizzatasi in tre fasi successive, bensì di condotte interamente indipendenti, che si sarebbero esaurite in tempi diversi, dovendosi in particolare escludere che la realizzazione dell'interrato fosse in qualche modo da considerare quale "prosecuzione" o "ultimazione" delle prime due ricordate (portico e deposito). Con la conseguenza che il termine di prescrizione di queste era ampiamente decorso al momento della pronuncia dell'impugnata sentenza (5 dicembre 2001), che sul tema era inspiegabilmente silente.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
Sulle doglianze afferenti al decorso del termine di prescrizione per i reati contravvenzionali in contestazione, va rilevato che i giudici dei merito - le due sentenze vanno considerate unitariamente, nella parziale complementarietà del rispettivo apparato argornentativo - hanno escluso, con esplicito richiamo alla testimonianza del c.t. arch. Laganà, che l'interrato fosse esistente alla data del sopralluogo (17 gennaio 1997), posto che si trattava di opera di ragguardevoli dimensioni (mq. 128 circa), che non poteva in alcun modo sfuggire alla rilevazione dell'esperto. Ed hanno additivamente sottolineato che l'imputato non aveva fornito alcuna prova concreta circa la data di ultimazione dei lavori, limitandosi ad una produzione iconografica dalla quale però non appariva l'opera realizzata nè il relativo accesso, segnalato soltanto da un grossolano intervento grafico sull'immagine riprodotta. Del resto - ha osservato in particolare il primo giudice - non poteva ragionevolmente ipotizzarsi che l'esistenza dell'intero piano fosse sfuggita persino agli organi di p.g. in occasione del primo sequestro e che una serie di "sfortunatissime" coincidenze avesse impedito al NE di documentare in modo adeguato le sue asserzioni sul momento in cui l'opera era stata completata. Sulla base di tali osservazioni, i giudici hanno ritenuto che larga parte dell'intervento edilizio fosse stata realizzata in epoca successiva al sopralluogo e con violazione dei sigilli che - nella circostanza - erano stati apposti a presidio dell'immodificabilità dei luoghi. Ne derivava che il termine di prescrizione relativo alle fattispecie contravvenzionali non poteva considerarsi decorso, mentre appariva confermata la sussistenza dei profili di penale responsabilità a carico del giudicabile anche in ordine al delitto in epigrafe.
Alla stregua di quanto precede, si deve riconoscere che l'epilogo decisorio è stato il frutto di un impegno valutativo adeguato allo spessore delle prospettazioni difensive e rispettoso delle pertinenti regole di giudizio. L'apparato argomentativo dell'impugnata sentenza spiega in maniera nitida e coerente le ragioni della scelta decisoria, che appare immune da vizi logici e perciò immeritevole delle censure formulate con il ricorso, il cui accoglimento presupporrebbe - oltre tutto - la rivisitazione del materiale probatorio acquisito agli atti e la formulazione di apprezzamenti fatalmente invasivi del merito della vicenda:
operazione - questa - decisamente estranea allo scrutinio di legittimità.
Quanto al terzo motivo di ricorso, in linea squisitamente esegetica va rilevato che il reato di violazione di sigilli è comunque configurabile quando si eseguano nella stessa area occupata dalla costruzione abusiva opere distinte ad essa inequivocamente collegate. Il sequestro dell'immobile abusivo, invero, mira ad impedire la prosecuzione dei lavori e l'ultimazione dell'opera, di talchè è penalmente rilevante anche quella condotta che, pur non determinando la distruzione effettiva dei sigilli, sia volta a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto dalla misura cautelare, e ciò in quanto la legge tutela tanto l'integrità materiale dei sigilli quanto quella strumentale e funzionale. Per tale aspetto, dunque, le doglianze del ricorrente relative all'asserita misinterpretazione della fattispecie incriminatrice, nella quale sarebbe incorsa la Corte territoriale, sono manifestamente infondate.
Sono invece inammissibili, ai sensi dell'art. 606/1 lett. e) c.p.p., le residue censure inerenti i pretesi limiti del vincolo d'indisponibilità apposto con i sigilli. Il denunciato vizio motivazionale, infatti, non risulta dal testo del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 APRILE 2003.