Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2003, n. 16000
CASS
Sentenza 12 febbraio 2003

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Il reato di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 cod. pen., è configurabile allorché si eseguono nella stessa area occupata dalla costruzione abusiva opere distinte, ma ad essa inequivocabilmente collegate, atteso che il sequestro dell'immobile, e la conseguente apposizione dei sigilli mirano ad impedire la prosecuzione dei lavori e l'ultimazione dell'opera, così che assume rilievo penale anche la condotta che, pur non determinando la distruzione effettiva dei sigilli, eluda il vincolo di immodificabilità imposto, tutelando la norma dell'art. 349 sia l'integrità materiale dei sigilli quanto quella strumentale e funzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2003, n. 16000
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16000
    Data del deposito : 12 febbraio 2003

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